Prescrizione presuntiva: dalle origini dell’istituto

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La prescrizione presuntiva è un istituto del diritto civile secondo il quale, con il passare di un determinato periodo di tempo, un diritto si presume estinto. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali: Formulario commentato del processo civile dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Le origini della prescrizione


La prescrizione è un istituto giuridico relativo agli effetti giuridici del trascorrere del tempo su un determinato procedimento giudiziario, che ha valore sia in campo civile sia in campo penale.
Nell’antica Grecia in Atene esisteva un termine di prescrizione di cinque anni per qualunque reato, ad eccezione di fatti particolari da rinfacciare che prevedevano un termine di prescrizione di un giorno e dei reati contro le norme costituzionali, che non avevano termine di prescrizione. Demostene scrisse che questo termine fu introdotto per controllare l’attività dei soggetti sicofanti.
Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all’estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge (ad esempio non è più possibile incassare un rimborso).
La ratio dell’istituto si può individuare nell’esigenza di sicurezza dei rapporti giuridici.
Nel diritto penale determina l’estinzione di un reato in seguito al trascorrere di un determinato periodo di tempo (ad esempio, non viene più punito un furto o un atto di violenza).
Sotto il profilo della sostanza, l’istituto riflette sia lo scemare dell’interesse dello Stato a punire il relativo comportamento, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo, in seguito al decorso del tempo.
Sotto il profilo processuale, l’istituto è rivolto a tutelare la parte dalla difficoltà, via via crescente nel tempo, a reperire le prove a supporto della propria tesi difensiva. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali: Formulario commentato del processo civile dopo la Riforma Cartabia

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2. La prescrizione nel diritto internazionale


Il diritto internazionale conosce l’imprescrittibilità dei crimini internazionali più gravi, affermata caso per caso dalla giurisprudenza dei principali Tribunali Internazionali.
Quando si è trattato di fissare ex ante l’esatta determinazione di questi reati, all’Assemblea delle Nazioni Unite nell’ottobre 1966 non è c’è stato consenso e il relativo trattato, aperto alla firma nel 1968, è stato ratificato da 55 Stati.
Con la finalità di affermare il principio il Consiglio d’Europa nel 1974 aprì alla firma la Convenzione Europea sull’Imprescrittibilità dei Carimini Contro l’Umanità e dei Crimini di Guerra, entrata in vigore nel 2003 e che attualmente si può applicare agli otto Stati europei che l’hanno ratificata.
Con lo Statuto di Roma e l’ingresso dell’imprescrittibilità nei principi del diritto penale internazionale, si può dire entrato in vigore un testo ricognitivo del diritto consuetudinario chenel frattempo si è consolidato.

3. La ratio della normativa nella prescrizione presuntiva


La ratio della normativa è quella di tutelare il debitore in quei particolari casi nei quali il pagamento di un debito avviene, di solito, senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza.
Ad esempio, i rapporti giuridici legati da profonda fiducia come avvocato e cliente.
Oppure all’ipotesi nella quale, in considerazione del valore esiguo della prestazione, il debitore non conservi la quietanza per lunghi periodi.
In queste ipotesi, passato un breve periodo di tempo si presume che il debito sia stato soddisfatto e  il diritto estinto.
I casi di prescrizione presuntiva sono tassativamente previsti dal codice civile agli articoli 2954, 2955, 2956 e 2961.

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4. I termini della prescrizione presuntiva


Prescrizione presuntiva di sei mesi (art. 2954 c.c.)
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di coloro che danno alloggio con o senza pensione.
 
Prescrizione presuntiva di un anno (art. 2955 c.c.)
Si prescrive in un anno il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore, dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione, degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità, dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio.
   
Prescrizione presuntiva di tre anni (art. 2956 c.c.)
Si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese, dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e compiuta e per il rimborso delle spese correlative, dei notai, per gli atti del loro ministero, degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. 

5. Il caso della restituzione e i rimedi


L’articolo 2961 del codice civile, rubricato “ restituzione dei documenti”, recita:
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
Questo esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell’articolo 2959.
Interpretando l’articolo, lo stesso prevede come determinate figure professionali (cancellieri, arbitri e avvocati) siano esonerati dal rendere conto del contenuto dei fascicoli relativi alle cause trattate, trascorsi tre anni da quando le stesse siano finite.
Questo esonero per gli ufficiali giudiziari è di due anni dagli atti dagli stessi effettuati.

Dott.ssa Concas Alessandra

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