La nullità del provvedimento amministrativo

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Il provvedimento amministrativo invalido è nullo o annullabile. L’invalidità del provvedimento si instaura ogni qualvolta lo stesso si presenta difforme rispetto alla normativa di riferimento e, la principale conseguenza, è l’inefficacia dell’atto.
Difatti, l’invalidità del provvedimento si ricollega alla violazione di norme imperative, nonché alla procedimentalizzazione dell’azione amministrativa che, se da un lato ne comporta una standardizzazione delle procedure, dall’altro aumenta la probabilità di violazione delle stesse. Infine, fondamentale anche la considerazione del principio di buona amministrazione, valutandone l’opportunità e la convenienza dell’atto in relazione all’interesse pubblico[1].

Indice

1. La nullità del provvedimento amministrativo nella legge sul procedimento amministrativo

L’articolo 21-septies della legge del 7 agosto 1990, n. 241, dispone che:
È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.
Pertanto, la nullità una figura autonoma di invalidità, avente carattere generale ed è la forma più grave dell’invalidità del provvedimento amministrativo. Le cause di nullità sono rinvenibili nella mancanza degli elementi essenziali, nel difetto assoluto di attribuzione, nella violazione o elusione del giudicato e nelle altre cause di nullità previste dalla legge.
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1.1 Mancanza degli elementi essenziali

Per elementi essenziali si intendono quegli elementi c.d. strutturali che compongono il provvedimento, intesi dalla dottrina come il contenuto, l’oggetto, la forma e l’autorità emanante[2], quali elementi indefettibili.
Il contenuto risulta fondamentale perché altrimenti il provvedimento stesso non avrebbe ragione di esistere.
Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento, invece, pur se non previsto dalla normativa, lo stesso risulta un elemento essenziale perché identifica il comportamento, il bene su cui ruota il provvedimento espresso e deve essere determinato, possibile e legale.
Con riferimento alla forma, è importante considerare che la nullità del provvedimento si instaura soltanto in mancanza della forma essenziale, intese come le caratteristiche necessarie a identificare un atto come proveniente da una pubblica amministrazione, nonché a renderne evidenti il dispositivo e la sottoscrizione[3].
Per quanto concerne l’autorità emanante, la giurisprudenza ha escluso che la carenza del requisito soggettivo comporti la nullità del provvedimento, solo se dallo stesso atto risulta rinvenibile l’autore della sottoscrizione e, pertanto, l’amministrazione.

1.2 difetto assoluto di attribuzione

Il difetto assoluto di attribuzione, c.d. competenza assoluta, si rinviene dal conflitto di attribuzione e si instaura nella violazione di norme che attribuiscono il potere e la competenza ad un determinato organo e, l’adozione di un provvedimento da parte di un’amministrazione a cui non è attribuito tale potere, ne determina il difetto assoluto di attribuzione e, pertanto, la nullità del provvedimento emanato[4].

1.3 violazione o elusione del giudicato

La violazione o elusione del giudicato si instaura quando un atto già censurato in sede giurisdizionale viene comunque adottato dall’amministrazione (violazione) o adottato con modifiche (elusione), cosicché l’atto si pone in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato amministrativo.

1.4 Altri casi espressamente previsti dalla legge

In questa categoria di nullità rientrano le c.d. nullità testuali[5], operando un dettato che comporta un rinvio onnicomprensivo a tutte le norme in vigore nel nostro ordinamento che qualificano uno specifico vizio di invalidità dell’atto amministrativo che ne comporta la nullità.

  1. [1]

    Caringella F., Compendio di diritto amministrativo, Roma, Dike Giuridica Editore, 2022

  2. [2]

    Caringella F., Compendio di diritto amministrativo, Roma, Dike Giuridica Editore, 2022

  3. [3]

    Consales B., Laperuta L., Compendio di diritto amministrativo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2021

  4. [4]

    Caringella F., Compendio di diritto amministrativo, Roma, Dike Giuridica Editore, 2022

  5. [5]

    Consales B., Laperuta L., Compendio di diritto amministrativo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2021

Armando Pellegrino

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