Assunzione donne vittime di violenza: indicazioni applicative INPS

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La legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto per il triennio 2024-2026 una agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, e che percepiscono il c.d. reddito di libertà. Obiettivo di tale previsione è agevolare l’assunzione delle donne vittime di violenza, al fine di facilitare un percorso di indipendenza economica ed inserimento nel mercato del lavoro.
L’INPS con circolare n.41 del 5 marzo 2024 fornisce le prime indicazioni applicative, di seguito analizzate e precisa che con successivo messaggio verranno fornite ulteriori istruzioni.

Indice

1. Assunzioni agevolate di donne vittime di violenza


Le assunzioni che consentono di accedere al beneficio sono quelle che coinvolgono donne disoccupate destinatarie della misura prevista dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. reddito di libertà).
Come precisato dall’Istituto nella circolare esaminata “tale misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.” (v. anche circ. INPS n. 166 dell’8.11.2021)
Pertanto, sono richiesti due elementi esistenti al momento dell’assunzione:

  • Stato di disoccupazione della lavoratrice assunta;
  • Reddito di libertà percepito dalla lavoratrice assunta

Esclusivamente per le assunzioni effettuate nel 2024 l’agevolazione può essere riconosciuta anche i contratti attivati a favore di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.
Le tipologie di assunzione agevolate sono sia quelle con contratto a tempo determinato che quelle con contratto a tempo indeterminato. Sono inoltre oggetto di agevolazione le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, le assunzioni a scopo di somministrazione e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

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2. Misura dell’esonero


L’agevolazione spetta per le assunzioni/stabilizzazioni effettuate nel triennio 2024-2026 e si concretizza nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati nel limite massimo di euro 8.000 annui. Tale soglia massima è riparametrata in tetti mensili di euro 666,66 (8000/12). Per i rapporti instaurati nel corso di mese la soglia mensile deve essere riproporzionata prendendo in considerazione la misura di euro 21,50 per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Nelle ipotesi di rapporti part time il tetto massimo dovrà essere proporzionalmente ridotto
Nella determinazione della contribuzione agevolata è necessario escludere le contribuzioni non esonerabili, quali:

  • Premio e contributi INAIL;
  • Contributo al Fondo di Tesoreria TFR (articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
  • Contributi a Fondi Bilaterali/FIS, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
  • Contributi di finanziamento ai Fondi Interprofessionali (0,30%);
  • Contributo di Solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o Fondi di assistenza sanitaria;
  • Contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  • Contributo di solidarietà per gli sportivi.

3. Durata dell’esonero


Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 192, della legge di Bilancio 2024, l’esonero ha durate differenti a seconda della tipologia di assunzione effettuata, in particolare:

  • durata 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • durata massima 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • durata 18 mesi (decorrenti dalla data di assunzione a termine) in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

L’INPS precisa che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato fino al limite di 12 mesi dalla data di assunzione.

4. Condizioni di Spettanza


Oltre alle caratteristiche soggettive possedute dalla lavoratrice, per la fruizione dell’esonero in commento è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • rispetto dei principi generali si accesso di cui all’art 31 del decreto legislativo n. 150/2015;
  • rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato


In considerazione del fatto che il beneficio introdotto dall’art. 1, comma 191, della legge di Bilancio 2024, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato, lo stesso assume le caratteristiche di intervento generalizzato e non rivolto a specifici settori o aree geografiche.
Pertanto, l’agevolazione non risulta riconducibile alla disciplina di cui all’articolo 107 del TFUE (aiuti di Stato).

6. Cumulo e compatibilità con altri incentivi


Dal punto di vista della possibilità di cumulo tra agevolazioni si precisa che l’esonero in esame si concretizza in un esonero totale dei contributi posti a carico del datore di lavoro, nei limiti esaminati più sopra. La possibilità di cumulo è pertanto ammessa solo se si determina un residuo di contribuzione agevolabile.
Inoltre, è necessario esaminare le caratteristiche della eventuale agevolazione che si vorrebbe cumulare, al fine di verificare che le disposizioni che la regolano non evidenzino incompatibilità.
L’INPS precisa, infine, che l’esonero in commento risulta cumulabile con le agevolazioni che operano in riduzione della quota contributiva carico lavoratrice (ad esempio esonero mamme lavoratrici, articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024).

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Francesca Atzeni

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