Superbonus e conversione Decreto “blocca cessioni”

Scarica PDF Stampa Allegati

La legge 38/2023, di conversione del DL 11/2023(c.d. Decreto “blocca cessioni”), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2023 ed è in vigore dal 12 aprile.
Con la conversione in legge del D.L. n. 11/2023 diventano definitive le seguenti novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare.

Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2023

legge-del-11042023-38.pdf 164 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Detrazione 110% per unifamiliari/plurifamiliari autonome


Tra le novità introdotte merita di essere segnalato, in primo luogo, la possibilità di poter fruire di ulteriori sei mesi per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari (villette) o plurifamiliari autonome. Infatti è stato nuovamente modificato il comma 8-bis dell’art. 119, DL n. 34/2020, disponendo che la detrazione del 110% per gli interventi di cui al citato art. 119 effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari (c.d. “villette”) e plurifamiliari autonome può essere fruita per le spese sostenute fino al 30/9/2023, anziché fino al 31/3/2023 come precedentemente previsto. È stato così risolto il problema degli interventi già avviati che, però, a causa dei ritardi nell’avanzamento dei lavori, avevano bisogno di ulteriore tempo. Il nuovo termine passa dal 31 marzo al 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (deve essere redatta a tale scopo un’apposita dichiarazione dal Direttore dei Lavori, corredata di documentazione probatoria).

2. Superbonus e detrazione spese in 10 anni


Per le spese sostenute nel 2022, relative ad interventi agevolati con il Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 anni. Tale possibilità riguarda le spese 2022 del 110%. L’opzione in questione è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2022, eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023, rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione. In sostanza l’opzione per l’allungamento è irrevocabile e dovrà essere esercitata nella dichiarazione 2024.

3. Superbonus e crediti d’imposta utilizzabili in 10 anni


Il Decreto “Aiuti-quater” aveva disposto che per i crediti d’imposta derivanti da comunicazioni inviate telematicamente entro il 31 ottobre 2022 era possibile scegliere di fruire del credito d’imposta in 10 rate annuali di pari importo. È stata previsto un tempo maggiori per consentire ai cessionari di fruire dei crediti d’imposta legati a Superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. La possibilità di ripartire il credito residuo in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. In altre parole il termine di comunicazione del 31 ottobre 2022 è stato spostato al 31 marzo 2023.


Potrebbero interessarti anche:

4. Spese 2022 e remissione in bonis


Con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 (entro la presentazione della prima dichiarazione dei redditi “utile” e con versamento di € 250) anche nel caso in cui il contratto di cessione tra le parti non sia stato concluso alla data del 31/3/2023, a condizione che l’opzione di cessione “senza contratto ante 31 marzo 2023” venga esercitata a favore di uno dei c.d. “soggetti qualificati”, ossia banche e società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione.

5. Superbonus, condominio e varianti ai progetti


L’articolo 2-bis, introdotto in sede referente, contiene una disposizione di interpretazione autentica – perciò con efficacia retroattiva – che consente di usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla Cilas o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire. Lo stesso trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale. In altre parole, in caso di varianti, la possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito è determinata dalla data della Cilas o del permesso di costruire originario, cioè del titolo abilitativo sulla base del quale è stato avviato l’intervento agevolato col Superbonus in condominio. Se il titolo abilitativo originario è presentato o richiesto entro il 16 febbraio 2023, per le varianti i condomini possono sempre usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi o optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Si ricorda che ove intervengano varianti nel corso della esecuzione dell’opera, queste dovranno formare oggetto di ulteriore specifica approvazione assembleare.

6. Crediti Superbonus e emissioni BTP


È introdotta la possibilità, soltanto per banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione, di utilizzare i crediti acquisiti per sottoscrivere emissioni di Buoni del tesoro con scadenza non inferiore a 10 anni, nel caso in cui detti crediti non possano essere utilizzati in compensazione per esaurimento della “capienza fiscale”. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028
Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 38/2023, ossia dal 12/4/2023 (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. 11/4/2023, n. 85).

Ebook consigliato


Il decreto Aiuti quater, in vigore dal 18 novembre 2022, ha ridotto l’aliquota del Superbonus al 90% per il 2023 per i condomini e gli immobili assimilati, salvando però alcuni casi.

Formazione per professionisti


Contenzioso Superbonus: le responsabilità professionali
Il percorso intende fornire un quadro completo della normativa di riferimento ai fini dell’individuazione e della gestione delle responsabilità che possono configurarsi in capo al Professionista coinvolto nelle procedure legate al Superbonus edilizio.
>>>Per info ed iscrizioni<<<

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento