Associazione mafiosa: cosa distingue il ruolo apicale (e di direzione) da quello di organizzatore?

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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis)

Indice:

Il fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di un indagato, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di: a) partecipazione, con ruolo verticistico e dirigenziale nel settore delle estorsioni, di una cosa mafiosa (capo 1); b) cessione, in concorso con altri, di 3 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana (capo 39); c) estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa ai danni di una persona costretta a tollerare l’invasione del gregge di animali di una terza persona nei terreni di sua proprietà coltivati ad agrumeto.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione nonché violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.; 2) vizio di motivazione nonché violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; 3) vizio di motivazione nonché violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 125 cod. proc. pen. con riferimento all’episodio estorsivo.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso, reputato infondato, era rigettato per i seguenti motivi.

Si osservava innanzitutto che il primo motivo, relativo al ruolo direttivo, apicale, nell’associazione di tipo mafioso, contestato al ricorrente, era privo di pregio in quanto, una volta fatto presente che, secondo approdi oramai consolidati, le ipotesi dell’art. 416 bis., primo e secondo comma, cod. pen sono da riferire (analogamente a quelle del primo e del secondo comma dell’art. 416 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) a figure criminose strutturalmente differenziate e a carattere tra loro alternativo, che hanno in comune il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso; sicché la condotta di chi promuove, dirige o organizza l’associazione costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all’associazione medesima (in tema, tra molte: Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014; Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014; Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009), si faceva presente che con riferimento specifico all’associazione mafiosa è stato affermato che il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o “clan“, dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020) fermo restando che ciò che è sempre necessario è la verifica dell’effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l’aspetto sintomatico, sia all’esterno, che nell’ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013).

Per il Supremo Consesso, ciò che conta, quindi, indipendentemente da enunciazioni d’intenti, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione e vanteria, è che le posizioni dirigenziali ed i ruoli apicali risultino in concreto esercitati, riconoscibili e riconosciuti nell’ambito del sodalizio oltre che, se espletati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate.

Ciò posto, a loro volta il secondo ed il terzo motivo, per gli Ermellini, denunciavano vizi motivazionali in modo generico lamentando l’astratta assenza di valutazione critica del materiale probatorio e, in particolare, delle conversazioni intercettate, che, invece, a loro avviso, erano state esaminate in modo congruo così da pervenire ad una ricostruzione precisa delle condotte contestate.

Dal canto suo il quarto motivo non superava, per la Corte di legittimità, il vaglio di ammissibilità atteso che il ricorso non si era confrontato con il reale contenuto del provvedimento impugnato che, lungi dal ritenere assoluta la presunzione di pericolosità del soggetto indiziato del reato di associazione mafiosa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., aveva constatato l’insussistenza di elementi addotti dall’indagato o desumibili dal complesso degli atti idonei a superarla e, per converso, aveva dato atto dell’acquisizione di elementi confermativi della sua validità nel caso concreto facendo puntuale riferimento alla biografia criminale del ricorrente e al suo ruolo verticistico svolto per un lungo periodo all’interno del sodalizio.

Oltre a ciò, era altresì rilevato come nessuna rilevanza potesse essere attribuita al tempo trascorso tra la consumazione dei reati e l’applicazione della misura, trattandosi infatti di un periodo assai contenuto, in considerazione non tanto del carattere aperto della contestazione quanto della lunga permanenza del reato associativo e della recente collocazione temporale degli ultimi elementi sintomatici della protrazione della condotta partecipativa.

Orbene, a fronte di quanto appena esposto, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, è vero che un filone giurisprudenziale attribuisce rilevanza al lasso di tempo intercorso tra l’emissione della misura e i fatti contestati, il cosiddetto tempo silente, ma solo se si tratta di un periodo apprezzabile quindi assai rilevante nella sua estensione e non certo se limitato a pochi anni (cfr. Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, in un caso di applicazione di misura cautelare nel 2019 -per un omicidio commesso nel 1988 e Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, in un caso in cui l’ordinanza cautelare era stata emessa oltre venticinque anni dopo l’omicidio contestato).

Conclusioni 

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito in cosa il ruolo apicale (e di direzione) si distingue da quello di organizzatore, in materia di associazione a delinquere di tipo mafioso.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, si afferma per l’appunto che, con riferimento specifico all’associazione mafiosa, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o “clan“, dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi fermo restando che ciò che è sempre necessario è la verifica dell’effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l’aspetto sintomatico, sia all’esterno, che nell’ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno, nel senso che ciò che conta è che le posizioni dirigenziali ed i ruoli apicali risultino in concreto esercitati, riconoscibili e riconosciuti nell’ambito del sodalizio oltre che, se espletati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate, a nulla rilevando la mera enunciazioni d’intenti, generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, qualsivoglia forma di autopromozione e vanteria.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta occorra verificare se sia stato correttamente contestato uno di questi ruoli e se il giudice, dal far suo, abbia correttamente qualificato la posizione delle persone accusate, in ossequio a quanto richiesto da questo orientamento ermeneutico.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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