Cosa riguarda il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.? Per approfondire sul provvedimento si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: motivazione del provvedimento con cui è disposta la confisca (divieto di restituzione)
Il Tribunale di Siracusa, accogliendo una richiesta di riesame proposta avverso un decreto di convalida del sequestro probatorio, annullava il decreto stesso e disponeva la restituzione delle armi sequestrate all’istante.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, deducendo l’erronea applicazione della legge penale. Per approfondire sul provvedimento si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui «il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato» (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa riguarda il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. che, come è noto, al secondo periodo prevede quanto segue: “La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale”.
Si chiarisce difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quanto già postulato dalle Sezioni unite, che il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, del codice di procedura penale si applica solo alle cose che sono soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale mentre questo divieto non si estende alle cose soggette a confisca obbligatoria secondo norme speciali, a meno che queste norme richiamino specificamente l’art. 240, secondo comma, del codice penale, oppure si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato
Questo provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando sia applicabile tale norma codicistica.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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