Superbonus, blocco sconto in fattura e cessione credito

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Superbonus, blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito: le novità dopo il DL 16 febbraio 2023, n. 11
È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77″ (GU Serie Generale n. 40 del 16-02-2023), decreto che ha introdotto misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali ed è entrato in vigore il 17 febbraio 2023.
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Indice

1. Superbonus e conseguenze derivanti dal Decreto n. 11/2023

In particolare tale decreto ha messo fine ad ogni possibilità di sconto in fattura e cessione del superbonus e di tutti i crediti edilizi.
Il testo (che è costituito da tre articoli) interviene per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche: in altre parole l’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.
In ogni caso si blocca anche ogni possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte degli Enti locali: infatti viene aggiunto all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il seguente nuovo comma 1-quinquies: ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

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2. Interventi superbonus e clausola di salvaguardia

La soppressione in questione è tuttavia mitigata da una clausola di salvaguardia che consente di continuare a optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo.
Sono salvi infatti dal blocco le spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del detto decreto:

  • a.   risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (il discorso riguarda le abitazioni unifamiliari);
  • b.   per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante 17 febbraio 2023, quindi, non consente di poter optare per cessione/sconto; inoltre merita di essere ricordato che la mancata costituzione del fondo speciale previsto dall’articolo 1135 c.c. rende la delibera assembleare di approvazione dei lavori nulla, con tutte le conseguenze del caso in termini di incertezze e rischi economici per la compagine condominiale. Infine, salvo ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non sembrano possibili varianti o lavori aggiuntivi approvati con delibera successiva al 16 febbraio.
  • c.   per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (art 2 comma 2 del DL 11/2023).

Alla luce di quanto sopra si può affermare che quanti stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fiscali che non soddisfano le condizioni richieste dall’art. 2 comma 2 del DL 11/2023, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.

3. La responsabilità solidale ed il problema sequestri

Il decreto (articolo 1 del Dl 11/2023) interviene anche sul tema, della diligenza di chi acquista i bonus fiscali (si pensi in primo luogo alle banche).
In particolare si precisa che, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che abbia applicato lo sconto e per i cessionari che abbiano acquisito il credito e che siano in possesso della seguente documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate:

  • il titolo edilizio abilitativo dell’intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera;
  • la notifica preliminare alla Asl;
  • la documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate (si istituzionalizza, così, una prassi introdotta da alcuni advisor nei mesi scorsi);
  • la visura catastale dell’immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento;
  • le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute;
  • le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese;
  • la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione delle spese, in caso di lavori su parti comuni;
  • gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento;
  • il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • l’attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Mettendo in fila questi documenti, l’acquirente (cioè, nella gran parte dei casi la banca) sarà libero dalla responsabilità solidale nei confronti del venditore, in caso di problemi.
L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. 
Il cessionario, anche senza documentazione, può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Si noti che questa nuova norma non è idonea a risolvere il problema dei sequestri dei crediti. Diverse sentenze della Cassazione, nei mesi scorsi, hanno precisato come non sia possibile sostenere che la pacifica buona fede della persona offesa dai reati di truffa (l’istituto bancario), consenta allo stesso istituto, così come a terzi cessionari incolpevoli, di far circolare i crediti fiscali (ovvero di portarli in compensazione con i crediti dell’Erario).
Il rischio, quindi, è che i crediti oggetto di inchieste in ambito penale rimangano congelati nei cassetti fiscali di chi li ha comprati.

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