Avvocati, arriva la riforma dell’ordinamento forense: cosa cambia per professione, tirocinio ed esame

Riforma dell’ordinamento forense: delega al Governo su accesso, compensi, società, CNF, disciplina, tirocinio ed esame di Stato.

Lorena Papini 11/05/26
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Il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense arriva all’esame dell’Assemblea della Camera dopo il mandato favorevole conferito ai relatori dalla Commissione Giustizia il 7 maggio 2026. Il provvedimento, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, punta a un riordino organico della professione di avvocato, intervenendo su molti snodi centrali: ruolo dell’avvocatura, attività riservate, compensi, esercizio in forma collettiva, monocommittenza, formazione, specializzazioni, albi, incompatibilità, organi istituzionali, tirocinio, esame di Stato e procedimento disciplinare. La delega dovrà essere esercitata dal Governo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, mediante uno o più decreti legislativi adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”

Indice

1. L’avvocato al centro dello Stato di diritto


La riforma muove da una riaffermazione del ruolo dell’avvocato nella tutela dello Stato di diritto e nella corretta amministrazione della giustizia. Tra i criteri direttivi è previsto il riconoscimento della libertà e dell’indipendenza dell’avvocato, oltre alla dignità sociale della professione.
Un punto particolarmente rilevante riguarda l’individuazione delle attività riservate agli iscritti all’albo. Restano attività esclusive dell’avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti agli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. La consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, se connesse all’attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, vengono ricondotte alla competenza degli avvocati, salve le specifiche attribuzioni previste per altre professioni regolamentate. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”

EBOOK

L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf

Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

 

Alessio Antonelli | Maggioli Editore 2023

2. Compensi, equo compenso e crediti professionali


Il DDL interviene anche sul tema dei compensi, confermando il principio della libera pattuizione tra le parti, ma nel rispetto della normativa sull’equo compenso. Il compenso dovrà essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione e potrà essere parametrato anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, purché proporzionato all’attività svolta.
È prevista l’adozione biennale, da parte del Ministro della giustizia su proposta del CNF, dei parametri per il calcolo del compenso nei casi in cui manchi una pattuizione scritta o consensuale e nelle ipotesi di liquidazione giudiziale. La delega prevede inoltre la razionalizzazione dei casi di rilascio del parere di congruità da parte dell’ordine, con l’obiettivo di agevolare il recupero dei crediti professionali, nonché l’obbligo di rimborso delle spese sostenute e anticipate dall’avvocato.

3. Studi, società e monocommittenza: nuove regole organizzative


Ampio spazio è dedicato all’esercizio della professione in forma collettiva. La delega disciplina associazioni professionali, reti tra avvocati, reti multidisciplinari e società tra avvocati. L’incarico resta personale e deve essere salvaguardata l’autonomia dell’avvocato, anche quando opera all’interno di strutture organizzate.
Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono far capo ad avvocati o ad avvocati insieme ad altri professionisti iscritti in albi. I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento, mentre la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati.
Di particolare interesse è anche la disciplina dell’attività resa in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa in favore di altri avvocati, associazioni, reti o società tra avvocati. L’obiettivo dichiarato è favorire l’accesso al mercato del lavoro, tutelando autonomia, indipendenza e diritto a un compenso congruo.

4. Formazione, specializzazioni e accesso alla professione


La riforma ridisegna la formazione continua, prevedendo l’assolvimento dell’obbligo su base annuale. In caso di mancato recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, è prevista la sospensione amministrativa dall’albo. Il CNF dovrà disciplinare modalità, condizioni, accreditamento dei soggetti formatori e misure premiali.
Per le specializzazioni forensi, il titolo sarà attribuito dal Consiglio nazionale forense sulla base della comprovata esperienza professionale oppure della frequenza di corsi specifici organizzati dagli ordini territoriali, anche con università e associazioni specialistiche.
Quanto all’accesso alla professione, il tirocinio resta di diciotto mesi e comprende pratica presso uno studio professionale e frequenza obbligatoria di corsi di formazione. L’esame di Stato si articolerà in due prove scritte e una prova orale, con utilizzo possibile di strumenti informatici e criteri di valutazione fondati su chiarezza, rigore metodologico, capacità di soluzione dei problemi giuridici e conoscenza degli istituti.

5. CNF, ordini e disciplina: una riforma anche istituzionale


Il DDL interviene infine sull’assetto istituzionale dell’avvocatura. Il CNF viene rafforzato nella rappresentanza nazionale, europea e internazionale, nel potere regolamentare, nella formazione e nella funzione consultiva. Gli ordini circondariali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo, vigilati dal Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.
La potestà disciplinare resta attribuita ai consigli distrettuali di disciplina, con una disciplina puntuale su istruttoria, rapporti con il processo penale, prescrizione, sanzioni, riabilitazione e garanzie difensive. La riforma, dunque, non si limita a modificare singoli istituti: mira a riscrivere l’intero equilibrio tra autonomia professionale, responsabilità, organizzazione dell’avvocatura e tutela dell’affidamento dei cittadini.

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