Il danno da vacanza rovinata: dai tradizionali rischi di over compensation all’attuale under deterrence?

Analisi del danno da vacanza rovinata tra tutela del viaggiatore, limiti del Codice del Turismo e rischi di under deterrence.

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Tra le voci di danno non patrimoniale alla persona risarcibili nel nostro ordinamento, quello da vacanza rovinata ha caratteristiche peculiari e il micro-settore in parola necessita di un approccio interpretativo che di tali specificità tenga debitamente conto.
Va, in primo luogo, chiarito che il peso della fonte legale è, in questo ambito, comparativamente maggiore di quanto accade in altri microsettori risarcitori a scapito del formante giurisprudenziale; in secondo luogo l’evoluzione del sistema italiano di responsabilità civile ha, sovente, finito per avvalorare una assimilazione di tale fattispecie risarcitoria a pregiudizi bagatellari contribuendo a rallentare il dibattito in relazione alle questioni ancora aperte e, forse, orientando in maniera decisa le scelte del legislatore.
Il quadro attuale presenta ancora punti oscuri a cui si aggiungono evidenti rischi di under deterrence[1].
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Indice

1. Profili storici e problemi attuali del danno da vacanza rovinata


La storia del danno da vacanza rovinata è molto più lunga e radicata di quanto una certa visione influenzata dal dibattito inerente il danno esistenziale e i danni bagatellari (a cui per certi aspetti sarebbe assimilabile sin quasi a rappresentarne il prototipo) possa lasciar supporre.
La fattispecie è da tempo risarcibile nel mondo anglosassone, tanto nel Regno Unito quanto nell’ordinamento Nordamericano qui sotto forma emotional distress[1] e, nella tradizione di civil law,è riconosciuta a livello normativo, nell’ordinamento tedesco (per questa via influenzando il legislatore europeo) già a far data dal 1979.
La prima sentenza italiana a trattare l’argomento risale al 1973, anche se in quel caso il Pretore non ritenne di poter accogliere la domanda [cfr. P. Roma, 31/3/1973]; per questa via esso viene, come noto, introdotto dalla normativa europea in materia, prevedendo in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e alla persona. [in questo modo interpretando l’espressione “tout prejudice” utilizzata dalla normativa europea].
La stessa Corte di Giustizia CE legge l’art 5 della direttiva 90/314/CEE, sostenendo che esso «dev’essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio ‘‘tutto compreso’’».
Per questa via si giunge al quadro normativo attuale in cui la risarcibilità è espressamente prevista dall’art. 46 cod. turismo. a mente del quale “1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. 2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza”.
Si tratta, pertanto, di una ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale del tutto sganciata dalla lesione di un diritto inviolabile e giustificata dalla scelta del legislatore di dire risarcibile quel pregiudizio.
È evidente come il quadro normativo su indicato debba essere analizzato tenendo in conto che in primo luogo la risarcibilità è limitata esclusivamente ai pregiudizi causati da inadempimento delle obbligazioni aventi fonte nel pacchetto turistico, e non in ogni contratto stipulato al fine di soddisfare una causa turistica.
L’entrata in vigore del Codice del Turismo, infatti, ha, infatti, da un lato autorizzato lo Stato Italiano a denunciare la Convenzione di Bruxelles, c.d. CVV, che regolamentava tutti i contratti che non fossero riconducibili al tipo del pacchetto turistico; dall’altro ha introdotto più stringenti requisiti ai quali l’an del risarcimento è subordinato secondo il disposto dell’art. 46 cod. turismo.
Il sistema vigente è tale che, ad oggi, persiste una disparità di trattamento di perlomeno dubbia costituzionalità in materia di contratti di viaggio: essendo stata abrogata la CVV, infatti, il danno non patrimoniale è risarcibile solo in ipotesi di pacchetto turistico; dall’altro lato, inoltre, anche in queste ipotesi l’ambito di risarcibilità del pregiudizio in parola è stato notevolmente ridotto e limitato alle (sole) ipotesi di risoluzione del contratto di pacchetto turistico per inadempimento.
Rimane, infine, del tutto inesplorato il tema dei criteri da utilizzare per la quantificazione equitativa del pregiudizio in parola. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

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Il danno da vacanza rovinata

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2. Un caso recente


Emblematico delle anomalie all’interno del micro-settore in parola, è il decisum del Giudice di Pace di Verona sent. n. 94/2026 in cui, da un lato, nulla emerge in relazione alla risoluzione del contratto, dall’altro non viene esplicitato alcunchè in relazione all’adozione di specifici criteri in grado di orientare la quantificazione equitativa del risarcimento concessa nella fattispecie.
Il caso riguarda la nota piattaforma Booking responsabile di omissioni informative tali da determinare per il turista la necessità di trovare un nuovo alloggio, con tutte le difficoltà del caso, a Madrid, meta di destinazione del viaggio.
La sentenza appare emblematica delle tendenze distorsive generate da scelte operate negli ultimi anni dal formante giurisprudenziale e legale, che, finendo per comprimere importanti esigenze di tutela, determinano, a livello infra-sistemico, decisioni in cui la soluzione del caso concreto si realizza conformemente al raggiungimento di obiettivi di giustizia sostanziale mettendo in non cale esigenze di certezza e prevedibilità del diritto.
Manca, infatti, alcun riferimento all’intervenuta risoluzione del contratto, condizione alla quale la legge subordina oggi il risarcimento del danno da vacanza rovinata né tanto meno ci sono elementi in alcun modo in grado di giustificare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale.
Nel complesso, la fattispecie in esame, sembra essere sempre più recessiva negli annali di giurisprudenza e quando, come in questi casi riemerge sembra rientrare dalla finestra dopo essere stato cacciato dalla porta secondo modalità ancora lontane da un soddisfacente equilibrio tra esigenze deterrenti e risarcitorie della responsabilità civile.

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Note


[1] Pare essersi realizzato il rischio già in passato paventato; si permetta di rinviare a T. Gasparro, Il danno da vacanza rovinata, in Danno e Responsabilità, 6/2013, pagg. 682 e ss.
[2] Si veda, al riguardo, Guerinoni, L’interpretazione della Corte di Giustizia riguardo al danno da vacanza rovinata, RCP, 2002, 364).

Tommaso Gasparro

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