Quando sussiste il pericolo di fuga in relazione all’emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall’estero

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    Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. La posizione assunta dalla Procura generale
  4. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  5. Conclusioni

1. Il fatto

La Corte di Appello di Milano rigettava una istanza con la quale una persona, nei cui confronti era richiesta una consegna estradizionale dall’Autorità giudiziaria della Svizzera, aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelate in carcere applicatagli in relazione a detta procedura, con quella degli arresti domiciliari.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale deduceva i seguenti motivi: 1) vizio di violazione di legge in relazione alla mancanza o apparenza della motivazione sul pericolo di fuga, tenuto conto del radicamento del ricorrente nel territorio italiano; 2) vizio di omessa motivazione in merito alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico, a soddisfare le esigenze cautelari.

3. La posizione assunta dalla Procura generale 

La Procura generale presso la Corte di Cassazione, dal canto suo, depositava una requisitoria scritta con la quale concludeva per l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: a) la non deducibilità del vizio di motivazione; b) la valenza assorbente della insussistenza di elementi sopravvenuti rispetto alla valutazione della inidoneità della misura degli arresti domiciliari che, peraltro, non risultava essere stata invocata con il presidio del cd. braccialetto elettronico.


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4. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il primo motivo del ricorso era ritenuto fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito, una volta fatto presente che, ai sensi dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall’estero, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., come il giudice sia tenuto a valutare in concreto l’esistenza di un pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, ivi compresa la personalità dell’estradando (Sez. 6, n. 32770 del 13/8/2012).

In particolare, secondo la costante interpretazione della Cassazione, il pericolo di fuga può essere inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente fermo restando che la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondato, su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007).

Più nel dettaglio, è stata esclusa la rilevanza della sola circostanza concernente: la severità della pena cui l’estradando dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019); la dichiarazione di non acconsentire alla consegna (Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007); l’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 1223 del 28/03/1995); il mero possesso di un passaporto valido non accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016); di contro, sono stati reputati rilevanti: il possesso di un falso documento d’identità, valido ai fini dell’espatrio, (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016) e di false banconote (Sez. 6, n. 41033 del 06/10/2009); la mancata presentazione dell’estradando all’udienza fissata per la sua identificazione (Sez. 6, n. 1751 del 05/11/2008).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come, a loro avviso, la Corte territoriale non avesse fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche, essendo fondata la loro decisione su una motivazione (stimata) meramente apparente in ordine alla sussistenza di detto pericolo desunto sulla base di argomentazioni, in parte, generiche ed apodittiche, e, in parte, fondate su circostanze (reputate) irrilevanti o, comunque, non decisive, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di un reale intento dell’estradando di sottrarsi alla misura o di allontanarsi dal territorio dello Stato, quali l’allontanamento dal territorio svizzero, la gravità del reato ipotizzato ed il fatto che non sia stato prestato il consenso all’estradizione.

Siffatto percorso argomentativo non soddisfava, dunque, in alcun modo, per la Corte di legittimità, il dovere di specificità sotteso alla previsione di cui all’art. 715, comma 2, lett. c) cod. proc. pen..

Ciò posto, avendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso un valore assorbente rispetto all’esame del secondo motivo, se ne faceva conseguire l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame.

5. Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando sussiste il pericolo di fuga in relazione all’emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall’estero.

Difatti, in tale pronuncia, fermo restando che, come è noto, da un lato, ai sensi dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall’estero, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., dall’altro, a norma dell’art. 715, co. 2, lett. c), cod. proc. pen., l’applicazione provvisoria di misure cautelari, sempre in materia di estrazione per l’estero, è configurabile se vi è pericolo di fuga, si afferma, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, come il giudice sia tenuto a valutare in concreto l’esistenza di un pericolo di fuga tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, ivi compresa la personalità dell’estradando, fermo restando che, da una parte, il pericolo di fuga può essere inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente, dall’altra, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata, su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani.

In questo provvedimento, tra l’altro, sono pure richiamati dei casi in cui la Cassazione ha escluso la sussistenza di siffatto pericolo, oltre degli altri in cui, all’opposto, è stata ritenuta configurabile siffatta esigenza cautelare.

In particolare, per un verso, è stata esclusa la rilevanza della sola circostanza concernente la severità della pena cui l’estradando dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna, la dichiarazione di non acconsentire alla consegna, l’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiedente, il mero possesso di un passaporto valido non accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura mentre, di contro, sono stati reputati rilevanti il possesso di un falso documento d’identità, valido ai fini dell’espatrio e di false banconote e la mancata presentazione dell’estradando all’udienza fissata per la sua identificazione.

Tale sentenza, quindi, anche alla luce di codesta casistica, deve essere tenuta nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza del pericolo di fuga ai fini della emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall’estero.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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