La sentenza emessa in anticipo rispetto all’orario prefissato e in assenza della persona offesa è nulla? Per avere un valido strumento operativo di ausilio per Professionisti, si consiglia il seguente volume: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. La questione: sentenza in assenza della persona offesa
Il Giudice di Pace di Termini Imerese dichiarava non doversi procedere nei confronti di una persona imputata per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen., per mancanza della condizione di procedibilità, in seguito della remissione tacita della querela presentata dalla persona offesa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, deducendo violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Per avere un valido strumento operativo di ausilio per Professionisti, si consiglia il seguente volume: Formulario annotato del processo penale
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui è nulla la sentenza emessa a seguito della anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e della sua celebrazione in assenza della persona offesa, alla quale era stato dato avviso che la mancata comparizione avrebbe configurato una remissione tacita di querela, in quanto, impedendo l’intervento della parte privata e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (cfr. Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017).
La sentenza impugnata era dunque annullata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Termini Imerese, ai sensi dell’art. 623 co. 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 569 co. 4 e 604 co. 4 cod. proc. pen..
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la sentenza emessa in anticipo rispetto all’orario prefissato e in assenza della persona offesa sia nulla.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo secondo cui la sentenza, emessa in anticipo rispetto all’ora prefissata per l’udienza, e celebrata in assenza della persona offesa (che era stata avvisata che la mancata comparizione avrebbe costituito remissione tacita di querela), è nulla.
Ove si dovesse dunque verificare una situazione di questo tipo, ben si può ricorrere per Cassazione (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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