D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti: le bozze di regolamento attualmente in consultazione

Redazione 13/07/11
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La Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto alcuni schemi di decreti ministeriali concernenti i regolamenti di attuazione del D.Lgs. 39/2010, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/2537CEE».

Con comunicato del 4 luglio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che su tali documenti il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ritiene opportuno acquisire gli orientamenti e le osservazioni che i soggetti interessati volessero segnalare. Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 31 luglio 2011.

In particolare, le bozze di regolamento attengono ai seguenti aspetti:

1. iscrizione al registro, con l’indicazione specifica dei soggetti, persone fisiche e società, abilitati a richiedere l’iscrizione al Registro destinato a tenere il luogo di quello dei revisori contabili, nonché del contenuto della domanda, che dovrà riportare informazioni specifiche finalizzate ad evidenziare quali revisori dovranno essere iscritti nel registro degli attivi e quali, invece, nel registro degli inattivi. Le nuove regole prevedono, infatti, anche una sezione per i revisori «inattivi» per i quali la possibilità di assumere incarichi è condizionata alla frequenza di appositi corsi di formazione per l’aggiornamento professionale. Il provvedimento di iscrizione è assunto dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine di 4 mesi dalla ricezione della domanda e l’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della società di revisione nella Gazzetta Ufficiale;

2. accesso alla professione, con l’indicazione dei requisiti specifici richiesti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali. Viene chiarito che anche i revisori abilitati all’esercizio della relativa funzione nel Paese di origine o in altro Stato membro dell’UE possono chiedere di essere iscritti nel Registro dei revisori legali, previa applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale;

3. tirocinio, mediante la previsione di apposito registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Detto tirocinio è finalizzato all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale. Esso deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell’esercizio delle attività proprie della funzione di revisore legale e nell’approfondimento teorico pratico delle materie oggetto dell’esame per l’iscrizione al registro dei revisori legali. In pratica, lo svolgimento del tirocinio è contemplato in funzione dell’acquisizione delle competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire prestazioni di alta qualità nell’ambito dell’esercizio della revisione legale;

4. inattività, per cui è disposta l’iscrizione in apposita sezione del Registro denominata «Sezione dei revisori inattivi» di una serie di soggetti:

a) i neorevisori legali, al momento della prima iscrizione, salvo poi transitare nell’elenco dei revisori attivi;

b) i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali che non abbiano assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi;

c) i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali che non abbiano collaborato ad un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi;

d) i soggetti iscritti che ne facciano richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti per l’iscrizione d’ufficio.

Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve partecipare ad un corso di formazione ed aggiornamento finalizzato a sviluppare le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività di revisore legale, nonché ad acquisire e mantenere le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire prestazioni di qualità nell’ambito dell’esercizio della revisione legale;

5. revoca, dettandosi la disciplina specifica dei casi delle modalità di revoca per giusta causa e di dimissioni dall’incarico di revisore legale, nonché dei casi e delle modalità di risoluzione consensuale del contratto di revisione legale. Detta disciplina è ispirata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, semplificazione, trasparenza, libera volontà delle parti, indipendenza, qualità dell’attività di revisione legale e responsabilità;

6. formazione continua, aspetto ritenuto di fondamentale importanza nello svolgimento dell’attività di revisore legale, in quanto implicante un’attività di aggiornamento e sviluppo delle conoscenze teoriche e delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di detta attività, con l’obiettivo di consentire al revisore, nonché ai tirocinanti iscritti nell’apposito registro, l’acquisizione e il mantenimento delle competenze tecniche funzionali, capacità intellettuali e abilità personali che sono presupposti indispensabili per fornire prestazioni di alta qualità nell’ambito dell’esercizio dell’attività. L’obbligo della formazione deve essere assolto, per poter continuare ad esercitare la funzione di revisore, individualmente o all’interno di collegi sindacali, mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento professionale tenuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero da società di formazione autorizzate, sulla base di un programma predisposto annualmente dallo stesso Ministero.

 

(Anna Costagliola)

 

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