La prescrizione, decorrente dalla notifica, delle cartelle esattoriali

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     Indice

  1. Il caso di specie
  2. La decisione della Corte

1. Il caso di specie

La Corte di Cassazione, con la statuizione 18 ottobre 2022 n. 30718, si è pronunciata su una tematica sorta in seguito alla contestazione di una cartella esattoriale, emessa dopo il passaggio in giudicato di una pronuncia attraverso la quale era stato respinto un ricorso esperito contro un avviso di accertamento, per debiti afferenti una società estinta.

Il contribuente nei primi due gradi di giudizio aveva visto riconosciute le proprie ragioni, sicché sia la CTP che la CTR avevano dichiarato prescritto il credito data la scadenza del termine decennale. A seguito della statuizione del giudice di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione.

Ad avviso della Corte di Cassazione, il diritto alla riscossione di un’imposta, esperito attraverso emissione di cartella di pagamento e basato su un riscontro divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, è sottoposto a termini di prescrizione decennali.

Nel caso in scrutinio, la notifica della cartella di pagamento veniva eseguita nei riguardi della società in data 13.11.2002, il predetto atto aveva natura interruttiva con riferimento alla prescrizione anche nei riguardi  dei soci obbligati. Da quel momento iniziava la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione di anni dieci tuttavia la notificazione della cartella ai soci – non necessaria con riferimento della pretesa, ma fruibile come atto interruttivo – è avvenuta tardivamente.

2. La decisione della Corte

Ad avviso della Corte di Cassazione, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c. – Azione individuale del socio e del terzo -) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito e in quanto tale idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, da quel momento il termine di prescrizione riprende a decorrere e la notifica della cartella non determina anche un effetto sospensivo, poiché, a differenza del pignoramento, non implica l’instaurazione del giudizio di esecuzione.

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Avvocato Rosario Bello

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