Rinvio pregiudiziale:la seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24 bis c.p.p., le parti non possono prospettare profili di incompetenza differenti da quelli già illustrati dinanzi al giudice di merito.
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Indice
1. Il caso
La Corte di Cassazione torna ad esaminare il neoistituto del rinvio pregiudiziale introdotto con la c.d. riforma Cartabia, a seguito della promozione del rinvio pregiudiziale ad opera del g.u.p. presso il Tribunale di Milano.
Nel corso dell’udienza preliminare milanese, riguardante un complesso procedimento penale nel quale venivano contestati agli imputati plurimi reati (tra cui quello di associazione per delinquere), le Difese chiedevano al Giudice di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Milano e domandavano in via gradata la trasmissione degli atti presso la Procura di Potenza, Roma e Brescia. Tali sedi distrettuali venivano individuate in virtù della connessione dei capi di imputazione ascritti nel procedimento milanese con quelle di altri processi penali già pendenti presso i predetti luoghi.
Successivamente, in occasione del giudizio presso la Suprema Corte, le Difese degli imputati eccepivano l’incompetenza del g.u.p. milanese non solo in favore delle citate sedi di Potenza, Roma e Brescia, ma anche di quelle di Messina e Siracusa. Inoltre supportavano la dedotta competenza a favore dell’autorità giudiziaria di Brescia, allegando atti riguardanti un procedimento civile pendente presso la stessa, di cui le parti erano venute a conoscenza successivamente alla udienza preliminare, e pertanto non sottoposti al vaglio del g.u.p. in occasione del rinvio dallo stesso operato.
2. Il “nuovo” rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p.
In seguito alla rimessione della questione con ordinanza dell’8 novembre 2023, i Giudici di Piazza Cavour colgono l’occasione per poter effettuare un breve trattato sulla ratio del neo istituto di cui all’art. 24 bis c.p.p. e per tracciare il perimetro dell’oggetto delle proprie valutazioni ai fini della decisione dell’incompetenza territoriale.
In particolare, è stato evidenziato come detto mezzo sia volto al «raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l’erronea dichiarazione o attribuzione della competenza».
Infatti, attraverso il citato meccanismo viene introdotto un giudizio incidentale volto alla definizione della questione senza che si debba attendere la pronuncia di incompetenza del giudice ai sensi dell’art. 23 c.p.p. o, ancor peggio, che il giudice di appello annulli la sentenza ex art. 24 c.p.p.
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La Riforma Cartabia della giustizia penale
Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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3. Il significativo ruolo attribuito al giudice remittente
La Seconda Sezione riconosce il significativo ruolo svolto dal giudice di merito. In particolare viene evidenziato come proprio nella relazione finale della Commissione Lattanzi, tentando di conformare l’azione giurisdizionale ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, si sia proposto di «responsabilizzare il giudice di merito» in sede di valutazione della remissione degli atti alla Suprema Corte, indirizzando il vaglio «solo al cospetto di questioni di una certa serietà», consentendo di evitare una strumentalizzazione dell’art. 24 bis c.p.p.
Ciò posto in termini generali, la Corte sottolinea che ciò che assume rilievo nel giudizio incidentale è l’ordinanza del giudice remittente; costui, ancorché sollecitato dalle parti, assume il compito di inquadrare la questione, stabilendone i confini, rimettendo al Supremo Consesso, come previsto dalla norma, «gli atti necessari alla risoluzione della questione (…)».
La rilevanza del ruolo svolto dal giudice di merito è deducibile non solo dal dato normativo, ma anche dai primi arresti giurisprudenziali secondo i quali il giudice investito della questione non può meramente limitarsi a prendere atto delle eccezioni di incompetenza sollevate dalle parti e della complessità del procedimento, ma deve articolare il rinvio con una dettagliata disamina delle questioni ravvisate in punto di fatto e di diritto, puntualizzando le ragioni che non gli abbiano consentito di risolvere la questione con gli ordinari strumenti processuali.
4. La Cassazione traccia il perimetro dell’oggetto della propria valutazione
Acclarati dunque i requisiti ai fini della ammissibilità del rinvio (questioni di una certa serietà, dettagliata disamina delle questioni di fatto e di diritto, motivata argomentazione ad opera del giudice di merito) e posto altresì che il secondo comma dell’art. 24 bis c.p.p. apertamente impone al giudice di selezionare gli atti da rimettere alla Corte (atti necessari alla risoluzione della questione), la Seconda Sezione, in applicazione degli esposti principi, ha ritenuto infondate le eccezioni proposte dalle Difese degli imputati, ma non solo.
La Corte ha dichiarato in primo luogo l’inammissibilità delle memorie dei difensori nella parte in cui eccepivano l’incompetenza in favore dell’autorità giudiziaria di Messina o di Siracusa in quanto non prospettate al g.u.p.; in secondo luogo ha affermato la non utilizzabilità degli atti allegati alle rispettive memorie, volti a supportare la competenza in favore dell’autorità giudiziaria di Brescia, dei quali le parti erano venute a conoscenza successivamente alla proposizione delle eccezioni e che pertanto non erano stati sottoposti al vaglio del g.u.p.
I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno evidenziato come tali atti non risultino né essere stati presi in esame né essere stati trasmessi al giudice remittente, con la conseguenza che tali produzioni dirette al giudice di legittimità non possono che ritenersi inammissibili.
In sintesi, può dunque ritenersi come il perimetro dell’oggetto della valutazione ad opera della Corte sia ben tracciato e sia cristallizzato a quanto dedotto, allegato ed eccepito in sede di udienza preliminare e quindi oggetto di vaglio del g.u.p., che assume così un ruolo sempre più significativo nel nostro ordinamento processuale.
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