Le ordinanze declinatorie di competenza possono essere implicite? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. La questione: ordinanze declinatorie implicite
Il Tribunale di Venezia, decidendo un appello cautelare proposto avverso un provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva respinto la richiesta di declaratoria della perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere ex art 297, comma 3, cod. proc. pen., dichiarava ex officio la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. sul seguente duplice presupposto: a) che, col disporre la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Venezia, il Giudice per le indagini preliminari di Torino aveva dismesso la propria competenza; b) che la misura cautelare non era stata rinnovata, come previsto dall’art. 27 cod. proc. pen., nel termine perentorio di 20 giorni dalla trasmissione degli atti.
Ciò posto, avverso questa decisione il Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Venezia ricorreva per Cassazione deducendo, con un unico motivo, l’erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt. 27 e 54 cod. proc. pen, e la contraddittorietà della motivazione. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suesposto era reputato fondato.
In particolare, ad avviso degli Ermellini, era stato correttamente rilevato dal ricorrente che la trasmissione di atti per ragioni di competenza tra gli uffici di procura non spiegava alcuna incidenza sull’efficacia della misura cautelare in esecuzione la quale, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposta, non seguita dall’adozione, nei venti giorni successivi, di un nuovo titolo cautelare da parte del giudice dichiarato competente, e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dare luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e segg. cod. proc. pen., altro giudice possa essere investito del procedimento.
In effetti, le ordinanze declinatorie di competenza non possono che essere atti formali e pronunciati con le modalità di legge, non essendovi spazio per ordinanze declinatorie implicite (Sez. 2 n. 16056 del 25/03/2015; Sez. 3, n. 49419 del 02/12/2009) e tale orientamento è in linea con il principio affermato da Sez. U, n. 12823 del 25/03/2010, per le quali, nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., e il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l’inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti.
Ebbene, dal momento che, nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale, la nota del Giudice di Torino costituiva un mero atto di trasmissione all’omologo ufficio veneto non del procedimento – essendo la trasmissione già avvenuta da parte della Procura distrettuale di Torino – ma della istanza e, dunque, una trasmissione non implicante alcuna declinatoria di incompetenza, bensì correlata alla disponibilità degli atti acquisiti dall’ autorità giudiziaria veneta, a seguito del trasferimento operato ai sensi dell’art. 54 cod. proc. pen., era dunque annullato il provvedimento con cui era stata dichiarata la perdita di efficacia della misura, per la mancata adozione del provvedimento ex art. 27 cod. proc. pen. – in realtà non dovuto – con rinvio al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., per nuova valutazione dell’appello cautelare sulla istanza di retrodatazione, che avrebbe dovuto operare nel rispetto dei principi sopraindicati.
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3. Conclusioni
Con la decisione in esame, la Cassazione chiarisce, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che le ordinanze declinatorie di competenza non possono che essere atti formali e pronunciati con le modalità di legge, non essendovi spazio per ordinanze declinatorie implicite.
Ove, quindi, si verifichi la seconda ipotesi, ben si potrà contestare un provvedimento di questo genere nei modi previsti dal codice di rito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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