Quando è inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio eseguito in seguito a richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato estero? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, aggiornato al c.d. Correttivo Cartabia: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. La questione: il riesame del decreto di sequestro
Il giudice per le indagini preliminari dichiarava l’inammissibilità di una richiesta di restituzione, presentata a seguito del sequestro preventivo disposto in esecuzione della rogatoria richiesta dalla Procura Pubblica di Lugano, nell’ambito di un procedimento penale in cui era contestato agli indagati di avere commesso dei reati fallimentari.
In particolare, l’inammissibilità veniva ritenuta sul presupposto che la cognizione del giudice per le indagini preliminari era limitata alla sola esecuzione del sequestro, ai sensi dell’art. 724, comma 2, cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva violazione di legge, sul presupposto che il giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente ritenuto inammissibile l’incidente di esecuzione proposto avverso il sequestro preventivo degli immobili dei ricorrenti. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, aggiornato al c.d. Correttivo Cartabia: Formulario annotato del processo penale
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suesposto era reputato manifestatamente infondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio alla luce di quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, è inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio eseguito in seguito a richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato estero, avanzata al fine di far valere l’insussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo reale, essendo la verifica della legittimità del sequestro devoluta alla giurisdizione dello Stato richiedente, lì dove sono deducibili innanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto le solo questioni relative alla sua esecuzione. (Sez. 6, n. 33258 del 14/4/2021), evidenziandosi al contempo che un analogo principio è stato espresso anche con riguardo alle misure cautelari reali eseguite in adempimento di ordini di indagini europei, essendosi affermato che è impugnabile il solo decreto di riconoscimento del pubblico ministero mediante l’opposizione prevista dall’art. 13, del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, mentre avverso l’atto d’indagine dell’autorità giudiziaria dello Stato membro, anche quando si tratti di sequestro a fini probatori, è preclusa la procedura di riesame (Sez. 6, n. 11491 del 14/2/2019; Sez. 3, n. 5940 dell’11/10/2018).
In effetti, per la Corte di legittimità, siffatto quadro ermeneutico comporta che le ragioni relative alla legittimità del sequestro e dunque alla sussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo, così come non possono essere oggetto di ricorso per riesame, non si possono neppure dedurre con incidente di esecuzione dinanzi al giudice per le indagini preliminari, al quale, al più, potevano essere prospettate solo questioni relative alla esecuzione del sequestro e non alla sua legittimità (Sez. U, n. 21420 del 16/04/2003; Sez. 6, n. 52918 del 19/10/2016; Sez. 5, n. 23112 del 12/02/2004; Sez. 2, n. 1573 del 22/11/2005; Sez. 3, n. 49437 del 29/09/2009).
Pertanto, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, una volta chiarita la separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione, ne conseguiva come le doglianze attinenti ai presupposti del sequestro, costituenti l’oggetto principale dell’incidente di esecuzione, non potessero essere sottoposte al giudice italiano, dovendo essere devolute esclusivamente al vaglio dell’autorità straniera, così come altrettanto dicasi per la doglianza riguardante la presunta lesione del diritto di difesa, genericamente prospettata, ipotizzando un non meglio specificato deficit di tutela nell’ordinamento svizzero rispetto alle garanzie assicurate dall’ordinamento interno.
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3. Conclusioni
Con la decisione in esame la Cassazione chiarisce quando è inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio eseguito in seguito a richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato estero.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che è inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio eseguito in seguito a richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato estero, avanzata al fine di far valere l’insussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo reale.
Dunque, tale provvedimento deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba decidere se impugnare, o meno, in tale caso, il decreto di sequestro probatorio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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