Comunicazione giudiziaria, il CSM cambia rotta: più cautele su indagini, stampa e tutela della reputazione

Il CSM aggiorna le linee guida sulla comunicazione degli uffici giudiziari: più cautele su indagini, conferenze stampa e reputazione.

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Con delibera del 9 giugno c.a., il C.S.M. ha provveduto ad aggiornare le linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di evidenziare i passi salienti che connotano siffatte linee guida, limitandoci unicamente ad osservare già adesso che si è ritenuto di procedere a codesto aggiornamento “dalla consapevolezza che la comunicazione giudiziaria non può più essere considerata soltanto come un profilo organizzativo esterno all’esercizio della giurisdizione, ma costituisce essa stessa una modalità attraverso la quale l’istituzione si presenta ai cittadini e incide, in modo talvolta profondo e durevole, sulla percezione pubblica dei fatti e delle persone coinvolte” [C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it (relazione illustrativa].
Oltre a ciò, va altresì rilevato che le linee guida in questione constano di due parti, di cui la prima riguarda i principi e le considerazioni generali, e la seconda concerne l’elaborazione di linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un’informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale.
La disamina in questione, pertanto, volta, si ribadisce, finalizzata a mettere in risalto solo le parti, ad avviso di chi scrive, maggiormente degne di nota, sarà esaminata seguendo siffatta ripartizione degli argomenti compiuta dal medesimo organo di autogoverno della magistratura.
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Indice

1. Principi e considerazioni generali


Dopo essere stato osservato, nella premessa, una volta fattosi presente che la “comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari deve oggi confrontarsi anche con la permanenza digitale delle notizie, con la loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e con l’eventualità che informazioni provvisorie producano effetti reputazionali durevoli” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), che la “tutela della presunzione di innocenza deve pertanto integrarsi con la protezione reputazionale della persona, da assicurare attraverso comunicazioni vere, necessarie, proporzionate, riparabili e aggiornate” (ibidem).
Premesso ciò, è ivi sancito che, nei “procedimenti penali, in particolare nella fase di iniziativa e di indagine, la comunicazione deve essere improntata a massima prudenza, essendo questo il momento in cui più limitata è la conoscenza dei fatti e massimo può essere l’impatto reputazionale della notizia” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), fermo restando che, se la “forma ordinaria della comunicazione istituzionale è il comunicato scritto diffuso attraverso i canali ufficiali dell’ufficio” (ibidem), comunque, la “conferenza stampa costituisce modalità eccezionale, utilizzabile solo in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico, previamente esplicitato in atto motivato” (ibidem), per poi subito dopo farsi anche presente che, dal momento che la “tutela della presunzione di innocenza deve estendersi poi alla protezione reputazionale della persona anche nella dimensione digitale” (ibidem), facendosene conseguire da ciò “che l’ufficio, quando diffonde una notizia su un procedimento penale, deve valutare non solo la liceità e correttezza della prima comunicazione, ma anche la necessità di successive rettifiche, precisazioni e aggiornamenti idonei a rendere conoscibili gli sviluppi successivi del procedimento o del processo” (ibidem), considerato oltre tutto che le “rettifiche e gli aggiornamenti devono essere tempestivi, visibili, accessibili e, ove possibile, diffusi con criteri di simmetria rispetto alla comunicazione iniziale” (ibidem).
Ciò posto, quanto invece al modo con cui devono essere impostate queste linee guida, il C.S.M., tra le valutazioni compiute in proposito, osserva che: 1) devono essere indicati: “a) i criteri (inerenti alle norme di riferimento, alla struttura degli uffici e alle specifiche esperienze formative dei singoli) per scegliere i magistrati cui affidare i compiti in questione; b) i momenti (conferenze-stampa, incontri meno formalizzati, elaborazione di comunicati e informative di varia natura) di contatto fra gli uffici giudiziari e i destinatari esterni della comunicazione, specificando i casi in cui tale contatto avviene per iniziativa dell’ufficio e quelli in cui avviene su impulso/richiesta” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it); 2) le “procedure devono altresì assicurare la tracciabilità delle decisioni comunicative, la conservazione ordinata dei comunicati diffusi, degli atti motivati di indizione delle conferenze stampa, degli eventuali provvedimenti autorizzativi e dei materiali audio-video relativi alle stesse, nonché la possibilità di verifiche successive, anche ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza e rettifica” (ibidem).
Chiarito pure codesto aspetto, per quanto invece riguarda quale contenuto debba contenere le linee guida de quibus, si afferma, sempre nella delibera qui in esame, che “costituiscono limiti generali della comunicazione istituzionale il segreto investigativo di cui all’art. 329 c.p.p., i divieti di pubblicazione previsti dall’art. 114 c.p.p. e il dovere di non rappresentare come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato prima dell’accertamento definitivo della responsabilità” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), non potendo, in particolare, “costituire oggetto di comunicazione testi, immagini o contenuti la cui diffusione sia vietata dalla legge, né può essere riprodotto il testo delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, ferma restando la possibilità di comunicare, nei limiti di legge e con le cautele linguistiche necessarie, il contenuto essenziale del provvedimento, ove sussista concreto interesse pubblico” (ibidem).
Precisato ciò, a loro volta, le “modalità della comunicazione devono essere improntate ai criteri della stretta necessità, della continenza espositiva, della sobrietà, dell’intelligibilità immediata e della verificabilità” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), fermo restando che, da una parte, l’“uso dei canali digitali e dei siti istituzionali deve essere organizzato in modo tale da rendere reperibili non solo le comunicazioni iniziali, ma anche le eventuali rettifiche e gli aggiornamenti successivi, con particolare riguardo ai casi nei quali la comunicazione originaria abbia avuto ampia diffusione” (ibidem), dall’altra, deve “essere evitata ogni forma di sovrapposizione tra comunicazione istituzionale dell’ufficio e comunicazione personale del magistrato; i magistrati incaricati della comunicazione e, in generale, tutti i magistrati dell’ufficio adottano particolare sobrietà anche nell’uso dei social media e dei propri profili digitali, evitando anticipazioni, commenti o contenuti che possano compromettere l’apparenza di imparzialità o confondere il piano personale con quello istituzionale” (ibidem).
Sempre per quanto attiene tale specifica tematica, per il C.S.M. inoltre, si rende necessaria una specifica formazione professionale per i magistrati attraverso “l’idea è di una formazione professionale permanente non limitata ai profili normativi, bensì estesa: alla condivisione di presupposti etici e deontologici;  alla definizione dei profili professionali dei responsabili dell’informazione e della comunicazione; all’individuazione di aspettative, profili problematici, possibili soluzioni e linee evolutive; alle tecniche, ai linguaggi dei media (anche nella prospettiva della semplificazione, della sintesi e della chiarezza), alle nuove tecnologie; allo studio dei profili peculiari della cronaca giudiziaria in ragione dei rapporti formali e informali in grado di svilupparsi fra giornalisti e fonti, inclusa la polizia giudiziaria; alla gestione della comunicazione digitale, ai rischi di decontestualizzazione e permanenza delle notizie online, ai profili di protezione reputazionale, ai criteri di redazione degli aggiornamenti successivi e alle tecniche di rettifica visibile e simmetrica; ai profili di comunicazione connessi ai social media e all’identità digitale del magistrato” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un’informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale


Dopo essersi fatto presente che le “seguenti linee-guida prevedono la possibilità di interventi organizzativi, da attuare mediante lo strumento tabellare per gli uffici giudicanti e il progetto organizzativo per quelli requirenti, che i dirigenti degli uffici valuteranno nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascuno di essi e tenendo conto del quadro normativo vigente in materia di presunzione di innocenza, segreto investigativo, lessico dei provvedimenti e delle comunicazioni, nonché dei divieti di pubblicazione concernenti le ordinanze che applicano misure cautelari personali” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), si stabilisce, o meglio si paventa la possibilità che nella “struttura organizzativa degli uffici requirenti di merito (procure della Repubblica e procure generali presso le corti d’appello) potrà essere prevista la figura del responsabile per la comunicazione, in persona del dirigente dell’ufficio” (ibidem).
Nel dettaglio, nei “relativi programmi organizzativi potrà essere previsto, in applicazione del generale principio di leale collaborazione ed in conformità alle prescrizioni dell’art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che: in relazione a singoli, predeterminati ambiti di attività dell’ufficio, le comunicazioni possono essere date, su delega del dirigente dell’ufficio, dai magistrati con funzioni semidirettive, sulla base di una preventiva attività di analisi dei rischi di impropria esposizione dell’immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell’ufficio; negli uffici di maggiori dimensioni il progetto organizzativo può prevedere, con adeguata motivazione, la delega a uno o più magistrati specificamente individuati per la comunicazione dell’intera attività dell’ufficio o di settori predeterminati della stessa; resta esclusa la possibilità di delegare stabilmente al magistrato titolare del singolo procedimento la comunicazione relativa all’affare a lui assegnato; spettano esclusivamente al dirigente dell’ufficio le comunicazioni finalizzate a correggere informazioni ed interpretazioni errate e dannose per l’efficacia delle indagini o per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché quelle a tutela dell’immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell’ufficio; spettano altresì esclusivamente al dirigente dell’ufficio, o al magistrato delegato nei limiti previsti dal progetto organizzativo, le comunicazioni di aggiornamento relative a sviluppi del procedimento o del processo che rendano necessario rettificare, integrare o riequilibrare il quadro precedentemente rappresentato; in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, i magistrati dell’ufficio informano tempestivamente il dirigente dell’ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l’immagine dell’ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza; i magistrati, attenendosi alle disposizioni del dirigente dell’ufficio, collaborano alla raccolta e all’analisi delle informazioni da comunicare; assicurano ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal dirigente dell’ufficio per un’efficace comunicazione; in ogni caso, la partecipazione dei magistrati agli incontri con la stampa del dirigente dell’ufficio ovvero dei magistrati con funzioni semidirettive delegati alla comunicazione si svolge in conformità al principio di responsabilità del dirigente dell’ufficio; la presenza del magistrato titolare del procedimento a conferenze stampa o incontri con la stampa può essere ammessa soltanto in casi eccezionali, quando la particolare complessità tecnica della vicenda renda oggettivamente difficile un’esposizione completa e accurata da parte di soggetti diversi dal titolare delle indagini; tale eventuale presenza deve essere specificamente motivata nell’atto che dispone la conferenza stampa; e) il rilascio di atti o copie di atti nei soli casi consentiti dalla legge avviene secondo procedure poste sotto la diretta responsabilità del dirigente dell’ufficio; resta ferma in ogni caso l’osservanza dei limiti e dei divieti proposti dall’art. 114 c.p.p.; f) ogni comunicazione istituzionale, compresi i comunicati, gli atti motivati di indizione delle conferenze stampa, le eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge e la documentazione audio-video relativa alle conferenze medesime, è conservata in apposita raccolta presso la segreteria dell’ufficio, con criteri idonei a garantirne certezza, integrità, reperibilità e ordinato sviluppo cronologico, previa condivisione, in caso di delega, con il dirigente dell’ufficio; g) con specifico provvedimento (o con previsione inserita nel progetto organizzativo ai sensi della precedente lettera b) il procuratore disciplina le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei comunicati, degli aggiornamenti e delle eventuali rettifiche e, assicurandone la visibilità e l’accessibilità anche in relazione alla successiva evoluzione del procedimento o del processo” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it).
Oltre a ciò, viene altresì osservato che, nei “rapporti con la stampa, gli uffici del pubblico ministero potranno attenersi ai criteri di seguito indicati: l’informazione non deve interferire con le investigazioni e con l’esercizio dell’azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza; essa non può riguardare atti, documenti, notizie o contenuti coperti dal segreto di cui all’art. 329 c.p.p., salvo i casi e nei limiti espressamente consentiti dalla legge; l’informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), facendosene discendere da ciò che “1. va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili; 2. il dirigente dell’ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l’osservanza del divieto di diffusione di fotografie e immagini di persone in manette; 3. il dirigente dell’ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge che vietano la pubblicazione dell’immagine e delle generalità dei minori; 4. è assicurato il rispetto della presunzione di non colpevolezza; va dunque evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare complessità o la loro ricostruzione è affidata a un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate; particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese; vanno adottate tutte le misure utili ad evitare l’ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza; 5. devono essere chiaramente indicati la fase del procedimento, la natura provvisoria delle acquisizioni investigative e il carattere non definitivo degli eventuali provvedimenti cautelari o delle contestazioni formulate; 6. il linguaggio utilizzato deve essere conforme ai criteri di cui all’art. 115-bis c.p.p. e, più in generale, deve evitare ogni espressione che presenti la persona sottoposta a indagini o l’imputato come colpevole prima dell’accertamento definitivo della responsabilità; 7. devono essere omessi i dettagli non indispensabili, le aggettivazioni enfatiche, le denominazioni suggestive delle operazioni e ogni riferimento non necessario idoneo ad aggravare il pregiudizio reputazionale dei soggetti coinvolti o dei terzi estranei” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it).
Chiarito ciò, è inoltre richiesto che: “c) le relazioni con i media devono essere costruite sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento; vanno evitati canali informativi riservati ed ogni impropria rappresentazione dei meriti dell’azione dell’ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria; le dichiarazioni pubbliche vanno rilasciate con equilibrio e misura; non sono di regola consentite interviste, specialmente in esclusiva, aventi ad oggetto singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali; restano ammissibili, purché palesi, tracciabili e rispettose dei presenti criteri, comunicazioni dirette a chiarire aspetti particolari di una comunicazione istituzionale già diffusa che abbiano determinato dubbi interpretativi o necessità di precisazione; d) l’informazione deve essere rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice, fermo il potere di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne in quella sede i contenuti; e) il dirigente dell’ufficio adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l’osservanza dei criteri sopra indicati anche da parte della polizia giudiziaria; l’autorizzazione alla polizia giudiziaria a fornire informazioni, anche nei casi consentiti dalla legge, può essere rilasciata in presenza di specifiche e motivate esigenze informative, previamente valutate dal dirigente dell’ufficio, e deve contenere l’indicazione puntuale delle modalità di comunicazione, ferma restando in ogni caso la tutela della dignità della persona e della presunzione di innocenza; f) quando l’ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, esso cura – su richiesta dell’interessato o, nella fase delle indagini preliminari, anche d’ufficio – l’adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it).
Ad ogni modo, il “dirigente dell’ufficio sceglie le modalità di comunicazione in via ordinaria, comunicati scritti diffusi attraverso i canali ufficiali dell’ufficio e, solo in via eccezionale, conferenze stampa – in relazione alla specifica natura dell’oggetto della comunicazione e tenendo conto delle esigenze di: a) tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione; b) parità di trattamento degli organi di informazione, prevedendo anche il ricorso a strumenti web e social; c) responsabilità del vertice dell’ufficio e immagine della giurisdizione; d) massima possibile spersonalizzazione della comunicazione; e) riduzione del rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico; f) tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), ma la “conferenza stampa è disposta solo quando ricorra uno specifico e concreto interesse pubblico che non possa essere adeguatamente soddisfatto mediante comunicato scritto (in primis, l’esigenza di consentire alla stampa di avere chiarimenti ulteriori rivolgendo domande); tale interesse deve essere previamente esplicitato in atto motivato” (ibidem), visto che anche “nel caso di conferenza stampa è bene predisporre un comunicato da distribuire ai professionisti dell’informazione prima o durante l’evento” (ibidem), e considerato oltre tutto che l’“introduzione di modalità comunicative diverse dal comunicato scritto non può essere rimessa alla valutazione del singolo magistrato titolare del dovere di informazione, ma deve dipendere esclusivamente dalla finalità pubblica della comunicazione e dall’adeguatezza dello strumento prescelto” (ibidem).
Ciò posto, sempre il dirigente dell’ufficio, inoltre, “assicura l’informazione sull’organizzazione e sull’attività della procura nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell’organizzazione giudiziaria” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it) fermo restando che, in “applicazione di tale principio, è assicurata la comunicazione dei documenti – esclusi quelli riservati per ragioni di efficacia delle indagini – di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti” (ibidem), e a “tal fine il dirigente dell’ufficio dispone il costante aggiornamento del sito internet dell’ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse. Periodicamente, redige un dossier riepilogativo dell’attività svolta” (ibidem).
Il sito istituzionale, comunque, “deve contenere, con ordinata evidenza cronologica, anche le eventuali rettifiche, precisazioni e comunicazioni di aggiornamento relative agli affari già oggetto di comunicazione, così da consentire una corretta ricostruzione dell’evoluzione del procedimento o del processo” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), e laddove “l’ufficio decida di comunicare nella fase delle indagini preliminari o in occasione dell’esecuzione di misure cautelari, assume l’onere organizzativo di valutare, in coerenza con il principio di protezione reputazionale, gli ulteriori sviluppi processuali che richiedano un riequilibrio informativo” (ibidem).
Oltre a ciò, è per di più disposto che, se nella “struttura organizzativa dell’ufficio della procura generale presso la corte di cassazione – cui vanno riferite pure le indicazioni sopra enunciate, in quanto applicabili – il procuratore generale, sentiti gli avvocati generali, può delegare i rapporti con la stampa ad un responsabile per la comunicazione” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), nella “procedura, attivata dal magistrato addetto a funzioni assimilabili allo “spoglio” dei procedimenti o da quello incaricato della trattazione, si prevede il visto dell’avvocato generale prima del passaggio al responsabile per la comunicazione” (ibidem), oltre al fatto che quest’ultimo “cura l’elaborazione e la trasmissione delle notizie agli organi d’informazione, tramite, di regola, le agenzie di stampa, previa condivisione, in caso di delega, con il dirigente dell’ufficio” (ibidem) e fermo restando che, da un lato, possono “costituire oggetto di comunicazione gli atti e i provvedimenti adottati nell’esercizio dell’attività requirente, di coordinamento, di risoluzione di contrasti e in materia disciplinare” (ibidem) e i “criteri di individuazione sono il rilievo economico, sociale, politico, tecnico-scientifico” (ibidem), dall’altro, potranno “essere previste riunioni del procuratore generale e degli avvocati generali con il magistrato responsabile per la comunicazione, ai fini del monitoraggio delle attività, del corretto funzionamento del modello procedurale, dell’individuazione delle eventuali modifiche” (ibidem).
Il responsabile per la comunicazione, comunque, è tenuto ad aggiornare “costantemente il sito internet dell’ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse” (ibidem).
Venendo infine a trattare gli uffici giudicanti, nelle linee guida in esame, dopo essere enunciato che nella “struttura organizzativa degli uffici giudicanti di merito (tribunali e corti di appello) e di legittimità (corte di cassazione) il dirigente dell’ufficio potrà delegare a un giudice le funzioni di responsabile per la comunicazione, individuato motivatamente in base alle sue attitudini ed esperienze” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it) e che negli “uffici di maggiori dimensioni possono essere individuati due responsabili, ciascuno dei quali si occuperà prevalentemente della comunicazione relativa a un settore, civile o penale” (ibidem), si prevede che la “procedura per gestire il flusso di comunicazioni è attivata dal magistrato addetto allo “spoglio” dei procedimenti (se vi è) o dal giudice titolare della procedura nella quale emerga l’esigenza di fornire una comunicazione esterna, è proseguita dal presidente della sezione fino al responsabile per la comunicazione” (ibidem), fermo restando che, una “volta identificato il caso di potenziale interesse, lo stesso verrà seguito in tutto le sue fasi processuali” (ibidem).
Ciò posto, a sua volta, il “magistrato decidente curerà la predisposizione della notizia di decisione (abstract), contestuale o immediatamente successiva alla deliberazione/decisione, consistente nell’illustrazione sintetica, con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, delle statuizioni decisorie e delle ragioni delle stesse con riferimento: 1. nel giudizio di primo grado, al fatto, alla valutazione delle prove e alla regola di diritto applicata; 2. nel giudizio di appello, alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della conferma o della riforma della sentenza impugnata; 3. nel giudizio di legittimità, alle questioni giuridiche controverse e ai principi di diritto affermati a sostegno della decisione di inammissibilità/rigetto del ricorso ovvero di annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), considerato oltre tutto che, per un verso, qualora “la comunicazione riguardi provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione definitiva in merito alla responsabilità penale, l’abstract dovrà conformarsi ai criteri di cui all’art. 115-bis c.p.p., limitando i riferimenti alla colpevolezza alle sole indicazioni necessarie per illustrare i presupposti del provvedimento e adottando linguaggio rigorosamente neutro” (ibidem), per altro verso, il “responsabile per la comunicazione – in caso di delega, previa condivisione con il dirigente dell’Ufficio – si occuperà della selezione e rielaborazione tecnica della notizia di decisione; successivamente curerà la trasmissione della comunicazione agli organi d’informazione e ai media” (ibidem).
Ciò nonostante, se possono “costituire oggetto di comunicazione: i casi e le controversie di obiettivo rilievo economico, sociale, politico, tecnico-scientifico; le soluzioni organizzative e i provvedimenti dell’ufficio giudicante con rilevanza esterna per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi, i cittadini (ad esempio, in materia elettorale o referendaria)” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it), quando “l’ufficio giudicante abbia già comunicato una decisione o un provvedimento in una fase precedente, esso valuta la comunicazione degli ulteriori sviluppi, specie quando il successivo esito superi o modifichi in modo significativo il quadro inizialmente rappresentato” (ibidem).
Da ultimo, la succitata delibera rileva quanto segue: 1) sono “destinatari della comunicazione, di regola, le agenzie di stampa e le testate che ne abbiano fatto espressa richiesta. In casi specifici e per specifiche esigenze si potrà ricorrere alla conferenza-stampa” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it); 2) anche “per gli uffici giudicanti il comunicato scritto costituisce la modalità ordinaria della comunicazione” (ibidem), fermo restando che la “conferenza stampa è utilizzabile solo in presenza di specifiche esigenze di interesse pubblico (in primis quella di consentire domande da parte dei professionisti dell’informazione per avere ulteriori chiarimenti nella vicenda) e nel rispetto dei criteri di sobrietà, proporzione e impersonalità” (ibidem), tenuto conto altresì del fatto che anche “nel caso di conferenza stampa è bene predisporre un comunicato da distribuire ai professionisti dell’informazione prima o durante l’evento” (ibidem); 3) nei “rapporti con la stampa si applicano, in quanto compatibili, i principi indicati sub n. 2 del paragrafo dedicato agli uffici requirenti” (ibidem); 4) sono “previste, con cadenza periodica, riunioni del dirigente dell’ufficio e dei presidenti titolari delle sezioni con i giudici responsabili per la comunicazione, ai fini del monitoraggio delle attività, del corretto funzionamento del modello procedurale, dell’individuazione delle eventuali modifiche” (ibidem); 5) in “ogni ufficio giudiziario, i responsabili per la comunicazione aggiornano costantemente il sito internet dell’ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse. Periodicamente, redigono un dossier riepilogativo dell’attività svolta” (ibidem); 6) il “sito istituzionale dell’ufficio giudiziario deve essere organizzato in modo da rendere reperibili, accanto alle notizie di decisione, anche eventuali rettifiche, precisazioni e aggiornamenti successivi, con particolare attenzione alla persistenza digitale delle notizie e alla necessità di evitare rappresentazioni non più attuali dell’esito del processo” (ibidem).

3. Conclusioni


Le prescrizioni sin qui enunciate sono state oggetto di apposita delibera da parte del C.S.M..
L’organo di autogoverno della magistratura, difatti, in questa medesima delibera, ha per l’appunto deliberato “- di approvare le presenti linee guida e di trasmetterle ai dirigenti degli uffici, al Ministro della giustizia e al Presidente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura; – di promuovere, anche in collaborazione con la Scuola superiore della magistratura, un incontro di approfondimento rivolto ai dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, finalizzato all’illustrazione delle presenti linee guida, con particolare riguardo all’uso della comunicazione istituzionale quale strumento di trasparenza, responsabilità e tutela reputazionale, nonché alla condivisione di buone prassi applicative” (C.S.M., Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, in questionegiustizia.it).
Non resta dunque che attendere di “vedere” l’effettivo “impatto” che tali linee guida avranno sotto il profilo pratico e, quindi, la loro effettiva incidenza su una forma di comunicazione istituzionale conformità a quanto richiesto da esse stesse.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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