Quando i reati commessi in parte all’estero possono considerarsi compiuti nel territorio dello Stato italiano? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. La questione: il luogo di commissione dei reati
La Corte di Appello di Venezia disponeva la consegna all’Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania di un cittadino albanese, in esecuzione del mandato di arresto europeo, subordinando la consegna alla condizione che, una volta sottoposto a processo, costui fosse rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria tedesca.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a) della legge n. 69 del 2005, in considerazione della incompetenza territoriale dell’A.G. dello Stato di Germania a giudicare sui fatti reato per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suesposto era reputato inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, cod. pen., ai fini dell’affermazione della giurisdizione in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell’iter criminoso, o una parte dell’evento che è conseguenza dell’azione od omissione, che consenta di ricollegare la parte di condotta realizzata all’estero con quella realizzata in Italia (Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017; Sez. 5, n. 570 del 8/11/2016) atteso che lo stesso principio vale allorché si tratti di verificare la giurisdizione dello Stato di emissione ai fini dell’applicazione della normativa dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 69/2005 che prevede, come motivo facoltativo di rifiuto della consegna, la condizione che i reati considerati siano stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione.
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3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 6, co. 2, cod. pen. stabilisce che il “reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”, con la decisione in esame, la Cassazione chiarisce quando è applicabile siffatta norma codicistica.
Si afferma difatti in tale pronuncia, in conformità ad un pregresso indirizzo interpretativo, che, per affermare la giurisdizione in caso di reati commessi in parte all’estero, è necessario che nel territorio dello Stato si verifichi almeno un frammento della condotta criminosa o un evento conseguente all’azione o all’omissione, che possa essere collegato alla parte di condotta avvenuta all’estero; in altre parole, è sufficiente che vi sia un qualsiasi atto dell’iter criminoso o una parte dell’evento che permetta di connettere la parte di condotta avvenuta all’estero con quella verificatasi in Italia.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se un reato, commesso in parte all’estero, possa essere giudicato nel nostro Paese.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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