La decisione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza, entro i limiti previsti dalla legge n. 194/1978, senza informare il padre del concepito, non può integrare di per sé un’ingiuria grave idonea a fondare la revoca della donazione per ingratitudine. È questo il principio affermato dalla Cassazione civile, Sez. II, con ordinanza n. 14567/2026, depositata il 16 maggio 2026, in una vicenda particolarmente delicata, nella quale si intrecciano liberalità, rapporti affettivi, autodeterminazione della gestante e limiti applicativi dell’art. 801 c.c. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La vicenda: le donazioni alla compagna e la successiva interruzione di gravidanza
- 2. L’errore dei giudici di merito: non basta la mancata informazione
- 3. Il ruolo della legge 194: la decisione spetta alla gestante
- 4. Il principio di diritto
- 5. Una decisione sul confine tra autonomia personale e rapporti patrimoniali
- Ti interessano questi contenuti?
1. La vicenda: le donazioni alla compagna e la successiva interruzione di gravidanza
Il caso trae origine dalla domanda proposta da un uomo per ottenere la revoca, per ingiuria grave, di due donazioni immobiliari effettuate in favore della compagna. Secondo il donante, la donna avrebbe deciso di interrompere la gravidanza senza coinvolgerlo, nonostante il suo desiderio di paternità, e tale condotta avrebbe manifestato ingratitudine e malanimo nei suoi confronti.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, e la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la revoca delle donazioni. I giudici di merito avevano valorizzato la scelta unilaterale della donna, ritenendola incompatibile con il dovere di riconoscenza verso il donante. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. L’errore dei giudici di merito: non basta la mancata informazione
La Cassazione ribalta l’impostazione dei giudici di merito. In primo luogo, la Corte rileva un’errata applicazione del principio di non contestazione e una conseguente inversione dell’onere della prova. Era infatti il donante a dover provare i fatti costitutivi dell’ingiuria grave, non potendosi ritenere automaticamente dimostrata la finalità offensiva o ritorsiva della condotta della donataria.
La Suprema Corte sottolinea che la scelta di interrompere la gravidanza, se considerata isolatamente, non è sufficiente a integrare l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. Perché la revoca della donazione sia legittima, occorre dimostrare un comportamento che riveli un durevole sentimento di disistima, una mancanza di rispetto verso la dignità del donante o una radicata avversione nei suoi confronti.
3. Il ruolo della legge 194: la decisione spetta alla gestante
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il richiamo alla legge n. 194/1978. La Corte ricorda che, entro i primi novanta giorni, la decisione sull’interruzione volontaria di gravidanza è rimessa alla gestante. L’art. 5 della legge prevede la facoltà, non l’obbligo, di coinvolgere il padre del concepito.
Ne deriva che l’esercizio di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento non può essere automaticamente trasformato in una condotta civilmente offensiva. La mancata informazione del compagno può assumere rilievo solo se accompagnata da ulteriori elementi concreti, idonei a dimostrare una volontà di offesa o disprezzo verso il donante.
4. Il principio di diritto
La Cassazione formula un principio chiaro: la decisione della donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni, nel rispetto della legge n. 194/1978, senza informare il padre del concepito, non costituisce di per sé motivo valido per revocare una donazione per ingratitudine ai sensi dell’art. 801 c.c.
La sentenza d’appello viene quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
5. Una decisione sul confine tra autonomia personale e rapporti patrimoniali
L’ordinanza assume rilievo perché delimita con nettezza il campo applicativo dell’ingiuria grave nella revoca della donazione. La crisi del rapporto affettivo, anche quando accompagnata da scelte personali dolorose e non condivise, non basta a fondare la revoca della liberalità.
La revoca per ingratitudine resta uno strumento eccezionale, utilizzabile solo dinanzi a condotte oggettivamente offensive e soggettivamente espressive di profonda avversione verso il donante. La scelta della gestante, se esercitata nei limiti della legge, appartiene invece alla sfera dell’autodeterminazione personale e non può essere degradata, in assenza di ulteriori prove, a manifestazione di ingratitudine giuridicamente rilevante.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento