Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.
Redazione
16 febbraio 2016
16 febbraio 2016
D.P.C.M. n. 40/2016 - processo amministrativo telematico
G.U. n. 67 del 21/3/2016
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40
Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione delprocesso amministrativo telematico. (16G00050)
(GU n.67 del 21-3-2016)
Vigente al: 5-4-2016
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazionedell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alGoverno per il riordino del processo amministrativo», e inparticolare l'articolo 13 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», chereca norme sul processo telematico, l'articolo 39 dell'Allegato 1«Codice del processo amministrativo», nonche' l'articolo 136 delmedesimo Allegato 1, in materia di comunicazioni, depositiinformatici e firma digitale; Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facolta' dinotificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gliavvocati e procuratori legali»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successivemodificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codicedell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi ilquadro strategico nazionale»; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistemagiudiziario»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Leggedi stabilita' 2013)»; Visto l'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenzaamministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,n. 123 «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumentiinformatici e telematici nel processo civile, nel processoamministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionalidella Corte dei conti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della postaelettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, latrasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2005, n. 266; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 6maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di usodella casella di posta elettronica certificata assegnata aicittadini»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informaticoai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codicedell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13novembre 2014, recante «Regole tecniche in materia di formazione,trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazionetemporale dei documenti informatici nonche' di formazione econservazione dei documenti informatici delle pubblicheamministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitaledi cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8; Rilevata la necessita' di adottare le regole tecniche previstedall'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio2010, n. 104; Acquisito il parere espresso in data 25 settembre 2015 dalConsiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; Acquisito il parere espresso in data 15 ottobre 2015 dall'Agenziaper l'Italia Digitale; Acquisito il parere espresso in data 9 novembre 2015 dal Garanteper la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato allaPresidenza del Consiglio dei ministri Prof. Claudio De Vincenti, e'stata conferita la delega per talune funzioni di competenza delPresidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA:Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successivemodificazioni «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processoamministrativo»; b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD:decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codicedell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguitodenominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei datipersonali» e successive modificazioni; d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguitodenominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software,mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in viaautomatizzata attivita', dati, servizi, comunicazioni e procedurerelative allo svolgimento dell'attivita' processuale; e) portale dei servizi telematici: strutturatecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizitelematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regoletecnico-operative riportate nel presente decreto; f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consentel'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggettiabilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di postaelettronica certificata della giustizia amministrativa; g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC:sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittentedocumentazione elettronica attestante l'invio e la consegna didocumenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g),del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su uncertificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, unapubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolaretramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiavepubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare laprovenienza e l'integrita' di un documento informatico o di uninsieme di documenti informatici; l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicoloprocessuale, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 2 «Norme diattuazione», del CPA; m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti,fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma1, lettera p), del CAD; n) copia informatica di documento analogico: il documentoinformatico avente contenuto identico a quello del documentoanalogico da cui e' tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, letterai-bis), del CAD; o) copia per immagine su supporto informatico del documentoanalogico: documento informatico avente contenuto e forma identici aquelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui all'articolo1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; p) copia informatica di documento informatico: il documentoinformatico avente contenuto identico a quello del documento da cuie' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valoribinari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; q) duplicato informatico: il documento informatico ottenutomediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositividiversi, della medesima sequenza di valori binari del documentooriginario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), delCAD; r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustiziaamministrativa - Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologiedi comunicazione; s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e privati, interni edesterni, abilitati all'utilizzo dei servizi telematici dellagiustizia amministrativa e ad interagire con il S.I.G.A. conmodalita' telematiche; in particolare si intende: per soggettiabilitati interni, i magistrati e il personale degli ufficigiudiziari; per soggetti abilitati esterni, gli esperti e gliausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private; t) spam: messaggi indesiderati; u) software antispam: programma studiato e progettato per rilevareed eliminare lo spam; v) log: documento informatico contenente la registrazionecronologica di una o piu' operazioni informatiche, generatoautomaticamente dal sistema informatico.
Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operativepreviste dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPAper la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediantel'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, si procede al trattamentodei dati con modalita' informatiche automatiche, ai sensi degliarticoli 46 e 47 del Codice dei dati personali.
Capo II
Il Sistema informativo della giustizia amministrativa
Art. 3 Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa 1. Il SIGA e' organizzato in conformita' alle prescrizioni del CPA,alle disposizioni di legge speciali regolanti il processoamministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali. 2. Il Responsabile del SIGA e' responsabile della gestione deisistemi informativi della giustizia amministrativa. 3. I dati del SIGA sono custoditi in infrastrutture informaticheche garantiscono l'affidabilita', la riservatezza e la sicurezza deidati e dei documenti ivi contenuti, ai sensi delle specifichetecniche di cui all'articolo 19. 4. Gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, il Consigliodi Presidenza della Giustizia Amministrativa e il SegretariatoGenerale della Giustizia Amministrativa sono titolari dei trattamentidi dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite perlegge o regolamento ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei datipersonali. Il responsabile del trattamento dei dati e'facoltativamente designato dal titolare.
Art. 4 Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa 1. Il SIGA gestisce con modalita' informatiche in ogni grado delgiudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazionedel procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, ildeposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione dicopie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimentigiurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione deifascicoli ed ogni altra attivita' inerente al processo amministrativotelematico.
Capo III
Il Processo amministrativo telematico
Art. 5 Fascicolo informatico 1. Il fascicolo processuale e' tenuto sotto forma di fascicoloinformatico. 2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati,i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma didocumento informatico, ovvero le copie per immagine su supportoinformatico dei medesimi atti. 3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestionedel fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento deidati ivi inseriti; b) del numero del ricorso; c) dell'oggetto sintetico del ricorso; d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori; e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati in formacartacea, ai sensi dell'articolo 9, comma 8. 4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti: a) i componenti del Collegio e i suoi ausiliari, le parti e idifensori (tipologia di parte; data di costituzione, data dirinuncia; partita IVA/codice fiscale); b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisaindicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell'oggetto delladomanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso; c) le comunicazioni di Segreteria nonche' le relative ricevute diPEC; d) le camere di consiglio e le udienze; e) i ricorsi collegati; f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico diprovenienza, in caso di appello, regolamento di competenza,revocazione e negli altri casi previsti; g) i provvedimenti impugnati; h) le spese di giustizia; i) il patrocinio a spese dello Stato. 5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ede' formato in modo da garantire la facile reperibilita' ed ilcollegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data dideposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti. 6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 19 sono definitele modalita' per il salvataggio dei log relativi alle operazioni diaccesso al fascicolo informatico. 7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' di tuttigli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informaticie' assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente delConsiglio dei ministri 3 dicembre 2013 pubblicati nella GazzettaUfficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e dal decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 8 del 12 gennaio 2015. 8. Il Segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla laregolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti secondo quantoindicato dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
Art. 6 Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari 1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registriparticolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni diattuazione del CPA sono gestiti con modalita' informatiche,assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza delladata e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione delsoggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondoquanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 2. Sono gestiti con modalita' automatizzata, in particolare, iseguenti registri: a) registro generale dei ricorsi; b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; c) processi verbali; d) provvedimenti dell'Adunanza plenaria; e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari ecautelari ante causam); g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelariante causam, ordinanze cautelari); h) istanze di fissazione di udienza; i) istanze di prelievo.
Art. 7 Provvedimenti del giudice 1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sottoforma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. Iprovvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questisottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio,che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria peril deposito. 2. Il Segretario di sezione sottoscrive con la propria firmadigitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro depositonel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, medianteinserimento, nel SIGA e sul sito INTERNET della giustiziaamministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia ditutela dei dati personali, ed in particolare nel rispetto delladisciplina dettata dagli articoli 51 e 52 del Codice dei datipersonali, secondo le modalita' stabilite dalle specifiche tecnichedi cui all'articolo 19. 3. Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo esottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente quandoil Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' ingrado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso, ilSegretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica, ancheper immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabilitidalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 e la inserisce nelfascicolo informatico. 4. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatichesostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.
Art. 8 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa 1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei casi incui e' il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firmadigitale. 2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto cartaceo, ildifensore procede al deposito telematico della copia per immagine susupporto informatico, compiendo l'asseverazione previstadall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativadichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscrittocon firma digitale. 3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cuisi riferisce: a) quando e' rilasciata su documento informatico separatodepositato con modalita' telematiche unitamente all'atto a cui siriferisce; b) quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' estrattacopia informatica, anche per immagine, depositato con modalita'telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. 4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite susupporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia perimmagine di tutte le procure.
Art. 9 Atti delle parti e degli ausiliari del giudice 1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, lememorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altroatto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice,sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto confirma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD. 2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli attiprocessuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per viatelematica. 3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1,effettuato mediante posta elettronica certificata, e' tempestivoquando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevutadi avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anchesuccessivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dallespecifiche tecniche di cui all'articolo 19. Se al mittente pervieneil messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l'attivita'di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai finidella rimessione in termini da parte del Giudice, ove la mancataconsegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essereallegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta diavvenuta accettazione generata tempestivamente. 4. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti odocumenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda incamera di consiglio, il deposito effettuato con modalita' telematichedeve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede ladimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il depositodegli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante l'invio dipiu' messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso ildeposito, ove andato a buon fine, si perfeziona con la generazionedell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la disposizione dicui al secondo periodo del comma 3. 6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolaredimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante PECad esso puo' procedersi mediante upload attraverso il sitoistituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, ildeposito si considera perfezionato all'atto della registrazionedell'invio da parte del SIGA. 7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1,attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione,e' effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 8. Nel corso del giudizio, il giudice puo', per specifiche emotivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito dicopia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supportodi singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione deldeposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con le stessemodalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di documentiai sensi dell'articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonche' nei casi dicui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente dellaRepubblica 15 luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa daldeposito telematico di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA. 9. Nei casi di oggettiva impossibilita' di funzionamento del SIGA,attestata dal Responsabile del SIGA secondo quanto previstodall'articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli attie documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dallaSegreteria dell'Ufficio Giudiziario, che, salva la ricorrenza diragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del Presidentenei casi di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA, provvede adeffettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico,apponendo la firma digitale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD. 10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei qualinon e' effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta glielementi identificativi del procedimento nel cui ambito e' statooperato il deposito. Tale fascicolo forma parte integrante delfascicolo informatico ed e' formato e tenuto con le modalita' di cuiall'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA. 11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per ildeposito di cui al presente articolo sono pubblicati sul portaleInternet della giustizia amministrativa.
Art. 10 Atti del Segretario 1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti incamera di consiglio, redatto come documento informatico, e'sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la cameradi consiglio e dal Segretario di udienza ed e' conservato conmodalita' informatiche. 2. Gli atti redatti dal Segretario dell'ufficio giudiziarioriguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firmadigitale e sono inseriti nel fascicolo informatico. 3. Con le stesse modalita' si procede per la redazione del processoverbale nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
Art. 11 Formato degli atti, dei documenti e modalita' di deposito 1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copieinformatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo,nonche' le modalita' di deposito di atti, documenti e verbali sonostabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
Art. 12 Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche 1. La trasmissione telematica da parte dei Tribunali AmministrativiRegionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa delTrentino-Alto Adige del fascicolo informatico di primo grado alConsiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per laRegione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalita' finalizzate adassicurarne la data certa, nonche' l'integrita', l'autenticita' e lariservatezza secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche dicui all'articolo 19. 2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli attidello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e versoorgani giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene,in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica su canalesicuro. 3. Ove formato, viene altresi' trasmesso agli organigiurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di cuiall'articolo 9, comma 10.
Art. 13 Comunicazioni per via telematica 1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamentecon modalita' telematiche, nei confronti di ciascun avvocatocomponente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, neiconfronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agliindirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura delloStato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuateai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD, attraverso canalesicuro. 2. Le comunicazioni di Segreteria sono altresi' effettuate a mezzoPEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi diPEC, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi, daacquisirsi secondo le modalita' di cui alle specifiche tecniche dicui all'articolo 19. 3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazionisono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'articolo16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successivemodificazioni. 4. Con modalita' telematiche si procede altresi' alle comunicazioninei confronti di qualsiasi soggetto processuale che, pur nonessendovi obbligato ex lege, abbia comunicato alla Segreteriadell'Ufficio Giudiziario presso cui e' stato incardinato il ricorsodi voler ricevere le comunicazioni con PEC. In tal caso e'specificamente indicato l'indirizzo PEC al quale si intendonoricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per cuitale comunicazione e' resa. 5. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono effettuatemediante invio di un messaggio dall'indirizzo PEC dell'ufficiogiudiziario mittente, secondo quando precisato nelle specifichetecniche di cui all'articolo 19, all'indirizzo di posta elettronicacertificata del destinatario. 6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell'ufficio giudiziariosi intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevutadi avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronicacertificata del destinatario e produce gli effetti di cui agliarticoli 45 e 48 del CAD. 7. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazionetelematica per cause imputabili al malfunzionamento del SIGA, ilSegretario della sezione procede ad effettuare la comunicazione amezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita', procede secondo lemodalita' descritte nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazionedel codice di procedura civile. 8. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancataconsegna sono conservati nel fascicolo informatico. 9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a buonfine per causa imputabile al destinatario, attestata dalla ricevutadi mancata consegna secondo quanto previsto dalle regole tecnichedella posta elettronica certificata di cui al decreto del Ministroper l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la comunicazione siha per eseguita con il deposito del provvedimento nel fascicoloinformatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cuiall'articolo 19. 10. La comunicazione di un atto che contiene dati sensibili e'effettuata per estratto con contestuale messa a disposizionedell'atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventidiritto attraverso l'apposita sezione del portale dei servizitelematici, con modalita' tali da garantire l'identificazionedell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relativeattivita', secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cuiall'articolo 19. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allecomunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto delPresidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, fatta eccezioneper le comunicazioni all'istante o al concessionario che non abbianoespressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni conmodalita' telematica.
Art. 14 Notificazioni per via telematica 1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC anorma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni noncostituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cuiall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC,le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completadel messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondoquanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate,unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali,esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita'telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo19. 5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalita'telematiche, la copia informatica degli atti relativi allanotificazione deve essere depositata nel fascicolo informaticosecondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2,del CAD e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita'all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato. 6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione e'fornita con modalita' telematiche. Qualora tale prova non siapossibile per effetto della oggettiva indisponibilita' del SIGA, resanota ai difensori con le modalita' definite dal Responsabile del SIGAanche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, ildifensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell'ufficiogiudiziario presso cui l'atto notificato e' depositato procedetempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositatiai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico. 7. Nei casi di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a), del CPA,il ricorso redatto nella forma del documento informatico puo' esserenotificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell'articolo3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto compatibile,secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo19.
Art. 15 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno 1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo dellaPEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti daldecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e daldecreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005,sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissionedi messaggi di posta elettronica indesiderati; b) sono dotati di terminale informatico provvisto di softwareidoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggioin arrivo e in partenza; c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenutaconsegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustiziaamministrativa; d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifichetecniche di cui all'articolo 19; e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica dellaeffettiva disponibilita' dello spazio della casella PEC adisposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casellastessa.
Art. 16 Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale 1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio diduplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine,degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteriadell'ufficio giudiziario presso cui e' incardinato il ricorso. 2. La segreteria dell'ufficio giudiziario comunica alla parterichiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzitelematici. 3. Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univocoche, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, vieneevidenziato nel sistema informatico per consentire il versamentosecondo le modalita' previste dal decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. 4. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco. 5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processoavviene di norma a mezzo PEC con invio all'indirizzo di postaelettronica certificata del richiedente, secondo le specifichetecniche di cui all'articolo 19. 6. La conformita' dell'atto all'originale digitale o analogicocontenuto nel fascicolo processuale e' attestata dalla sottoscrizionedella PEC da parte del Segretario, con apposizione della propriafirma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firmaautografa. Qualora siano richieste piu' copie del medesimo atto odocumento, la conformita' deve essere attestata separatamente perciascuna di esse anche se inoltrate via PEC. 7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e'dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico daisoggetti abilitati ad accedervi.
Art. 17 Accesso al fascicolo informatico 1. L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti comerisultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle specifichetecniche di cui all'articolo 19, e' consentito al Presidente o almagistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascuncomponente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma2, agli esperti ed ausiliari del Giudice. 2. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi diconsultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazioneconcessa dal giudice. 3. L'accesso di cui al comma 1 e' altresi' consentito ai difensorimuniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle partipersonalmente nonche', previa autorizzazione del Giudice, a coloroche intendano intervenire volontariamente nel giudizio. 4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai fascicoli deiprocedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione, a curadi parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione delsostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, alresponsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguentiadempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione dellarevoca della delega. 5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale,e' redatta in conformita' alle specifiche tecniche di cuiall'articolo 19. 6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratoridello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli deiprocedimenti nei quali e' parte un soggetto che si avvale o puo'avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 7. L'identificazione informatica dei soggetti cui e' consentitol'accesso ai sensi del presente articolo avviene in conformita'all'articolo 64 del CAD secondo le modalita' previste dallespecifiche tecniche di cui all'articolo 19.
Art. 18 Servizi di consultazione 1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e lealtre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resiaccessibili, nei termini di cui all'articolo 56 del CAD, tramite ilportale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa aisensi degli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondoquanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
Art. 19 Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente regolamentosono disciplinate nell'Allegato A). 2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in baseall'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA,previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della GiustiziaAmministrativa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e,limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali,sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e lemodifiche sono pubblicate sul sito web della giustiziaamministrativa.
Art. 20 Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico 1. Il Responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, allaPresidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato diattuazione del processo amministrativo telematico, prospettandoeventuali ragioni di modifica del presente regolamento su intesa conil Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Art. 21 Disposizioni finali 1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni delpresente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data diintroduzione del processo amministrativo telematico. 2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni diattuazione del CPA, dall'entrata in vigore del presente decreto efino al 30 giugno 2016 si procede all'applicazione in viasperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i TribunaliAmministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio diGiustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalita'dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto diquanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato Generaledella Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e laformazione del personale per l'applicazione del processo telematico. 3. La sperimentazione puo' valersi di modalita' di simulazione edella redazione di protocolli funzionali alla graduale verifica delSistema. Ove la sperimentazione interessi la generalita' dei ricorsida presentarsi in specifiche sedi, delle modalita' e della data diavvio di essa nel singolo Ufficio Giudiziario e' dato avviso conprovvedimento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativapubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicatele previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degliadempimenti processuali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Roma, 16 febbraio 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,reg.ne prev. n. 676
Allegato A (art. 19 del Regolamento) SPECIFICHE TECNICHE Art. 1. Definizioni 1. Ferme le definizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento, aifini del presente Allegato si intende per: a) Amministrazione: organizzazione della GiustiziaAmministrativa; b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominatoCAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successivemodificazioni; c) Regolamento: il decreto del Presidente del Consiglio deiministri «Regolamento recante le regole tecnico operative perl'attuazione del processo amministrativo telematico»; d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensidegli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD; e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documentiinformatici nonche' di formazione e conservazione dei documentiinformatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD; f) Sito istituzionale: il sito internet della Giustiziaamministrativa www.giustizia-amministrativa.it; g) Portale dell'Avvocato: sezione del Sito Istituzionaleattraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al S.I.G.A.; h) Portale del Magistrato: sezione del Sito Istituzionaleattraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazionicontenute nel S.I.G.A.; i) Cooperazione applicativa: sistema di scambio di datistrutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di serviziotra Amministrazioni l) Upload: sistema di riversamento informatico diretto sul serverdel S.I.G.A.; m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer)protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nelweb; n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firmadigitale che consente l'identificazione dell'autore del documento edelle informazioni nello stesso contenute; o) Pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicatinell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge17 dicembre 2012, n. 221; p) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici; q) Registro delle PP.AA.: Registro contenente gli indirizzi PECdelle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, comma 12del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre2012, n. 221; r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale; s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale conformattazione; t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senzaformattazione; u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documentodigitale che consente di definire il significato degli elementicontenuti in un testo; v) SPC: Sistema Pubblico di Connettivita'; z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizionedall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, delricorso e dei suoi allegati; aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizionedall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degliatti successivi al ricorso.
Art. 2. Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 del Regolamento 1. Il S.I.G.A. si avvale di un'infrastruttura unitaria ecentralizzata. 2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari dislocatisul territorio, i magistrati e il personale addetto alle Segreterieavviene tramite SPC. 3. Il Sito istituzionale e' gestito in hosting dal fornitore,secondo le regole del contratto SPC interoperabilita' e sicurezza. 4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa emana ledirettive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo. 5. L'Amministrazione assicura la conservazione dei dati e deidocumenti, garantendone le caratteristiche di autenticita',integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazionedi quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispettodelle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e daldisciplinare tecnico di cui all'Allegato B del Codice dei datipersonali, indicate nel manuale di conservazione di cui all'articolo8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre2013, nonche' nel rispetto dell'articolo 12 del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' deiprovvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documentiinformatici e' assicurata nei modi previsti dal decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dallerelative specifiche tecniche, nonche' dal decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto delladisciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, inparticolare, del Codice dei dati personali. 6. Il S.I.G.A. prevede l'archiviazione, la conservazione e lareperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettivaimpossibilita' di funzionamento del sistema, anche ai fini di cuiall'articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni a decorrere dalpassaggio in giudicato della sentenza. 7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile dellaconservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento deidati personali, con il responsabile della sicurezza e con ilresponsabile del S.I.G.A., oltre che con il responsabile dellagestione documentale ovvero con il coordinatore della gestionedocumentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre2013.
Art. 3. Fascicolo processuale informatico - art. 5 del Regolamento 1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio econtiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tuttigli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale. 2. Il numero di ricorso e' attribuito automaticamente dal S.I.G.A.al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondoquanto specificato dall'articolo 6. 3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriorialla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento deldeposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce. 4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relatividecreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A., dove sonoaccessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al depositodel ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sonosuccessivamente inseriti. 5. Il S.I.G.A. gestisce in una apposita area del fascicoloinformatico la relata di notifica comprendente il dettaglio dellenotifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formatodigitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo. 6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo vieneprotocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico. 7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sonoprotocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimofascicolo. 8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresi', unestratto del verbale d'udienza, in formato PDF, sottoscrittodigitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoiausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, quale copiainformatica di originale cartaceo, protocollati dal S.I.G.A. in modoautomatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e iprovvedimenti sono gestiti nella duplice versione «originale» e«oscurata». 9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite aisoggetti abilitati sono registrate e conservate con caratteristichedi inalterabilita' ed integrita', per 5 anni dalla definitivita' delprovvedimento che conclude il procedimento, in un apposito file dilog. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il file dilog contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale delsoggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documentoinformatico prelevato o consultato identificativo di registrazionedel documento informatico nell'ambito del Sistema documentale; c) ladata e l'ora dell'accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitatiinterni il file di log contiene i dati identificativi del soggettoche accede e i dati di cui alle lettere b) e c), nonche' leinformazioni relative alle eventuali modifiche apportate durantel'accesso. 10. Il S.I.G.A contempla funzionalita' automatizzate per ilcontrollo della regolarita', anche fiscale, degli atti e deidocumenti depositati da ciascuna parte.
Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari - art. 6 del Regolamento 1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cuiall'articolo 6 del regolamento, prodotti in formato PDF dal Sistema,sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitatinel S.I.G.A. secondo quanto previsto dalla disposizione di cuiall'articolo 2 del presente Allegato, nel rispetto delle prescrizionidel Codice per la protezione dei dati personali. 2. Il S.I.G.A. assicura la verifica di integrita' degli atti,documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitaleapposta su di essi ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD,subordinando all'esito positivo di tale controllo le operazioni diacquisizione e registrazione.
Art. 5. Provvedimenti del giudice in formato digitale - art. 7 del Regolamento 1. I magistrati utilizzano per la redazione e il deposito deiprovvedimenti giurisdizionali in formato digitale il sistemadenominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazionesoftware inserita su supporto rimovibile e protetto. 2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, informato PDF, ottenuto da una trasformazione di documento testualesenza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti,sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delledisposizioni del CAD. 3. La «Scrivania del magistrato», attraverso appositafunzionalita', consente al magistrato di disporre l'oscuramento deidati personali ai sensi delle disposizioni del Codice dei datipersonali. 4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso larete interna della giustizia amministrativa ovvero, dall'esterno,attraverso VPN, al gestore documentale di S.I.G.A. e sono conservaticon le modalita' di cui all'articolo 2. 5. Il Segretario della Sezione pubblica digitalmente ilprovvedimento giurisdizionale, depositandolo nel fascicoloinformatico attraverso l'apposita funzionalita' messa a disposizionedal Sistema. 6. All'atto della pubblicazione nel fascicolo informatico, ilS.I.G.A. assegna automaticamente il numero e la data delprovvedimento. 7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato aperto, e'contestualmente inserita nel Sito istituzionale della copia,osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tuteladei dati personali e con modalita' tali da precluderne laindicizzazione da parte di motori di ricerca esterni. 8. Le funzionalita' di cui al comma 5 sono consentiteesclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a cio'abilitati, in base alle direttive impartite dal Segretario Generaledella Giustizia Amministrativa, mediante credenziali basate su unsistema di identificazione personale, secondo quanto previstodall'articolo 14. 9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistemainformatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia fattoin forma cartacea, la Segreteria provvede ad estrarre copiainformatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata laconformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimentonel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento. 10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui alcomma 9, la copia informatica del provvedimento cartaceo sonopubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.
Art. 6. Redazione e deposito degli atti digitali - art. 9 del Regolamento 1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,nei formati di cui all'articolo 12, e' effettuato utilizzando ilmodulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal SitoIstituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi resedisponibili. 2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e deirelativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, si effettuautilizzando l'apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto,scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato ilnumero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento deldeposito del ricorso introduttivo. 3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,nonche' degli altri atti processuali, puo' essere effettuatoautonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel casoin cui sia stata conferita una procura congiunta. 4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formatoPDF, sottoscritti con firma digitale PAdES. 5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. Lafirma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti idocumenti in essi contenuti. 6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseritinel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essicontenuti. Il S.I.G.A. prevede funzionalita' per la verifica el'integrazione delle informazioni da parte del personale diSegreteria. 7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati edegli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quantoindicato dall'articolo 7. 8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragionitecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cuiall'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione deldocumento da depositare superi i 30 MB, e' consentito il caricamentodiretto attraverso il Sito Istituzionale (upload), secondo quantoindicato dall'articolo 8. 9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri attiprocessuali da parte dell'Avvocatura dello Stato avviene conmodalita' di cooperazione applicativa nel rispetto delle disposizionidettate dai commi 6 e 7. 10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento delsistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dal decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito delprovvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma cartacea, salveragioni tecniche ostative la Segreteria provvede ad estrarre copiainformatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata laconformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimentonel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.
Art. 7. Deposito tramite PEC - art. 9 del Regolamento 1. L'invio tramite PEC dell'atto introduttivo, dei relativiallegati e degli altri atti di parte e' effettuato dalla casella PECindividuale dell'avvocato difensore alla casella PEC della sedegiudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale, fermo restandoquanto previsto dall'articolo 6, comma 3. 2. L'avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l'opzione di«ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare ilModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 3. L'avvocato riceve automaticamente: a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazionedella PEC di deposito, con indicazione della data e dell'ora diaccettazione; b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggiodi avvenuta consegna della PEC di deposito. 4. Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore 24.00 del giornolavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna,un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito»,che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocolloassegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con ilModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevutoil messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuatonel momento in cui e' stata generata la ricevuta di accettazionedella PEC, di cui al comma 3, lettera a). 6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene leindicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontratenel deposito. 7. Se il deposito non puo' essere elaborato dal S.I.G.A. a causadel mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittentericeve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, unmessaggio di «mancato deposito», attestante il mancatoperfezionamento del deposito. 8. L'avvenuta registrazione del deposito puo' essere verificataanche attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato. 9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacita' dellacasella di posta certificata del mittente, il S.I.G.A. consente ilfrazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativiallegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inseritol'indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre neisuccessivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato. 10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a mezzoPEC e' comunque consentito, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8,il deposito dei relativi allegati nonche' degli atti successivi alprimo anche tramite upload.
Art. 8. Deposito tramite upload - art. 9 del Regolamento 1. Il deposito con upload e' consentito tramite canale sicuro, neicasi di cui all'articolo 6, comma 8, mediante collegamento al SitoIstituzionale, nell'apposita sezione presente nel Portaledell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «depositoatti» e seguendo le istruzioni ivi riportate. 2. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito ildeposito mediante PEC e digitare il codice identificativo delmessaggio di mancato deposito. 3. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia ilricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzionepresente nel Sito Istituzionale. Il S.I.G.A. genera un messaggio,immediatamente visualizzabile, di ricezione. 4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito conupload si considera effettuato nel momento in cui il S.I.G.A. haregistrato l'invio del ricorso o degli altri atti processuali, aisensi del comma 3. 5. Il S.I.G.A. consente la stampa del messaggio di ricezione, dicui al comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data edell'ora del deposito. 6. Il deposito ricevuto e' inserito automaticamente nel S.I.G.A.che prevede apposite funzionalita' per l'integrazione delleinformazioni necessarie per la corretta gestione procedurale a curadella Segreteria. 7. La Segreteria della sede giudiziaria adita invia all'avvocatoentro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazionedel messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazionedeposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo diprotocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documentidepositati con upload. 8. Se il deposito non puo' essere elaborato dal S.I.G.A. a causadel mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il S.I.G.Asegnala il mancato deposito, evidenziando le anomalie di caratteretecnico riscontrate. 9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processualipuo' essere verificato attraverso l'apposita funzione del Portaledell'Avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione dellaPEC di cui al comma 7. 10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, neicasi di cui all'articolo 6, comma 8, a mezzo upload, e' comunqueconsentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri attisuccessivi a mezzo PEC.
Art. 9. Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti - art. 9 del Regolamento 1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da partedegli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche allequali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, neiformati di cui all'articolo 12, con le modalita' descritte dagliarticoli 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF,scaricabili dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato ilnumero del ricorso introduttivo. 2. La Segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del Giudice, lecredenziali per accedere alle informazioni necessarieall'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sonogenerate automaticamente dal S.I.G.A. e associate in modo univoco alprovvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni. 3. La parte privata, nei casi in cui e' autorizzata a stare ingiudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivoe degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui agliarticoli 7 e 8. 4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una casellaPEC, nonche' di firma digitale. Qualora intenda avvalersi dellamodalita' di deposito tramite upload, nei casi di cui all'articolo 6,comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalita'di cui all'articolo 17, comma 12.
Art. 10. Atti del Segretario - art.10 del Regolamento 1. Gli atti di cui all'articolo 10 del Regolamento vengono redattidal Segretario utilizzando apposita funzionalita' del S.I.G.A., allaquale egli accede con le proprie credenziali. 2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF esottoscritti con firma digitale, sono inseriti nei fascicoliinformatici nonche' nella Sezione del S.I.G.A. denominata «udienze»,accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e sono conservaticon le modalita' di cui all'articolo 2.
Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche - art. 12 del Regolamento 1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado conmodalita' telematiche da parte dei Tribunali Amministrativi Regionalie del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa delTrentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustiziaamministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite S.I.G.A.,mediante accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte deisoggetti abilitati. 2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoliatti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati alcomma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per viatelematica con le modalita' stabilite in virtu' di appositeConvenzioni stipulate dal Segretariato Generale della GiustiziaAmministrativa.
Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali - art. 11 del Regolamento 1. L'atto del processo in forma di documento informatico puo'essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documentotestuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copiaparti. Non e' ammessa la scansione di copia per immagine, fattaeccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4; b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) testo formattato (estensione RTF); d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR(estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti. 2. I formati indicati non devono contenere restrizioni al loroutilizzo per selezione e copia integrale o parziale. 3. I documenti allegati e la procura alle liti possono esseredepositati esclusivamente nei seguenti formati: a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senzarestrizioni per le operazioni di selezione e copia parti; b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) Extended Markup Language (estensione xml); d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif); e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purche' contenentifile nei formati di cui alle lettere precedenti; f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR(estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) delpresente comma. 4. I documenti digitali possono essere depositati in un formatodiverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato e'richiesto da specifiche disposizioni normative. 5. Il deposito di atti e documenti in formato Immagini e didocumenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e'ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali sianodisponibili solo in versione cartacea. 6. La struttura del documento con firma digitale e' PAdES-BES. 7. La modalita' di apposizione della firma digitale o della firmaelettronica qualificata e' del tipo «firme multiple» e prevede cheuno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lostesso documento. Il sistema consente anche l'apposizione di unafirma singola.
Art. 13. Comunicazioni per via telematica - art. 13 del Regolamento 1. Le comunicazioni di Segreteria nei confronti di qualsiasisoggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuateesclusivamente con modalita' telematiche, avvalendosi difunzionalita' disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PECindividuali risultanti dai pubblici elenchi. Le comunicazioniavvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito,che rilascia e gestisce appositi indirizzi di PEC, dedicati inmaniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita'. 2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioninon costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PECutilizzando gli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. L'accesso aiRegistri formati e gestiti presso il Ministero della giustizianonche' presso il Ministero dello sviluppo economico avviene previoaccordo e con le modalita' tecniche concordate con i medesimiMinisteri. 3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocaturadello Stato o di altri soggetti pubblici si procede in cooperazioneapplicativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD. 4. In tutti i casi in cui il codice del processo amministrativoprevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale,questa avviene mediante messaggio PEC contenente gli estremi delprovvedimento e l'indicazione che il provvedimento e' visualizzabilenel fascicolo informatico e, comunque, nell'area pubblica del Sitoistituzionale della Giustizia Amministrativa. 5. La comunicazione di segreteria e' allegata in formato PDF almessaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente. 6. Le ricevute di consegna e di mancata consegna sono di tipocompleto e contengono in allegato il messaggio originale e i dati dicertificazione del gestore certificato del destinatario. 7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dalS.I.G.A., sono conservate nel fascicolo informatico. 8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errorenon superabile imputabile al Sistema, l'invio della comunicazioneviene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, lacomunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo fax; in casodi ulteriore impossibilita', si procede secondo le modalita' di cuiall'articolo 45 disp. att. c.p.c. 9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buonfine per cause imputabili al destinatario, come attestato dallaricevuta di mancata consegna, la comunicazione si ha per eseguitapresso la Segreteria dell'Ufficio Giudiziario presso cui pende ilricorso. Il S.I.G.A. consente al difensore, attraverso il portaledell'avvocato ovvero attraverso ulteriori modalita' telematiche,successivamente definite e che verranno rese note sul Sitoistituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione. 10. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata perestratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integralenell'apposita area del Sito Istituzionale, nel rispetto dei requisitidi sicurezza, con modalita' tali da garantire l'identificazionedell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relativeattivita'. 11. Il S.I.G.A. garantisce la conservazione dei log dei messaggitransitati attraverso il proprio gestore di posta elettronicacertificata per 5 anni dalla definitivita' del provvedimento checonclude il procedimento, registrando le seguenti informazioni:Codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale, Dataed ora dell'invio, Esito invio, Destinatario messaggio, Mittentemessaggio, Tipo ricevute pervenute, Eventuale errore restituito, Datae ora della consegna.
Art. 14. Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 del Regolamento 1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essereeffettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante daipubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PECrisulti dai medesimi pubblici elenchi. 2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioninon costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosidegli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restandoquanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse,dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia dirappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. 3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine dellaprocura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformita'all'originale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD, mediantesottoscrizione con firma digitale. 4. In presenza di piu' procure e' possibile l'allegazione all'attonotificato di uno o piu' documenti contenenti la scansione perimmagini di una o piu' procure. 5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione e'effettuato con modalita' telematiche, secondo quanto previsto dagliarticoli 6, 7 e 8. 6. Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalita'cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunqueeffettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cuiall'articolo 12. Quando la notifica abbia riguardato la copiaanalogica di un atto in originale informatico, la prova dellamedesima e' data mediante deposito di copia informatica dellarelativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato conle modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nelrispetto dei formati previsti per i documenti. Qualora l'attonotificato con modalita' cartacea consista, nei casi consentiti, inun atto nativo analogico, la prova della notifica e' data mediante ildeposito di copia informatica della relativa documentazioneanalogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita'di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto deiformati previsti per i documenti. 7. Nel ricorso elettorale, di cui all'articolo 129, comma 3,lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e diun proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica del ricorso amezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultantidai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2. 8. La segreteria dell'Ufficio giudiziario adito, ricevuto ildeposito del ricorso elettorale con modalita' telematiche, provvedealla sua immediata pubblicazione sul Sito istituzionale, area«Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di previaautenticazione.
Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno - art. 15 del Regolamento 1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici elenchi edutilizzata nel processo amministrativo telematico deve disporre diuno spazio disco non inferiore a 1 Gigabyte.
Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti - art. 16 del Regolamento 1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti processualie' effettuata attraverso apposita funzionalita' disponibile sul SitoIstituzionale. 2. La richiesta e' effettuata indicando il numero di protocollodegli atti, documenti o provvedimenti di cui si richiede duplicatoinformatico o copia autentica, digitale o cartacea. 3. La richiesta e' effettuata mediante la compilazione di unapposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale. 4. Al richiedente e' assegnato un codice identificativo univocoassociato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilasciodella copia. 5. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti e'eseguito previo pagamento dei relativi diritti, con le modalita'previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115 e successive modificazioni. 6. Il S.I.G.A. comunica all'interessato in apposita sezione delSito istituzionale l'importo da versare per i diritti di copia,calcolato in base alle vigenti disposizioni normative, secondo leindicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazionedei documenti di cui ha chiesto copia. Insieme all'importo deidiritti e degli oneri viene comunicato all'interessato anchel'identificativo univoco associato al flusso di gestione dellarichiesta di rilascio della copia. 7. La copia richiesta e' rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto,con modalita' cartacee direttamente dalla Segreteria, solo dopo chee' pervenuta la ricevuta telematica del pagamento. 8. Se la copia richiesta riguarda documenti che, per la lorotipologia o dimensione, non possono essere inviati con PEC, laSegreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che la copiapuo' essere ritirata presso gli uffici giudiziari. 9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile nelSito istituzionale, e' visualizzabile e scaricabile da chiunque viabbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.
Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 del Regolamento 1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati identificatividelle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico e allealtre informazioni rese disponibili dalla Giustizia Amministrativaavviene tramite il Sito Istituzionale, nel rispetto delledisposizioni del CAD e del Codice dei dati personali. 2. L'accesso ai dati essenziali identificativi delle questionipendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la riservatezzadei nomi delle parti ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei datipersonali, e' consentito, senza necessita' di autenticazione, achiunque vi abbia interesse attraverso il Sito Istituzionale, Areapubblica, attivita' istituzionale, attraverso appositi link. In taleaerea sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardantiUdienza, Calendario Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, Provvedimenti. 3. Con le medesime modalita' descritte al comma 2, e' consentitol'accesso alle copie «uso studio» dei provvedimenti giudiziaripubblicati nel «Motore di ricerca» del Sito Istituzionale, ai sensidell'articolo 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa inmateria di tutela dei dati personali. 4. L'accesso alle altre informazioni e' consentito esclusivamenteai soggetti abilitati, tramite apposite credenziali rilasciate dalSegretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Art. 18. Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 del Regolamento 1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documentie ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di lorocompetenza, nonche' a tutti i dati relativi alla propria attivita'istituzionale, attraverso la sezione riservata del Sito Istituzionaledenominata «Portale del magistrato», utilizzando le propriecredenziali (username e password). 2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazionedel fascicolo processuale, nei limiti dell'incarico ricevuto,attraverso una sezione riservata del Sito Istituzionale denominata«Ausiliari del Giudice», inserendo le proprie credenziali (username epassword). La richiesta di credenziali e' effettuata per viatelematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Lecredenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalita' diseguito previste per i difensori, all'indirizzo risultante dapubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico. 3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non costituitoin giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali di accessoal fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione presente nelPortale dell'Avvocato. Le credenziali, rilasciate con le modalita'indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi 60 giornidalla data del rilascio. 4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l'avvocatodifensore deve fornire i propri dati identificativi. 5. Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo PEC deldifensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativicomunicati. 6. La password comunicata deve essere necessariamente cambiata alprimo accesso. 7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici cheabbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine diaccedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono ilpatrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PECpersonale, con le modalita' specificate in apposita sezione del SitoIstituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A. atale indirizzo, previa verifica della correttezza dei datiidentificativi. 8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possonoaccedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del SitoIstituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username epassword) e' presentata all'Ufficio giudiziario interessato, ancheattraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile sulsito istituzionale, ed e' inoltrata dall'Ufficio giudiziario alSegretariato della Giustizia Amministrativa mediante l'appositafunzione presente nel Sito Istituzionale. 9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate all'accessoal fascicolo processuale tenuto con modalita' informatiche avvieneattraverso una sezione riservata del Sito istituzionale denominata«Parti», utilizzando apposite credenziali di accesso personale(username e password). Le credenziali sono rilasciate, previaidentificazione, alla PEC del soggetto richiedente. 10. Il Segretariato della Giustizia Amministrativa fornisce alpersonale delle Segreterie le credenziali necessarie all'espletamentodelle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio dellecredenziali di accesso e' presentata con PEC dal Segretario Generaledell'ufficio giudiziario o dal Dirigente amministrativo, responsabilidella corretta gestione delle credenziali, al Responsabile del SIGAnel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale dellaGiustizia Amministrativa. 11. La password assegnata agli aventi titolo e' efficace per nonoltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali deve esserecambiata, ed e' comunque disattivata decorsi 6 mesi dalla data delrilascio senza che sia stata utilizzata. 12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al S.I.G.A.con password erronea per piu' di tre tentativi, l'accesso al sito e'interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta. 13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al S.I.G.A.sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare dellecredenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni accessoindebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita divulgazione aterzi di dati riservati. 14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati dalog che sono conservati con modalita' protetta per dieci anni e sonoconsegnati periodicamente al Responsabile per il trattamento deidati. 15. Diverse modalita' per l'identificazione degli aventi titoloall'accesso e per il rilascio delle relative password possono esserestabilite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. 16. Ulteriori modalita' di autenticazione informatica potrannoessere adottate a seguito di evoluzione tecnologica del Sistemasecondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici. 17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione l'accesso,nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e'consentito previa identificazione degli utenti abilitati inconformita' all'articolo 64 del CAD.
© RIPRODUZIONE RISERVATA