Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) -Scheda di Diritto

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Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) è l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana e rappresenta, sotto quel profilo, l’intera classe forense.
È stato istituito con R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
La disciplina ha subito modificazioni con la Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Il CNF ha sede a Roma presso il Ministero della Giustizia.
L’attuale Presidente, dal 2019, è Maria Masi. 

Indice

1. Le caratteristiche e la struttura del Consiglio Nazionale Forense


Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) è l’istituzione apicale del sistema ordinistico forense ed è composto da membri eletti su base distrettuale, con un mandato di quattro anni.
I componenti sono trentatré, e non possono essere eletti in modalità consecutiva più di due volte, con la finalità di rispettare l’equilibrio tra i generi.
È composto da avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il meccanismo di elezione dei componenti del Consiglio Nazionale Forense si basa sull’elezione da parte dei componenti dei vari Consigli dell’Ordine, riuniti su base distrettuale, a loro volta eletti dagli iscritti all’albo, e integra un sistema elettorale che dovrebbe risultare idoneo a selezionare candidati di profilo, tale da non dare adito a dubbi sulla possibilità di condizionamenti e interferenze nell’esercizio delle funzioni.
Al suo interno il Consiglio Nazionale Forense elegge il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Nazionale Forense uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti sino all’insediamento del Consiglio Nazionale Forense neoeletto. 


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2. Le funzioni


Il Consiglio Nazionale Forense giudica sui ricorsi proposti contro le decisioni disciplinari dei Consigli Distrettuali di Disciplina, pronuncia sui reclami contro i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio del certificato di compiuta pratica.
Al ricorso che viene proposto davanti al Consiglio Nazionale Forense contro i provvedimenti disciplinari non si applica l’articolo 342 del codice di procedura civile sull’atto di appello né il principio di autosufficienza del ricorso.
Il Consiglio Nazionale Forense conserva gli albi e decide dei reclami elettorali, tiene l’albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori, svolge la funzione consultiva nei confronti del Ministero della Giustizia sui progetti di legge e di regolamento relativi alla professione forense e il settore della giustizia, fornisce il parere sullo scioglimento dei Consigli degli Ordini, nomina gli avvocati componenti le Commissioni di Esame di Abilitazione, approva i programmi delle Scuole di Formazione Forensi, propone al Ministero della Giustizia i parametri per la liquidazione dei compensi professionali in casi prestabiliti dalla legge, esprime pareri in relazione alla definizione delle tariffe professionali degli avvocati.

3. Le fondazioni


Il Consiglio Nazionale Forense ha istituito negli anni alcune fondazioni, in particolare:
La Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, con compiti di formazione.
La Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (F.I.I.F.), che si occupa di ricerca e applicazione delle tecnologie alla professione legale, presieduta dal Presidente del CNF e si occupa di sviluppare soluzioni per l’applicazione delle tecnologie all’ambito legale, promuove studi e ricerche nel campo dell’informatica giuridica ma anche la formazione e l’aggiornamento professionale.
La Fondazione dell’Avvocatura Italiana, con compiti relativi alla formazione professionale continua e alla comunicazione.

4. La rappresentanza internazionale


Il Consiglio Nazionale Forense partecipa alla composizione e ai lavori delle istituzioni dell’avvocatura internazionale, essendo membro della Federazione degli Ordini Forensi Europei (FBE) e del Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE). 

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Dott.ssa Concas Alessandra

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