Cosa deve prevedere il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen. Per approfondire sul provvedimento si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: il provvedimento di sequestro preventivo
Il Tribunale della libertà di Isernia rigettava una richiesta volta a revocare un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città ex artt. 321, comma 2, 322-ter e 240 cod. proc. pen. e in relazione a reati ex artt. 110, 81, comma 2, 479, 640 e 640-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione, chiedendosi l’annullamento dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora giustificativo del sequestro. Per approfondire sul provvedimento si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini facevano prima di tutto presente che il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, tranne nei casi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, nei quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021; Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022), per poi subito dopo rilevare che, quando il vincolo reale derivante dall’applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguarda una somma di denaro, vanno adeguatamente considerate la entità e la solidità del patrimonio del destinatario del sequestro, perché queste influiscono sul pericolo di dispersione dei beni e dei valori (Sez. 6, n. 7302 del 10/01/2024; Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023).
Orbene, alla stregua di tale quadro ermeneutico, per la Corte di legittimità, la motivazione del provvedimento in esame, sebbene menzionasse le circostanze relative alla condizione patrimoniale e reddituale della ricorrente e all’assenza di sue condotte distrattive, ometteva, tuttavia, di valutarle specificamente, perché si limitava a evidenziare la naturale volatilità del denaro e la facilità di un suo occultamento come fondamenti del periculum in mora.
Pertanto, il provvedimento era annullato con rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
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- In sede di riesame, il tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti, ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa deve prevedere il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che siffatto provvedimento deve includere una breve spiegazione del periculum in mora, collegato alle ragioni che giustificano l’anticipazione della confisca prima della conclusione del processo, fermo restando, da un lato, che questa regola non si applica quando il sequestro riguarda beni il cui possesso o utilizzo costituisce un reato visto che, in questi casi, la motivazione può limitarsi a indicare che il bene è soggetto a confisca per legge, dall’altro, che, nel caso di un sequestro preventivo che coinvolge una somma di denaro per la confisca, è importante valutare attentamente la consistenza e la stabilità finanziaria del destinatario del sequestro dato che questi fattori influenzano il rischio di dissipazione dei beni e dei valori coinvolti.
Questa pronuncia, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si deve verificare se un provvedimento ablatorio di questo genere sia stato legittimamente adottato (o meno).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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