Nel caso di annullamento per violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Cassazione, anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. La questione: il vincolo al principio della Cassazione
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato talune misure cautelari personali a carico di persone indagate per delitti di associazione per delinquere ex art. 416, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis cod. pen..
Orbene, a fronte di ciò, il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, non ravvisando il delitto di truffa ex art. 640-bis cod. pen., ma una pluralità di illeciti amministrativi ex art. 316-ter, comma secondo, cod. proc. pen., con conseguente inconfigurabilità del reato associativo ex art. 416 cod. pen..
Dal canto suo, invece, la Corte di Cassazione, in seguito al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, annullava l’ordinanza, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
A sua volta, il Tribunale del riesame, alla luce della interpretazione della fattispecie ex art. 640-bis cod. pen. fissata dalla sentenza della Corte di Cassazione, qualificava l’organizzazione adottata dagli indagati come una associazione per delinquere, individuandone gli elementi costitutivi, fermo restando che, sotto altro profilo, riformava la decisione del Giudice per le indagini preliminari, sostituendo per uno degli indagati la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari — anche prescrivendogli di non allontanarsene senza autorizzazione del giudice e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui abitano e/o l’assistono – e per un altro la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorrevano per Cassazione gli accusati, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva i ricorsi suesposti infondati.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, la Corte di legittimità, perlomeno in relazione a talune delle doglianze prospettate nel caso di specie, addiveniva a siffatto esito decisorio sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel caso di annullamento per violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, restando ferma la ricostruzione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, salva la sopravvenienza di nuovi dati (Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023; Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022; Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, nel caso in esame, la sentenza della Corte di Cassazione aveva espressamente e specificamente qualificato ex art. 640-bis cod. pen. i fatti ricostruiti dal Tribunale sulla base di un compendio indiziario che aveva già ritenuto sufficiente.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, specialmente nella parte in cui è ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, nel caso di annullamento per violazione o errata applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è tenuto a seguire il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, anche se successivamente questo principio si dimostri diverso da quello affermato dalle Sezioni Unite in una situazione simile, così come il giudice del rinvio non può esaminare vizi di nullità o inammissibilità non individuati dal Supremo Consenso, mentre deve mantenere la descrizione dei fatti come stabilita nel provvedimento impugnato, a meno che non emergano nuove emergenze significative.
Tale pronuncia, quindi, ben può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si deve appurare se il giudice del rinvio si sia correttamente attenuto a quanto richiesto dalla Cassazione nella sentenza con cui abbia annullato il provvedimento impugnato con rinvio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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