Agente sottoposto a test per omosessualità: il Ministero deve risarcire 

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Un agente di polizia penitenziaria ha presentato ricorso al TAR del Piemonte, che lo ha accolto, per essere stato sottoposto ad accertamenti di carattere psichiatrico con la finalità di accertare la sua eventuale omosessualità.
L’amministrazione lo aveva messo alla gogna e i colleghi lo avevano isolato.
Il Ministero della Giustizia lo deve risarcire per il danno morale procuratogli, quantificato in diecimila euro.
Di seguito la vicenda nel dettaglio.

Indice

1. La vicenda: il test sull’omosessualità all’agente


L’agente in questione, è stato protagonista di una vicenda che ha avuto inizio con il ricevimento di un provvedimento disciplinare che si basava sulle dichiarazioni fatte da due detenuti, i quali sostenevano che l’uomo avesse fatto loro delle avances.
Nei colloqui posti in essere per valutare un’eventuale sanzione, all’agente erano state rivolte delle precise domande in relazione al suo orientamento sessuale ed erano stati disposti accertamenti di carattere psichiatrico con la finalità di accertare la sua eventuale omosessualità.
In alcuni documenti allegati al ricorso si legge che l’amministrazione del carcere aveva chiesto gli accertamenti per “fare chiarezza sulla sua personalità”.
Dopo l’accertamento psichiatrico, l’agente era stato ritenuto idoneo al lavoro e il provvedimento disciplinare era stato archiviato.
Nel frattempo i colleghi erano venuti a sapere dei continui colloqui e dei controlli e la loro reazione aveva causato all’uomo molta sofferenza.
In carcere gli altri agenti della polizia penitenziaria lo avevano continuamente deriso, sino ad emarginarlo.
Quello che si era delineato per il poliziotto è stato un periodo difficile, durante il quale aveva vissuto una forte situazione di stress, portandolo a maturare la decisione di chiedere di essere trasferito dal carcere di Vercelli.
Lo stesso aveva fatto ricorso nel 2022, denunciando l’amministrazione penitenziaria di averlo messo alla gogna.
Chi lo aveva esaminato non aveva evidenziato elementi che potessero stabilire la sua inidoneità al servizio e, di conseguenza, le contestazioni di carattere disciplinare vennero archiviate. 

2. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)


Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento per lo stress causato dall’accertamento psichiatrico, mentre non ha riconosciuto il diritto a un risarcimento a causa della derisione subita da parte dei colleghi e per il successivo trasferimento in un’altra città.
Secondo i Giudici, a livello giuridico, non è possibile dimostrare che il peggioramento delle condizioni di lavoro e il trasferimento possano essere una conseguenza che deriva dagli accertamenti psichiatrici.

3. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e le sue origini, composizione e funzioni


In Italia il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) è un organo di giurisdizione amministrativa.
Il TAR è competente a giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da soggetti che si ritengano lesi, in modo non conforme all’ordinamento giuridico, in un proprio interesse legittimo. Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le quali sentenze possono essere appelate davanti al Consiglio di Stato.
Per lo stesso motivo, è l’unico tipo di magistratura speciale a prevedere due gradi di giudizio.
L’istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado a circoscrizione regionale è prevista dall’articolo 125 della Costituzione che recita:
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) sono venti, con una circoscrizione che corrisponde al territorio della relativa regione, e hanno sede nel capoluogo regionale.
In alcune regioni come Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia esistono sezioni distaccate.
Nel Lazio sono anche istituite tre sezioni in Roma, con competenze di particolare rilievo.
In Trentino-Alto Adige è istituito il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA), con una sezione autonoma indipendente a Bolzano.
A ogni TAR sono assegnati un Presidente e non meno di cinque Magistrati Amministrativi, denominati, a seconda dell’anzianità di servizio, referendari, primi referendari, consiglieri.
Le decisioni sono assunte con la partecipazione di tre giudici.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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