Associazione di stampo mafioso: mafia locale e madre

Elisa Grossi 28/12/22
Scarica PDF Stampa

Vizio di motivazione inerente gli elementi essenziali del delitto di associazione di stampo mafioso. La recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II. N.47538 del 16/12/2022, in cui il Supremo Collegio si trova ad analizzare il ricorso presentato da OMISSIS, a cui viene contestato l’art. 416 bis c.p, avverso l’ordinanza presentata dal Tribunale del riesame di Roma che confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del suddetto tribunale; la difesa presentava ricorso sostenendo i seguenti motivi: l’erronea applicazione dell’art. 416 bis c.p

>>>Corte di Cassazione -Sez. II pen.- sentenza n.47538 del 16-12-2022<<<

Indice

1. Analisi della disamina. L’associazione di stampo mafioso

La Corte incentrandosi sul primo motivo, ossia, l’erronea applicazione della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p sottolinea come le cosiddette mafie locali, qualora mancasse il controllo del territorio (in senso militare) o ciò risultasse ambiguo, non verrà meno la configurazione del reato, per meglio dire, il sodalizio che abbia concretamente, nel contesto in cui opera, esercitato una capacità intimidatrice oggettivamente verificabile della quale si evince o si deduce la c.d egemonia territoriale, ricalcherà le caratteristiche dell’istituto in esame; difatti per estendere la tutela, la Corte Suprema fa riferimento alla capacità di condizionamento mafioso che viene percepita nel territorio oggetto dell’attività illecite, ossia, la forza intimidatrice dovrà essere effettiva ed obiettivamente riscontrabile.
Il Legislatore con l’introduzione dell’art. 416 bis c.p ha voluto colmare un vuoto legislativo, in quanto, non tutte le organizzazioni criminali sono legate ad uno specifico programma criminoso bensì come si può evincere dalla fattispecie in esame, i componenti possono ambire ad uno scopo decisamente più vasto come l’infiltrazione nel tessuto economico pubblico; ciò che caratterizza e differenzia l’art. 416 bis c.p dall’art. 416 c.p è la forza intimidatrice, da intendersi come notorietà criminale da parte dell’associazione che mediante atti di violenza  “conquista” una sorta di rispetto da parte della società in cui opera; la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che tale forza intimidatrice sia da intendersi non necessariamente come violenza bensì un timore percepito da terzi soggetti; dallo sfruttamento della suddetta forza dovrà derivare necessariamente una condizione di assoggettamento, ossia, di sottomissione fisica o psicologica e di omertà, vale a dire, il rifiuto di collaborare con la giustizia, sia favorendo l’associazione sia attraverso testimonianze mendaci; dottrina e giurisprudenza sono solite classificare quest’ultima sia come omertà “esterna” da parte di tutti quei soggetti coinvolti ma estranei all’associazione sia in “interna”, per meglio dire, una sudditanza dei partecipanti nei confronti dei capi.
In tema di “riscontrabilità” ed “oggettività” della capacità intimidatoria, vi sono stati lunghi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali in quanto un’interpretazione estensiva di tali caratteristiche può comportare una violazione del principio di tassatività e di riserva di legge, in tal senso, si chiede all’operatore giuridico di optare per la fattispecie di cui all’art. 416 c.p qualora sul piano probatorio non siano riscontrabili concretamente le suddette caratteristiche.

Potrebbero interessarti anche

2. Conclusione

In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’indagato in quanto le c.d mafie locali, seppur non adottando l’esatto modello della mafia “madre” a questa siano riconducibili per operatività ed insediamento, volta ad infiltrarsi negli affari pubblici; quando l’organizzazione strutturale sia simile all’associazione di riferimento, quindi, consente di accertare un pericolo concreto per la società nonché sia dotata di quella capacità intimidatoria oggettiva e riscontrabile.

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

Riforma del codice antimafia

L’opera è un commento sistematico alle rilevanti novità della riforma del Codice Antimafia, operata con L. 17 ottobre 2017, n. 161 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2017), tenendo anche conto delle novità in materia di confisca introdotte dalla legge di conversione del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (cd. decreto fiscale). Il testo evidenzia le tante novelle introdotte nel corpo del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) sul piano sostanziale  e processuale attraverso un’analisi puntuale e il costante ricorso a tabelle di raffronto tra vecchia e nuova Il volume segue lo schema dell’articolato di legge, che incide, tra le altre, in materia di:misure di prevenzione personali;misure di prevenzione patrimoniali;amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali;Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.Il testo prende anche in analisi le modifiche introdotte dalla legge di riforma al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare in relazione alla disciplina antimafia.Si chiariscono infine gli aspetti più significativi delle deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompati- bilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Nicola D’Angelo Magistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Polizia” e “L’Ufficio Tecnico”, tutte pubblicate da Maggioli Editore.Antonio Di Tullio D’Elisiis Avvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.

Nicola D’Angelo – Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2017

Elisa Grossi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento