Equo compenso per i professionisti: novità dal CNF (strumento di calcolo scaricabile)

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L’equo compenso è diventato legge.
Con la legge sull’equo compenso (legge 49/2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) dal 20 maggio cambiano alcuni elementi definiti cardine dei rapporti tra professionisti e committenti.
I diretti interessati comprendono sia professionisti collegiati (con ordini o collegi), sia coloro che sono organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).
Una serie di previsioni sono relative ai rapporti economici tra professionisti e committenti “forti”, intendendoli per banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, società partecipate, imprese che abbiano impiegato più di 50 dipendenti e conseguito ricavi superiori ai 10 milioni di euro nell’anno precedente al conferimento dell’incarico professionale (articolo 2, commi 1 e 3, della legge sull’equo compenso), mentre restano escluse le società di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione.
In relazione ai professionisti in rapporto con gli stessi si prevede che il compenso sia adeguato.
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Indice

1. A chi si applica l’equo compenso


La legge si applica a ogni professionista, sia a coloro che siano iscritti a un Ordine, sia a coloro che appartengono alle professioni non regolamentate, ad esempio, gli amministratori di condominio, i tributaristi e i revisori legali.
I primi per determinare un equo compenso si dovranno rivolgere ai parametri indicati nei decreti ministeriali in relazione a ogni singola categoria, i non ordinistici dovranno aspettare che vengano perfezionati i valori ai quali ci si deve rivolgere per la prima volta.
La legge affida questo compito all’ex Ministero dello Sviluppo economico, adesso delle Imprese e del made in Italy.
Esclusivamente gli avvocati potranno contare da subito su parametri appena aggiornati, che sono in vigore dallo scorso mese di ottobre.
Le altre categorie hanno valori molto vecchi, alcuni anche di dieci anni che non prendono in considerazione le competenze innovative.
Al momento dell’approvazione dovrà partire un grande lavoro di riscrittura e aggiornamento dei parametri, affidato agli Ordini e ai ministeri vigilanti, con una revisione a cadenza biennale. 

2. Ritornano le tariffe vincolanti


Il legislatore, in relazione al bisogno di riequilibrare le retribuzioni dei professionisti nei confronti di committenti forti, per mettere alcuni punti fermi in tema di tariffe, che rientrano in gioco, mettendo fine un periodo di liberalizzazione (iniziato nel 2006).
Ritorneranno le tariffe vincolanti per le attività professionali.
A questo proposito, l’articolo 12 della legge sull’equo compenso abroga la norma (articolo 2, comma 1, del Dl 223/2006) che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti.
Il risultato è il ritorno delle tariffe obbligatorie, che verranno determinate dai decreti ministeriali di competenza.
Se un avvocato svolge un’attività professionale per una pubblica amministrazione, l’equo compenso  verrà determinato applicando i parametri previsti dal regolamento contenuto nel Decreto Ministeriale Giustizia 55/2014, come modificato dal Decreto Ministeriale 147/2022.

3. Come verranno determinati gli onorari professionali


Gli onorari professionali dovranno essere determinati in base ad elementi plurimi, come l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni trattate.
La sopra scritta terminologia, propria dell’attività forense, viene estesa a ogni professionista e subirà i necessari adeguamenti.

4. Come si può tutelare il professionista contro le violazioni all’equo compenso


Come si legge su edilportale.com, i professionisti potranno impugnare davanti al Tribunale competente le convenzioni, i contratti, gli esiti delle gare, gli affidamenti, gli elenchi di fiduciari o qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo.
Attraverso l’impugnativa gli stessi possono chiedere l’annullamento degli accordi e la rideterminazione del compenso secondo i Parametri ministeriali.
Al termine del giudizio, al professionista, a parte la differenza tra la somma percepita e l’equo compenso, può essere riconosciuto un indennizzo.


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5. Le sanzioni per i professionisti che violano l’equo compenso


Gli Ordini e i Collegi professionali avranno la possibilità di adottare disposizioni deontologiche rivolte a sanzionare i professionisti che violeranno l’obbligo di pattuire un compenso equo.
Anche i professionisti potranno essere sanzionati, nell’ambito dei contratti da loro predisposti in modo esclusivo, che violano l’obbligo di avvisare i clienti che il compenso per la prestazione professionale deve essere equo.
Questa disposizione non piace a coloro che fanno parte del mondo delle professioni perché si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra le professioni deontologicamente disciplinate e quelle non disciplinate.
Durante l’esame del disegno di legge, il Governo si è impegnato a valutare se eliminare le sanzioni a carico dei professionisti dalla normativa sull’equo compenso.

6. Le pattuizioni che non verranno più tollerate


La legge, agli articoli 3 e seguenti, vieta accordi o clausole squilibrate, che verranno eliminati dal contratto senza che venga interrotto il rapporto professionale.
Non si ammetteranno gli obblighi di anticipazione delle spese, verrà vietato pretendere acconti, prestazioni gratuite, clausole salvo buon fine, prestazioni retribuite a scalare, obblighi di utilizzo a pagamento dei software dei committenti.
Simili pattuizioni verranno considerate nulle, vale a dire, non avranno effetti nei confronti del professionista.

7. La prescrizione e il foro competente


La legge, all’articolo 5 comma 2, in relazione al regime di prescrizione, stabilisce che il diritto del professionista al pagamento del compenso si prescrive a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente.
All’articolo 8 viene uniformato il regime della responsabilità professionale, stabilendo che l’azione per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal professionista si prescrive a decorrere dal giorno del compimento della prestazione.
Il termine resta di dieci anni, però viene modificata la data di decorrenza.
In precedenza si riteneva che la prescrizione dovesse decorrere dal momento nel quale il cliente, se prestatore non qualificato, vale a dire, non esperto della materia, si fosse avveduto dell’errore professionale (Cassazione, sentenza 8703/2016).
A norma dell’articolo 9, se si dovesse verificare una contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio di appartenenza si potranno rivolgere al Tribunale civile, che, a norma degli articoli 3 e 4, utilizzerà i relativi tariffari come parametri ai quali rivolgersi.
A norma dell’articolo 10, viene istituito un Osservatorio nazionale sull’equo compenso, che avrà il compito di segnalare condotte e interpretazioni che ledono l’equità e proporzionalità dei compensi professionali.

8. La guida del CNF


Il 5 maggio scorso sulla Gazzetta ufficiale è stata pubblicata la legge 21 aprile 2023, n. 49, che reca “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.
La legge, voluta da diverse forze politiche, vuole essere la rappresentazione di un processo politico cominciato qualche anno fa, quando il legislatore ha esteso al lavoro dei professionisti politiche adi protezione e sostegno, a partire dalla legge sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (legge n. 81 del 2017).
Il Consiglio Nazionale Forense ha perfezionato e pubblicato in data 15 maggio una scheda illustrativa  sulla legge  49/ 2023 che  i
La legge è in vigore dal 20 maggio e prevede:

  • l’obbligo di compenso equo e proporzionato alla prestazione per le prestazioni professionali svolte nei confronti di grandi imprese, istituti di credito e assicurativi,  e pubblica amministrazione. Sono escluse le imprese con meno di 50 dipendenti o fatturato o risultato di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
  • L’equità dei compensi  stabilita   sulla base di  parametri proposti dagli ordini professionali stessi e avallati dai ministeri competenti con revisione biennale (da notare che ad oggi sono utilizzabili solo i parametri fissati per gli avvocati).

Le clausole che prevedono compensi inferiori risultano nulle. 
Il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla parcella ha funzione di titolo esecutivo amministrativo con forza stragiudiziale dopo 40 giorni di mancata opposizione

Documento illustrativo CNF

CONSIGLIO-NAZIONALE-FORENSE-UFFICIO-STUDI-SCHEDA-INFORMATIVA-DEL-15-MAGGIO-2023-PDF.pdf 507 KB

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9. Le previsioni della legge


Il documento illustra i contenuti della legge ed espone anche alcune considerazioni dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale forense.
Interessante in particolare un’opposta posizione sul tema dei parametri come riproposizione delle tariffe professionali affermata in un recente approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

10. Gli articoli principali


Come si legge sul relativo documento, in relazione alle varie misure  vengono sottolineate quelle s
In base all’articolo 3, sono nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri, nonché quelle che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, o  che impongano l’anticipazione di spese, o che, attribuiscano al committente vantaggi  sproporzionati rispetto alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso.
 L’articolo 4 prevede che  a parte condannare il cliente al pagamento della differenza tra quello che ha corrisposto al professionista e quello che deve in base ai parametri, il  giudice possa disporre anche un indennizzo sino al doppio della differenza  fatto  salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Il giudice può chiedere  al professionista di acquisire il parere di congruità, che costituisce elemento di prova.
 L’articolo 5, comma 3, stabilisce la revisione biennale dei parametri e si tratta di un elemento noto  per la professione forense, perché previsto dall’articolo 13 della legge 247/2012, non scontato per le altre professioni.
L’articolo 5, comma 4, mette in capo ai Consigli nazionali degli ordini professionali la  legittimazione “ad adire l’autorità giudiziaria competente se ravvisino violazioni della disciplina”.
L’articolo 5, comma 5, introduce l’obbligo per i Consigli Nazionali di introdurre specifiche  previsioni deontologiche  per “sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e  proporzionato alla prestazione professionale richiesta”.
Secondo il CNF  questo  può essere anche un valido supporto del professionista che negozia con il “cliente forte”,  costituendo  un valido argomento per sottrarsi a clausole vessatorie o inique.
  Il ruolo dei Consigli Nazionali viene valorizzato dalla possibilità per le imprese di adottare modelli standard di convenzione di concerto con gli stessi e presunti equi sino a prova contraria.
L’articolo 7 prevede un alro canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito  professionale.
In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’articolo14 del Decreto Legislativo n.150/2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio  professionale sulla equa parcella del professionista “costituisce titolo esecutivo, anche per tutte  le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura della quale alla Legge n.241/1990, e se il debitore non propone davanti all’autorità giudiziaria opposizione ai sensi  dell’articolo 281, undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla  notificazione.
L’articolo 8,  stabilisce che “il termine di prescrizione per l’esercizio  dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista”. I
Il Consiglio Nazionale Forense  apprezza  in particolare il vincolo  al rispetto della norma  anche per le pubbliche amministrazioni  che in passato  invece hanno emanato bandi per prestazioni professionali  “a zero compensi” contestati ma  approvati dalla sentenza n. 7442/2021 del Consiglio di Stato.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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