La responsabilità dei soci per le obbligazioni della società di capitali estinta

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Il presente contributo intende analizzare gli ultimi orientamenti della giurisprudenza sul tema della responsabilità degli ex soci di una società di capitali estinta, a seguito di liquidazione volontaria.

Indice

1. I limiti alla responsabilità dei soci previsto dal legislatore

Il codice post-riforma del 2003 prevede una disciplina ben delineata per gestire il processo di liquidazione ed estinzione delle società di capitali.
Una volta terminata la liquidazione, infatti, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, da cui risulteranno le parti spettanti a ciascuno socio (ovvero azione) nella ripartizione dell’attivo, ai sensi dell’articolo 2492 c.c. Tale bilancio finale deve essere sottoscritto e depositato presso il registro delle imprese, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Successivamente all’iscrizione da parte del registro delle imprese dell’avvenuto deposito, decorrerà un termine di novanta giorni, entro il quale ciascun socio potrà proporre reclamo al tribunale.
Una volta che sia decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio si intende approvato e i liquidatori dovranno (1) procedere alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, se presente, in favore dei soci, e (2) chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
In relazione alla responsabilità dei soci della società estinta nei confronti dei creditori, l’articolo 2495 c.c., al comma 3, prevede che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Prima della riforma del 2003, si riteneva che la società non potesse considerarsi estinta fino a quando non fossero estinti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa. La formulazione post-riforma dell’articolo 2495 ha, invece, chiarito che l’estinzione della società ha effetto al momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Tale disposizione afferma esplicitamente la sussistenza della responsabilità dei soci verso i creditori insoddisfatti; tuttavia, tale responsabilità degli ex soci è limitata a quanto dagli stessi ex soci percepito in base al bilancio finale di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese. Il principio appare chiaro, ma la giurisprudenza è intervenuta in più occasioni sul punto, sostanzialmente contraddicendo tale principio.

2. L’orientamento giurisprudenziale

Sul punto è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale sostenuto anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione [1], secondo il quale qualora permanessero alcuni rapporti giuridici facenti capo alla società, nonostante l’estinzione della stessa, si verificherebbe nei confronti degli ex soci un evento di tipo successorio.
Da tale evento successorio conseguirebbe che il rapporto giuridico facente capo alla società non viene meno, ma lo stesso si trasferirebbe in capo agli ex soci.
A detta della giurisprudenza [2], la limitazione di responsabilità prevista dall’articolo 2495 del codice civile non comporterebbe il venir memo dell’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, siano stati trasferiti ai soci. La giurisprudenza ha, pertanto, affermato la sussistenza dell’interesse ad agire del creditore nei confronti degli ex soci anche nell’ipotesi in cui questi non abbiano goduto di alcuna ripartizione in base al bilancio finale di liquidazione, a dispetto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 2495 c.c.
Secondo tale orientamento, il limite previsto dall’articolo 2495, comma 3, c.c., per cui “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”, non inciderebbe sull’interesse ad agire del creditore, il quale potrebbe avere interesse “a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti[3].
Tale orientamento non appare condivisibile, in quanto sembra affermare un principio di responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni della società, principio contrario alla normativa, anche tributaria, in tema di responsabilità dei soci di società di capitali estinta.

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Note

  1. [1]

    Sentenze del 12 marzo 2013 n. 6070, 6071 e 6072. Successivamente, in senso conforme, Cass. Civ., n. 10337/2021; Cass. Civ., Sez. Un., n. 619/2021; Cass. Civ., n. 29117/2018; Cass. Civ., n. 17243/2018 e Cass. Civ., n. 12953/2017.

  2. [2]

    Da ultimo con Cassazione Civile, Sez. VI, 28 dicembre 2022, n. 37932.

  3. [3]

    Cassazione Civile, Sez. VI, 28 dicembre 2022, n. 37932, dove il creditore agente era l’Agenzia delle Entrate.

Avv. Donato Romano

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