Nuova disciplina comunitaria in materia di revisione legale

Redazione 04/06/14
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Anna Costagliola

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 maggio scorso sono stati pubblicati la Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e il Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

Questi atti costituiscono l’esito del processo di riforma complessiva della revisione legale che le autorità comunitarie hanno intrapreso nel quadro delle misure di stabilizzazione del sistema finanziario a seguito della crisi finanziaria del 2008. In particolare, le innovazioni arrecate alla disciplina della revisione si pongono due obiettivi: il primo è quello di riforma del sistema della revisione, quale perno per la fiducia nel mercato dei capitali; il secondo è quello di ampliare il mercato della revisione legale. La riforma ha, peraltro. Coinvolto anche altri settori del sistema finanziario, come banche, agenzie di rating del credito, autorità di vigilanza e banche centrali.

Alla luce dell’attuale situazione il quadro normativo comunitario complessivo in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati si impernia pertanto su due atti:

1)   il primo è la Direttiva 2006/43/CE (come modificata dalla predetta nuova Direttiva 2014/56/UE, cd. Direttiva revisione) che contiene la disciplina generale in materia di revisione legale dei conti e alcune norme specifiche sulla revisione legale delle società rientranti nella qualifica di enti di interesse pubblico (tra cui in particolare le norme in ordine al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e alla revoca del revisore);

2)   il secondo è il Regolamento (UE) n. 537/2014 che detta alcune regole speciali in tema di revisione di enti di interesse pubblico (tra cui in particolare, per quanto di interesse degli emittenti, le regole sui corrispettivi per l’attività di revisione, sulla prestazione di attività diverse dalla revisione da parte del revisore, sul conferimento e sulla durata dell’incarico di revisione).

L’applicabilità della nuova Direttiva revisione nell’ambito delle legislazioni dei singoli Stati membri è subordinata ad un atto di recepimento da adottare entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (ovvero entro il 17 giugno 2016). Il regolamento, invece, è immediatamente applicabile nei vari Stati membri, senza necessità di alcuna atto di recepimento. Tuttavia, in considerazione delle numerose correlazioni esistenti tra i due testi legislativi anche l’applicabilità del regolamento è stata posticipata di due anni, per farla coincidere con quella della nuova Direttiva revisione.

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