Superbonus: rientrano gli interventi sull’ascensore esterno

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Rientrano nel Superbonus le spese sostenute dai condomini per gli interventi di installazione e messa in opera dell’ascensore posizionato all’esterno dell’edificio condominiale (art. 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – “cd. decreto Rilancio”.

>>>Risposta n. 580/2022 dell’Agenzia delle Entrate<<<

Indice

1. La risposta

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con la risposta n. 580/2022, ha definito delle precisazioni in materia di Superbonus, inerente all’installazione di un ascensore posto all’ esterno dell’edificio.

2. Il caso di specie

Nel caso in commento, il condominio istante esprime la volontà di eseguire un  intervento  di  riqualificazione energetica sulle parti comuni del condominio, compreso all’interno del cd. Superbonus (intervento  “trainante”) nonché  un  intervento “trainato”  relativo l’installazione  di un ascensore fruibile dal condominio, con impianto e le relative apparecchiature poste all’esterno dello stesso.

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3. La richiesta dell’istante

Il condominio istante chiede all’AE se per l’operazione in scrutinio vi sia la possibilità di giovarsi del Superbonus  per l’installazione  dell’ascensore  esterno  in  quanto  costituente  parte  necessaria all’uso comune dell’edificio adiacente. In subordine alla detrazione diretta, l’istante chiede di usufruire dello sconto in fattura ovvero la cessione del credito equivalente alla detrazione spettante.

4. La decisione dell’AE

L’AE, con la risposta in scrutinio, precisa che, anche quando  l’installazione è eseguita all’esterno dell’edificio oggetto dell’intervento trainante e  l’impianto è adiacente allo stesso, l’operazione rientra all’interno del Superbonus. Invero, ad avviso dell’AE, per poter godere del beneficio suddetto, non necessita che l’impianto esterno all’edificio soggetto all’intervento trainante sia posto in un’area di pertinenza dello stesso stante che, per poter fruire del Superbonus è obbligatorio il rispetto dei requisiti tecnici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche – configurando l’intervento come necessario per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Da ciò discende che, le somme versate dai condomini per gli interventi di installazione e messa in opera dell’ascensore collocato all’esterno dell’edificio condominiale, rientrano Superbonus.

Avvocato Rosario Bello

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