Termine per interessato nella convalida misura di prevenzione

Scarica PDF Stampa Allegati

Termine per l’interessato nel giudizio di convalida della misura di prevenzione ex legge 401/1989. Il presente contributo è un estratto del volume: Le misure pre-cautelari: la convalida dell’arresto e del fermo

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n.13664 del 16-02-2024

sentenza-commentata-art.-3-95.pdf 126 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: il termine per l’interessato


Il GIP del Tribunale di Brescia prescriveva ad una persona di comparire personalmente presso la Questura di Brescia per il periodo di anni cinque con decorrenza del termine dalla data di notifica del provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive), in occasione di ogni incontro di una squadra calcistica.
Orbene, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, era dedotto vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, comma 3, I. 401 del 189 e in relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del termine concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa.
In sintesi, si doleva il difensore per essere stato convalidato il provvedimento del Questore in un termine inferiore alle 48 ore dalla richiesta di convalida inoltrata dal PM al GIP. Il presente contributo è un estratto del volume: Le misure pre-cautelari: la convalida dell’arresto e del fermo

FORMATO CARTACEO

Le misure pre-cautelari: la convalida dell’arresto e del fermo

Il presente volume si propone di fare luce sulla disciplina delle c.d. «misure pre-cautelari» dopo le importanti innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia e dall’ulteriore intervento armonizzatore di cui alla Legge 24 maggio 2023, n. 60 (Procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza).Particolare attenzione è dedicata allo svolgimento dell’udienza di convalida e a tutti i risvolti processuali connessi (obblighi della polizia giudiziaria, richiesta del termine a difesa, instaurazione del giudizio direttissimo, scelta di riti alternativi).L’opera è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato, e delle forze di polizia, nella quale non mancano i richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP).Il testo è corredato da chiari schemi di sintesi e richiami giurisprudenziali.PRINCIPALI ARGOMENTI◾ Arresto in flagranza e quasi-flagranza◾ Reati perseguibili a querela◾ Svolgimento dell’udienza di convalida◾ Giudizio direttissimoAGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI◾ D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)◾ Legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. n. 162/2022 (Decreto Nordio)◾ Legge 24 maggio 2023, n. 60 (Procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza)◾ Portale per il deposito degli atti penali (PDP – decreti 4 e 18 luglio 2023)◾ D.D.L. 7 giugno 2023 (Femminicidio)

Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2023

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989, deve essere riconosciuto all’interessato un termine non inferiore a 48 ore per l’esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore (tra le tante: Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015).

3. Conclusioni


Fermo restando che l’art. 6 della legge, 13 dicembre 1989, n. 401 prevede, da un lato, che alle “persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1[1]” (comma secondo), dall’altro, che la “notifica di cui al comma 2 deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento ” (comma secondo-bis), tenuto altresì conto di quanto preveduto anche dal comma 3[2], nella decisione in esame è ivi chiarito che termine deve essere riconosciuto all’interessato per potersi difendere.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, nel giudizio di convalida della misura di prevenzione dell’articolo 6 della legge 401/1989, l’interessato ha diritto a un termine minimo di 48 ore per difendersi, a partire dalla notifica del provvedimento del Questore. 
Ove pertanto questo termine non sia rispettato, ben si potrà contestare siffatta violazione nei modi consentiti dalla normativa vigente.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza sulla tematica procedurale del termine sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Potrebbero interessarti anche:

Note

  1. [1]

    Ai sensi del quale: “1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.

  2. [2]

    Secondo cui: “La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2 ”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento