Superbonus: cessione del credito a seguito di trasferimento d’azienda

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 234/2023 ha disposto delle delucidazioni in materia di Superbonus, con riferimento alla cessione del credito in caso di trasferimento dell’azienda. La società acquirente del bonus di natura edilizia, non potrà trasferire, in caso di affitto/cessione del ramo d’azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono il ramo d’azienda in quanto, per effetto della cessione o dell’affitto del ramo d’azienda, si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito.

Leggi la risposta n. 234/2023 dell’Agenzia delle Entrate

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Indice

1. Il caso di specie


Nel caso di specie, la società istante ha presentato istanza di interpello in merito all’interpretazione dell’art. 121 del dl. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in merito alla cessione o affitto di azienda. Il dubbio interpretativo sollevato verte sulla circostanza che il credito in scrutinio si trasferisca al cessionario/affittuario in virtù della cessione o dell’affitto del ramo d’azienda proporzionalmente al valore della produzione che verrebbe ceduto.


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2. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate  


Sul punto l’Agenzia delle Entrate osserva che l’art. 121 del dl n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla ln. 77/2020, come da ultimo novellato dall’art. 14 del dl n. 50/2022 dispone che, i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro delle facciate, possono scegliere, in luogo dell’uso diretto della detrazione spettante: “per  un  contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo  dovuto,  fino  a  un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso,  anticipato  dai  fornitori  che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta,  di  importo  pari  alla  detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri  soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122­bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione” o, alternativamente, “’per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122­bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi  dai  consumatori  o  utenti,  come  definiti  dall’articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.”
Il suddetto articolo racchiude una materia inerente la cessione dei crediti derivanti l’effettuazione dei lavori, pertanto, il legislatore ha voluto disporre una disciplina apposita che agisce derogando quella generale inerente la cessione dei crediti d’imposta (in merito alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione) e della cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo di cui agli artt. 43-bis[1] e art. 43-ter[2] DPR 602/73 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito -.
In merito al settore della circolazione dei bonus edilizi occorre valorizzare la scelta del legislatore di non operare un rinvio tout court alle suddette regole generali, ma di dettare una disciplina caratterizzata dalla tassatività delle regole di circolazione.
In virtù delle previsioni dell’art. 121 del dl n. 34/2020 che non consente nel caso di specie un’ulteriore cessione del credito da parte del soggetto che lo abbia acquistato dal titolare del diritto alla detrazione, con particolare riferimento al caso di specie, la società resasi acquirente del bonus edilizio in discussione, non potrà trasferire, in sede di cessione/affitto del ramo d’azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono il ramo d’azienda poiché, in virtù della cessione o dell’affitto del ramo d’azienda, verrebbe a crearsi un cambiamento della titolarità del credito, non compatibile con il divieto di cessioni posteriore alla prima disposto dall’art. 121 del dl n. 34/2020.

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Note

  1. [1]

    Art. 43-bis (Cessione dei crediti di imposta) DPR 29 settembre 1973, n. 602 testualmente dispone che: “1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’articolo 44 sono dovuti al cessionario.
    2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
    3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all’articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.”

  2. [2]

    Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo) DPR 29 settembre 1973, n. 602 testualmente dispone che: “1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
    2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la  mancata  indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo  ceduto  non  determina  l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
    3. Comma soppresso dal D.P.R. 14 ottobre 1999, N. 542.
    4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del  presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale,  fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9
    aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
    5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 43-bis.”

Avvocato Rosario Bello

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