Con la sentenza del 12 maggio 2026, resa nella causa C-797/23, la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta su uno dei nodi più delicati del rapporto tra editoria giornalistica e piattaforme digitali: la remunerazione dovuta per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico.
La controversia nasce dal ricorso proposto da Meta Platforms Ireland contro la delibera AGCOM n. 3/23/CONS, adottata in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore. Tale disciplina, introdotta per recepire l’art. 15 della direttiva UE 2019/790, attribuisce agli editori il diritto a un equo compenso per l’utilizzo online dei contenuti giornalistici da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
La Corte non boccia il sistema italiano. Al contrario, ne riconosce la compatibilità con il diritto dell’Unione, ma a condizioni precise. Il messaggio è chiaro: l’equo compenso è ammissibile solo se resta collegato alla logica autorizzatoria del diritto esclusivo e non si trasforma in un prelievo automatico imposto alle piattaforme. Per approfondimenti consigliamo il volume Il nuovo diritto d’autore – La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il diritto degli editori non è un semplice credito
- 2. Equo compenso sì, ma non senza utilizzo
- 3. AGCOM può intervenire nella trattativa
- 4. Il divieto di ridurre la visibilità dei contenuti
- 5. Libertà d’impresa e pluralismo dell’informazione
- 6. Una compatibilità condizionata
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1. Il diritto degli editori non è un semplice credito
Il primo profilo di interesse riguarda la natura del diritto riconosciuto agli editori. La Corte chiarisce che l’art. 15 della direttiva 2019/790 attribuisce un vero diritto esclusivo di riproduzione e messa a disposizione del pubblico, modellato sui diritti previsti dalla direttiva 2001/29.
Ne deriva che gli Stati membri non possono recepire la direttiva trasformando tale posizione giuridica in un mero diritto al compenso. L’editore deve conservare la facoltà preventiva di autorizzare o vietare l’utilizzo della pubblicazione giornalistica.
Questo passaggio è centrale per gli operatori del settore: il compenso non nasce automaticamente dalla presenza online dell’articolo, ma dall’autorizzazione concessa per un utilizzo rilevante da parte della piattaforma. La remunerazione è dunque il corrispettivo dell’autorizzazione, non una tassa sull’attività digitale. Per approfondimenti consigliamo il volume Il nuovo diritto d’autore – La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Equo compenso sì, ma non senza utilizzo
La Corte ammette che una normativa nazionale possa prevedere il diritto degli editori a ottenere un’equa remunerazione. Tuttavia, tale compenso deve restare ancorato all’effettivo utilizzo, o all’intenzione di utilizzare, le pubblicazioni giornalistiche.
La piattaforma deve quindi restare libera di non utilizzare i contenuti editoriali. In questo caso, non può essere gravata da obblighi di pagamento. Allo stesso modo, l’editore deve poter rifiutare l’autorizzazione oppure concederla gratuitamente, anche mediante licenze non esclusive.
Il punto è particolarmente rilevante sul piano applicativo. Nei procedimenti dinanzi ad AGCOM e nelle eventuali controversie successive, sarà necessario accertare se vi sia un utilizzo effettivo dei contenuti protetti, quale sia la sua estensione e se esso rientri o meno nelle esclusioni previste dalla direttiva, come collegamenti ipertestuali, singole parole o estratti molto brevi.
3. AGCOM può intervenire nella trattativa
La sentenza valorizza anche il ruolo dell’autorità amministrativa indipendente. La Corte ritiene compatibile con il diritto UE un sistema che attribuisca ad AGCOM il potere di definire i criteri di riferimento per il compenso, intervenire in caso di mancato accordo, determinare l’importo e sanzionare l’inosservanza degli obblighi informativi.
Tale intervento è giustificato dall’asimmetria negoziale tra editori e piattaforme. Secondo la Corte, sono soprattutto i prestatori di servizi digitali a detenere le informazioni necessarie per stimare il valore economico dell’utilizzo delle pubblicazioni, inclusi traffico, ricavi e benefici pubblicitari.
Per questa ragione, l’obbligo di comunicare i dati necessari alla determinazione del compenso è considerato funzionale a rendere effettiva la tutela degli editori. Resta però fermo il limite della proporzionalità: le informazioni richieste devono essere necessarie e la riservatezza commerciale, industriale e finanziaria deve essere preservata.
4. Il divieto di ridurre la visibilità dei contenuti
Un altro passaggio significativo riguarda l’obbligo, previsto dalla disciplina italiana, di non limitare la visibilità dei contenuti editoriali durante le trattative. La Corte lo ritiene compatibile con il diritto dell’Unione, in quanto diretto a impedire condotte di pressione economica nei confronti degli editori.
La riduzione della visibilità potrebbe infatti alterare il valore della negoziazione o comprimere la libertà contrattuale dell’editore. Sul piano pratico, questo profilo potrà assumere rilievo nei casi di deindicizzazione, riduzione della reach o modifiche algoritmiche intervenute durante la fase negoziale.
Sarà però necessario distinguere le limitazioni ingiustificate da scelte tecniche o organizzative non ritorsive. Anche qui, il contenzioso si giocherà sulla prova della condotta, della sua finalità e dei suoi effetti.
5. Libertà d’impresa e pluralismo dell’informazione
La Corte riconosce che gli obblighi imposti alle piattaforme incidono sulla libertà d’impresa tutelata dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale libertà, tuttavia, non è assoluta.
La limitazione è ritenuta giustificabile perché mira a proteggere altri valori di rango fondamentale: la proprietà intellettuale, la libertà e il pluralismo dei media, nonché la sostenibilità economica dell’editoria giornalistica.
La pronuncia costruisce così un bilanciamento tra libertà economica delle piattaforme e tutela dell’ecosistema informativo. È un passaggio destinato ad avere ricadute anche oltre il settore del diritto d’autore, nell’ambito più ampio della regolazione dei mercati digitali.
6. Una compatibilità condizionata
La Corte conclude che la normativa italiana non è incompatibile con l’art. 15 della direttiva 2019/790, né con gli artt. 16 e 52 della Carta, purché siano rispettate alcune condizioni.
In particolare, la disciplina non deve privare gli editori della possibilità di rifiutare l’autorizzazione o concederla gratuitamente; non deve imporre alle piattaforme obblighi di pagamento non collegati all’utilizzo delle pubblicazioni; deve garantire che obblighi informativi, poteri dell’autorità e sanzioni siano proporzionati.
La sentenza, quindi, non offre una convalida incondizionata del sistema italiano. Piuttosto, ne indica l’interpretazione conforme al diritto UE. Spetterà ora al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, l’art. 43-bis e la delibera AGCOM possano essere applicati entro questi limiti.
Per i professionisti legali, i fronti più rilevanti saranno la prova dell’utilizzo dei contenuti, la qualificazione degli estratti, la proporzionalità delle richieste informative, la tutela dei segreti commerciali e la natura dell’intervento di AGCOM nella determinazione del compenso.
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