Interesse legittimo: procedimento e provvedimento ampliativo

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Approfondimento su interesse legittimo: procedimento e provvedimento ampliativo, diritto di rinuncia e riproposizione dell’istanza.

Indice

1. Il provvedimento amministrativo

Il provvedimento amministrativo è la manifestazione di volontà della P.A., dotato del carattere dell’imperatività, ossia la sua attitudine a modificare unilateralmente la posizione giuridica del soggetto da esso attinto, previa valutazione dell’interesse pubblico.
In generale la modifica sostanziale della posizione soggettiva è cosa ben distinta da provvedimento modificativo, tanto che ad esso si puo’ rinunziare nonostante la sua emissione.
Il discorso può essere riferito ai provvedimenti ampliativi che comportano una modifica soggettiva positiva, determinando un incremento patrimoniale del soggetto.

2. Rinuncia al diritto – rinuncia abdicativa – rinuncia traslativa

Come detto il destinatario avvantaggiato dal provvedimento ampliativo, puo’ rinunziare al vantaggio, con la precisazione che nel diritto amministrativo talune volte l’esercizio dello ius poenitendi comporta delle penalità, non potendo consentire, la p.a., comportamenti ondivaghi. Ad esempio, nel caso di rinuncia alla stipula del contratto pubblico, l’aggiudicatario perde la cauzione provvisoria; In tema di edilizia, la decadenza dal permesso di costruire, comporta che l’interessato debba nuovamente chiedere il provvedimento..
In generale nel nostro ordinamento non esiste una disciplina generale della rinunzia, ma sono tipizzate dal legislatore ipotesi specifiche nei vari istituti, soprattutto di diritto civile, ove accanto alla rinunzia abdicativa, si affianca la rinunzia traslativa.
La prima invero è un negozio giuridico puro, in cui  il titolare rinunzia, senza condizioni, al suo diritto.
Nella rinunzia  traslativa, il diritto viene trasferito ad altro soggetto e si realizza allo stesso tempo una vicenda estintivo costitutiva, concretizzandosi nella sostanza un contratto.

3. Interesse legittimo – disponibilità dell’interesse legittimo

La stessa condizione (rinuncia traslativa) non ricorre nell’ipotesi di interesse legittimo, intesa quale situazione soggettiva mediata dal potere pubblico, ad essere attribuito un bene della vita.
Ci si è chiesti se fosse trasmissibile l’interesse legittimo.
Tendenzialmente si esclude che l’interesse in parola possa essere trasmesso, atteso che il suo riconoscimento dipende da una valutazione della P.A.
Tuttavia il Consiglio di Stato (cfr. Cons Stato 4° sez. n. 1403/2013) fa delle opportune precisazioni.
Invero l’interesse non è trasmissibile laddove la pubblica valutazione attiene a profili strettamente personali (ad es: non è trasmissibile la posizione del dipendente trasferito d’autorità).
Diversamente è trasmissibile la posizione di colui il cui patrimonio giuridico sia già ben definito, non ostandovi alcun problema in tal caso ( ad es.: il trasferimento della posizione giuridica dell’espropriato).
In generale si reputano non sussistano problemi di trasmissibilità relativamente agli interessi oppositivi, diversamente si conclude per quanto riguarda gli interessi pretensivi, in cui non  vi è una situazione patrimoniale ben definita, con la conseguenza che se ci fossero eventi esterni ( come la morte del titolare) si determinerebbe un “vulnus” di tutela non solo dell’interesse, ma anche del bene sottostante.
In conclusione, si ripete,  il Consiglio di Stato, tende ad escludere che gli interessi legittimi siano posizioni soggettive di cui poter disporre, per la ragione che questi sono soggetti ad una valutazione della p.a. (cfr. Cons. Stato, sez 4° 14.04. 2020 n.2384).

4. Procedimento amministrativo – rinuncia procedimentale e situazione sostanziale

L’interesse legittimo come posizione soggettiva del privato che ambisce ad ottenere il bene della vita, mediato dal potere pubblico, si esercita attraverso poteri e facoltà, proprio per riequilibrare, almeno in parte, la posizione di soggezione nei confronti della p.a.
Tra i poteri e le facoltà riconosciute al privato, vanno annoverate, la partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti al fine di orientare le valutazioni discrezionali della p.a. nell’attribuire o meno il bene della vita.
In quest’ottica va evidenziato che il soggetto richiedente il bene, puo’ rinunciare ad una delle sue facoltà procedimentali, senza che questo comporti la rinuncia al bene sottostante, alla cui attribuzione lui mira (rinuncia procedimentale).
In poche parole un’istanza diretta al rilascio di un atto ampliativo può effettivamente essere reputata di regola revocabile dal privato che l’ha presentata.

5. Rinuncia al provvedimento ampliativo

Il medesimo discorso va’ fatto in relazione al provvedimento ampliativo, nel senso che la rinuncia del richiedente al provvedimento ottenuto non comporta una rinuncia al bene sottostante cui ambisce, ma rappresenta l’esercizio di una facoltà rispetto ad una posizione non ancora definita, salvo che il provvedimento ampliativo non abbia già dispiegato i suoi effetti ( cfr Cons Stato Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 13/02/2013, n. 871. “Nel caso della concessione edilizia in sanatoria vengono in rilievo effetti giuridici essenzialmente istantanei (in sostanza, di estinzione della punibilità e di legalizzazione dell’abuso commesso) sicché la caratterizzazione di tale fattispecie provvedimentale ne esclude la rinunziabilità”).
Allo stesso tempo bisogna rilevare che non gli è preclusa, successivamente, la possibilità di richiedere il medesimo provvedimento cui in precedenza aveva rinunciato, premesso quanto sopra detto in tema di effetti istantanei già realizzatisi.
Tuttavia le rinunce ampliative se avvinte da malafede ex art 75 bis c.1 Dpr 445/2000, sono preclusive di una successiva richiesta, costituendo condotta integrante un abuso procedimentale, che si pone in contrasto con i principi di leale collaborazione e buon andamento della pubblica amministrazione.
Riepilogando, l’interesse legittimo comporta una tendenziale intrasmissibilità della situazione sostanziale (il bene della vita), ma non anche una rinuncia al suo oggetto o al provvedimento ampliativo, cui vi si puo’ nuovamente accedere mediante nuova istanza. 

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Francesco Piscopo

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