Non è un paese per falcidie: il destino dei contributi nella composizione negoziata

Nella composizione negoziata non è ammessa la falcidia dei debiti previdenziali: il Tribunale di Milano ribadisce l’indisponibilità dei contributi e i limiti degli accordi con gli enti.

Scarica PDF Stampa

Salvo diverse disposizioni della legge, l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso Composizione negoziata: come gestire le garanzie MCC e ottenere nuova finanza.

Il principio espresso nell’art. 2115 c.c. è più che noto: i diritti e gli obblighi previdenziali sono indisponibili e non negoziabili mediante transazioni o accordi.
Esiste tuttavia una fondamentale eccezione per le imprese in crisi. La legge fallimentare prima e il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza poi, hanno previsto ipotesi in cui il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei contributi amministrati dagli enti gestori di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori (art. 88, 63 e 64 bis CCII).
Sono casi specifici, tipizzati dal legislatore, per quei soggetti che trovandosi in uno stato di crisi o di insolvenza hanno presentato ai sensi dell’art. 40 e 44 CCII domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dalla legge.
Che si tratti di Concordato Preventivo, Accordo di ristrutturazione dei debiti o Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il legislatore ha previsto e disciplinato l’istituto giuridico della transazione contributiva, consentendo ad un’impresa in stato di crisi e di insolvenza di negoziare la ristrutturazione del proprio debito nei confronti degli Enti previdenziali.
Le eccezioni previste e disciplinate nel CCII prendono in considerazione sia l’interesse dell’impresa alla continuità aziendale evitando la liquidazione giudiziale; sia l’interesse dell’Ente previdenziale di ottenere il versamento parziale o dilazionato delle somme contributive e accessorie in misura pari o superiore a quello previsto in caso di liquidazione giudiziale.
Anche la recente ordinanza del Tribunale di Milano, qui in commento, si soferma sul tema della falcidia dei contributi previdenziali, in particolare sul diferente trattamento previsto nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa rispetto alle procedure concorsuali disciplinate nel nuovo Codice.
La composizione negoziata della crisi di impresa non è una procedura concorsuale e neppure uno strumento di regolazione della crisi, ma un percorso facilitato, ed eventualmente protetto, attraverso il quale l’imprenditore, facendo ricorso a strumenti di autonomia privata, può raggiungere l’obiettivo di risanare la propria impresa (S. Di Amato, Diritto della crisi d’impresa, Giufrè).
Il Legislatore ha delineato un percorso volto a preservare il valore aziendale e a favorire il risanamento di imprese che presentino squilibri economico-finanziari, evitando la dispersione del patrimonio e del complesso produttivo.
Novità introdotta con il CCII, questo strumento privo di tutti gli elementi caratterizzanti le procedure concorsuali previste nel codice (come, ad esempio, la mancanza di un blocco dei debiti o crediti, la mancanza dello spossessamento assoluto o attenuato o nessuna necessità di coinvolgere tutti creditori), è teso ad incentivare l’imprenditore, in bonis, a ricercare una soluzione che guidi l’impresa verso uno scenario di risanamento, evitando così la dispersione del patrimonio e del complesso produttivo.
È uno strumento messo a disposizione per tutte le aziende che si trovino in uno stato di pre-cris, crisi o insolvenza, e che vogliano intervenire prima che le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che hanno generato la crisi o l’insolvenza diventino irreversibili.

All’interno del percorso di composizione negoziata della crisi di impresa è stata prevista la possibilità di richiedere l’applicazione di misure protettive e cautelari del patrimonio, vietando ai creditori, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese, l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari.
Questo punto merita una precisazione. L’art. 18 CCII disciplina il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari ma non blocca in automatico la possibilità di esperire un’azione monitoria di cognizione sommaria, volta esclusivamente ad accertare il credito e a far acquisire al creditore di un titolo esecutivo, quale il decreto Ingiuntivo.
L’art. 18, terzo comma, CCII, nella sua attuale formulazione, vieta infatti l’esercizio dell’azione esecutiva e non la formazione del titolo che la consenta.
L’ottenimento del decreto ingiuntivo che con particolare riferimento ai contributi previdenziali, il cui termine di prescrizione ordinaria è di cinque anni, ha tra i suoi principali vantaggi quello dell’estensione del termine prescrizionale, non producendo, di fatto alcun efetto sul patrimonio del debitore. Tale circostanza è confermata dal fatto che l’Ente previdenziale che ottiene il decreto ingiuntivo non potrà utilizzarlo per notificare un precetto, avviare un pignoramento o iscrivere ipoteca giudiziale fino a quando resteranno in vigore le misure protettive.
Il decreto di rigetto del Tribunale di Milano assume in questo scenario un’importanza determinante per l’afermazione di due principi fondamentali, ovvero:
in costanza della composizione negoziata della crisi di impresa è sempre possibile richiedere ed ottenere un titolo che accerti il proprio credito;
non è giuridicamente sostenibile nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, un piano di risanamento che preveda uno stralcio dei debiti previdenziali, “previo accordo con gli istituti”.
Su questi punti Il Tribunale di Milano ha difatti evidenziato come:
la richiesta di conferma delle misure protettive poggia, tra l’altro, sull’avvenuta notifica di quattro decreti ingiuntivi”;
la giurisprudenza e la dottrina pressoché unanimemente concordino nel ritenere che l’art. 23, comma 2bis, CCII non trovi applicazione ai debiti previdenziali, non essendo gli enti gestori di forme di previdenza contemplati dalla norma (a diferenza di quanto invece previsto all’art. 88 CCII)
In particolare, sull’ultimo punto il Tribunale conferma, nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, l’inesistenza di una norma che attribuisca espressamente alle parti il potere di derogare al principio di indisponibilità dei crediti contributivi.
Come sottolineato all’inizio della nostra analisi, la volontà del legislatore di introdurre deroghe all’art. 2115 c.c. è stata espressa in modo definito e univoco nelle disposizioni degli articoli 88, 63 e 64-bis del CCII. Di conseguenza, tale possibilità deve ritenersi tassativamente esclusa nell’ambito della composizione negoziata.
La pronuncia del Tribunale chiarisce pertanto che una previsione contrattuale che preveda la falcidia dei contributi previdenziali, anche se accettata verbalmente o firmata dalle parti, resta priva di validità giuridica e non può essere validata da un giudice. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Composizione negoziata della crisi

Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti. Monica MandicoAvvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. Pasquale CapaldoAvvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

 

Monica Mandico, Pasquale Capaldo | Maggioli Editore 2025

Formazione per professionisti


Composizione negoziata: come gestire le garanzie MCC e ottenere nuova finanza
Come si ottiene davvero nuova finanza in composizione negoziata? Quando le garanzie MCC sono utilizzabili e quali leve fanno la differenza nella trattativa con il ceto bancario?
Un webinar che, grazie al punto di vista privilegiato di Unioncamere e banche, analizza l’evoluzione dell’istituto e fornisce ai professionisti strumenti concreti per:
• strutturare richieste di nuova finanza credibili e bancabili, anche con garanzia MCC
• gestire le banche in modo efficace durante la fase negoziale
• utilizzare misure protettive per sostenere la continuità aziendale
• aumentare in modo concreto le probabilità di successo della composizione negoziata
>>>Per info ed iscrizioni<<<

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Valeria Bellani

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento