Il reato di associazione mafiosa. Disamina della struttura e della sua estensibilità alle “nuove mafie”

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La fattispecie del delitto di associazione mafiosa descritto dall’articolo 416 bis c.p. nasce per contrastare le mafie storiche, nei territori in cui queste in origine trovavano insediamento.

La norma prevede la punizione di “chiunque fa parte di un’associazione mafiosa”. Individua quindi il fatto tipico nella partecipazione, ma non la definisce, né specifica quando questa sussiste. Delinea così un modello di tipicità-atipica, che comporta il rischio della configurazione di un reato di status, basato sulla soggettività antigiuridica del soggetto e che sollecita indagini sul reo. Al contrario, il reato ex art. 416 bis è un reato di azione, di evento.

Ecco quindi l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (5071/2021), che scongiura un rischio del genere e permette di chiarire il profilo della definizione di “partecipazione”.  Secondo la pronuncia della Corte, ai fini della punibilità è richiesta una partecipazione in senso dinamico e funzionalistico del soggetto: un effettivo ruolo attivo, tale da permettere all’associazione di raggiungere i propri scopi.

Quando si può parlare di associazione di tipo mafioso

Rispetto al secondo profilo, volto ad individuare quando sussista associazione di tipo mafioso, è necessario considerare due diversi orientamenti.

Il primo ritiene sufficiente l’affiliazione con modalità rituali, qualificando l’art 416 bis come reato di pericolo presunto, in cui il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico. In questo modo la prova dell’affiliazione equivale a prova del reato: non sono necessari ulteriori condotte da porre in essere, perché la semplice affiliazione, il ruolo di componente, è idoneo a rafforzare il sodalizio.

Secondo un diverso orientamento invece, non è sufficiente la mera affiliazione, ma sono necessari ulteriori atti esecutivi, concreti e specifici, rivelatori di un ruolo attivo del soggetto nel sodalizio. Alla luce di questa impostazione, indicatori di tale ruolo attivo, e quindi dell’intraneità del soggetto al sodalizio, che permettono di integrare il reato di associazione mafiosa, sono: la progressione in carriera, la partecipazione a riunioni ed a conversazioni, l’assegnazione di compiti specifici, gli emolumenti ricevuti dal sodalizio, i versamenti di somme per la realizzazione degli scopi e per il mantenimento dell’associazione, l’assistenza ai sodali, la commissione di reati-fine.  In questa prospettiva infatti la mera affiliazione, non essendo da sola indice rivelatore di un ruolo attivo del soggetto, non è condizione sufficiente, né necessaria, ad integrare da sola il reato.

Il metodo mafioso

Proseguendo l’analisi della norma, il suo nucleo centrale è costituito dal terzo comma, dal quale emerge la ratio sottesa allo stesso articolo 416 bis: punire con una pena più grave coloro che, appartenenti al sodalizio o anche non organicamente inseriti al suo interno, agiscano attraverso uno specifico metodo: il metodo mafioso.

Tale elemento permette di definire il reato in questione come reato associativo a struttura mista, differenziandolo dal reato associativo puro dell’associazione per delinquere ex art. 416, per il cui perfezionamento sono invece sufficienti l’organizzazione plurisoggettiva ed il programma criminoso.

L’ulteriore elemento del metodo mafioso individua nel reato di associazione mafiosa un illecito commesso impiegando la forza intimidatrice di un sodalizio e le condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano.

A tal fine è necessaria l’esteriorizzazione della capacità di intimidazione, un effettivo riscontro del fatto che sodalizio abbia forza intimidatrice e se ne avvalga. Ciò però non comporta che debba manifestarsi necessariamente attraverso la forma vincolata della violenza o della minaccia, essendo a tal fine sufficiente la percezione dell’intimidazione, tale che questa sia riconducibile al sodalizio nel suo complesso.

Agevolazione mafiosa

In aggiunta al metodo mafioso, ulteriore condizione prevista dalla norma è l’agevolazione mafiosa, elemento di natura soggettiva sorretto dal fine di agevolare con il delitto l’attività dell’associazione: costituisce il motivo a delinquere.

La disposizione pertanto punisce condotte che, per le loro modalità o finalità, producono il risultato di un effettivo o potenziale rafforzamento o espansione dell’associazione mafiosa.

Per questo motivo, nonostante sia nata per contrastare le mafie storiche, si adatta anche ai fenomeni recenti definiti “nuove mafie”, straniere, autoctone e delocalizzate.

Difatti, qualificare l’elemento tipizzante della forza di intimidazione come elemento a forma libera e considerare i due eventi che ne scaturiscono, assoggettamento ed omertà, permette di riscontrare flessibilità nelle forme di manifestazione del reato. Così la fattispecie di cui all’articolo 416 bis risulta avere un margine applicativo esteso: consente di reprimere associazioni da cui risultino le caratteristiche di metodo e fini delineate dalla norma, purché queste emergano attraverso la prova concreta della loro manifestazione, o in alternativa da circostanze che dimostrino la capacità attuale dell’associazione di porle in essere ed esercitarle, o infine dalla percezione che ne ha la collettività.

Mafie straniere ed autoctone

Ai fini della conciliabilità della fattispecie con le mafie straniere ed autoctone, la giurisprudenza effettua un’operazione di “riduzione in scala” dell’articolo 416 bis, in modo da proporzionarlo e consentirne l’applicabilità anche a realtà circoscritte ed in relazione a determinate categorie di soggetti componenti una certa comunità. La norma infatti non richiede una determinata vastità di territorio o un numero di persone da controllare: ciò che rileva è la capacità di condizionare attraverso il metodo mafioso la realtà in cui il sodalizio opera.

Rispetto alle mafie delocalizzate, se l’organizzazione ha una struttura propria, autonoma ed originale, che però esteriorizza il metodo mafioso alla stregua delle mafie storiche, è necessaria la verifica della sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 416 bis ai fini della configurabilità del reato.

Al contrario, se la mafia delocalizzata costituisce una mera articolazione periferica di una mafia storica, secondo parte della dottrina è sufficiente la presenza del collegamento con il sodalizio d’origine per integrare il reato, a prescindere dall’effettivo esercizio di una forza intimidatoria sul territorio. Il rischio di una tale posizione però è di trasformare il reato in questione in un reato associativo puro, potendo ben configurarsi anche in assenza del requisito ulteriore del metodo mafioso, della capacità intimidatoria.

Altra parte della dottrina, per tale ragione, richiede anche per la cellula, per la mafia delocalizzata, la necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso nel contesto in cui opera. Nonostante ciò, nella recente Adunanza Presidenziale di restituzione degli atti dalle Sezioni Unite (2021), emerge come la presenza di una diffusa consapevolezza del collegamento con l’organizzazione madre (e non il mero collegamento in sé) sia sufficiente ad integrare il reato.

Conclusioni

Risulta chiaro come l’ordinamento e l’orientamento prevalente ad oggi considerino il reato di associazione mafiosa come il reato a struttura aperta: non sono gli elementi del nomen, del territorio o i delitti a qualificarlo. Piuttosto la centralità è posta sull’elemento del metodo mafioso, della forza intimidatoria, e del suo riscontro nel concreto, della sua esteriorizzazione: affetti che lo rendono versatile ed attuale.

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