Quando i debiti cadono in prescrizione?

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Anche i debiti hanno dei termini di prescrizione, vale a dire, un periodo di tempo superato il quale  i il creditore perde il diritto al rimborso.
Lo stesso dovrà prestare molta attenzione a questa scadenza, altrimenti correrà il rischio di non vedere ritornare indietro le somme che sveva prestato.
In base a quello che prevede l’Ordinamento Italiano in materia di debiti, il creditore può intimare il pagamento al soggetto insolvente entro dieci anni dalla sottoscrizione del debito.
Si tratta della cosiddetta prescrizione ordinaria che può cambiare in relazione a diverse condizioni.

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Indice

1. La prescrizione dei debiti


La prescrizione ordinaria dei debiti è di dieci anni, se si tratta esclusivamente di un prestito stipulato con un contratto o derivato da atti leciti.
Nel caso nel quale il debito risulta che derivi da un atto illecito, come ad esempio un litigio, la prescrizione viene ridotta a cinque anni.
Il modo per potere comprendere l’inizio della decorrenza dei periodi di prescrizione dei debiti, è relativo al fatto di prendere in considerazione l’articolo 2935 del codice civile, rubricato “decorrenza della prescrizione” che recita: 
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere.
Interpretando l’articolo si può affermare che è necessario fare partire il conteggio dal giorno nel quale il diritto di riscossione del debito può essere fatto valere.
In questo calcolo devono essere considerati i giorni del calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi. 
Secondo la ratio legis, la disposizione in questione è posta con la finalità di dettare una disciplina che assicuri sicurezza e stabilità ai rapporti giuridici.
Questo articolo segna il termine iniziale della prescrizione.
Nel codice del 1865 non si conteneva una norma circa il dies a quo.
Nell’articolo 2120, accanto a cause propriamente sospensive della prescrizione, se ne enunciavano altre che, in effetti, erano impeditine del sorgere della prescrizione.
Nonostante questo, la dottrina, seguita da parte della giurisprudenza, aveva supplito alla lacuna costruendo la teoria dell’actio nondum nata, per la quale si affermava che la prescrizione non si poteva iniziare ogni volta che non era sorta l’azione per tutelare il diritto.
Di conseguenza, d’accordo sull’enunciazione astratta di questo principio, disputava la dottrina sulla necessità di precisare, da un lato, in quale momento si doveva considerare sorta l’azione e, dall’altro, se accanto agli impedimenti legali potevano avere rilevanza per il non iniziarsi della prescrizione, anche i cosiddetti impedimenti di fatto.
L’articolo ha risolto ogni controversia su questi punti, perché se la sua ampia terminologia potrebbe consentire all’interprete di comprendere tra le cause preclusive della tutela del diritto anche quelle dovute a impedimento di fatto, nella relazione al Re Imperatore si precisa che:
l’espressione deve essere intesa in relazione alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto”.
Entrambe le figure coinvolte nel prestito devono prestare attenzione alla prescrizione dei debiti, perché il creditore deve evitare il superamento di questo periodo di tempo per non rischiare che le somme a lui dovute non gli vengano corrisposte.
Lo stesso debitore, in relazione del fatto che la prescrizione di un debito non si può rilevare d’ufficio, deve fare valere in giudizio il suo diritto.
Di conseguenza, si rende necessario che un giudice liberi in modo definitivo il debitore dal pagamento delle somme dovute, attuando la cosiddetta prescrizione estintiva.
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FORMATO CARTACEO

I debiti ereditari dall’apertura della successione

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2. Quando va in prescrizione un debito


In precedenza si è detto che i debiti hanno una prescrizione ordinaria di dieci anni che, però, può variare in considerazione di determinate condizioni.
Questo viene stabilito dalla legge, con le parti che non si possono accordare in modo diverso, pena la nullità del contratto.
Se ci so addentra nel dettaglio, si può notare che ci sono determinate categorie di debiti che presentano dei tempi di prescrizione diversi.
Ad esempio, è prevista una scadenza a cinque anni per gli affitti abitativi, commerciali e così via, le spese condominiali, i crediti dello Stato per le tasse, le bollette telefoniche, le multe, le indennità per cessazione dei rapporti di lavoro, i costi assicurativi, gli interessi sui prestiti o mutui.
La prescrizione si riduce a tre anni, quando i debiti derivano da parcelle dei professionisti e le tasse automobilistiche, mentre è di due anni per le bollette del gas e della luce.
La scadenza di un debito è di un anno per i debiti contratti per abbonamenti vari e rette scolastiche. Gli altri debiti seguono la prescrizione ordinaria.

3. Gli strumenti del creditore


Il creditore che vorrebbe evitare che il suo credito non venga pagato dal debitore può sollecitare l’estinzione dello stesso, utilizzando una richiesta formale di pagamento.
Si tratta, in definitiva, dell’invio di una lettera di ingiunzione o diffida che ha come finalità principale quella di rinnovare la richiesta di pagamento del debito e interrompere la decorrenza della prescrizione debiti.

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