Competenza territoriale: per reati commessi dai senza fissa dimora si fa riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio del p.m. che ha iscritto la notizia di reato

Redazione 18/12/12
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Con la sentenza n. 47850 del 14 dicembre 2012 la Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che, per il tramite del suo legale, aveva contestato la competenza territoriale del giudice che aveva emesso la misura cautelare nei suoi confronti.

Il ricorrente era indagato per ricettazione e calunnia, ma non essendo noto il luogo di consumazione del reato di calunnia, ed essendo egli un soggetto senza fissa dimora, il giudice competente per l’emanazione delle misura cautelari era stato individuato nel tribunale in cui aveva sede il p.m. che per primo aveva iscritto la notizia di reato; proprio questo aspetto era stato contestato nel ricorso, sostenendo come il tribunale avrebbe dovuto adottare il criterio del luogo di residenza dell’indagato e non quello della sede del p.m.

I giudici di legittimità hanno però respinto il ricorso, sulla base di alcuni presupposti: in primo luogo, quando non è noto il luogo di consumazione del reato va preso in considerazione, ai fini della competenza territoriale, il criterio suppletivo di residenza, dimora o domicilio dell’indagato. Questo, però, deve essere effettivo e non solo ipotetico, proprio a presidio del giudice naturale precostituito per legge. Ed in questo contesto, l’eccepita sussistenza di una mera residenza anagrafica, ‘ essenzialmente funzionale all’attivazione dei servizi sociali e dei correlativi istituti di solidarietà, quale quella rilasciata dal comune, ‘non può dirsi sufficiente, di per sé, a determinare l’individuazione del foro, laddove non sia supportata da elementi certi di effettivo collegamento tra l’indagato e il luogo ove costui stabilmente risiede o dimora.

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