Marchio: collettivo e certificato

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Il marchio, in diritto, indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato in modo grafico.
In particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione dello stesso, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre e ad essere rappresentato nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.


Per un maggior approfondimento dell’istituto relativo al marchio, consigliamo il seguente volume: Manuale pratico dei marchi e dei brevetti

Indice

1. Il marchio collettivo


I marchi collettivi sono disciplinati dall’articolo 11 del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.).
Il marchio collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico, che deve essere depositato insieme alla relativa domanda.
Il deposito del disciplinare può non essere contemporaneo alla domanda ed essere fatto sino a due mesi dopo lo stesso.
Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza.
I marchi collettivi sono utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, di solito, non li utilizza.
Il titolare può essere qualunque soggetto svolga la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, e nel disciplinare devono essere previsti gli standard qualitativi previsti e i relativi controlli, nonché l’indicazione del soggetto deputato al controllo stesso.
I marchi collettivi possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.
Chiunque lavori nella relativa zona potrà utilizzare la stessa denominazione geografica purché lo faccia in modo conforme alla correttezza professionale.

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2. I marchi di garanzia o certificazione


I marchi di garanzia o certificazione sono un altra tipologia, che hanno la finalità di certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi, come ad esempio la qualità, secondo un regolamento specifico, che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio.
Seguono le regole del marchio in relazione alla novità, liceità e capacità distintiva.
Anche i marchi di garanzia o certificazione hanno una validità settoriale, come classi della Classificazione di Nizza devono essere indicati i prodotti e i servizi che verranno certificati dal titolare del marchio, e territoriale, per una tutela sul territorio dell’Unione Europea, è possibile presentare domanda direttamente sul sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).
Un marchio di garanzia o certificazione italiano può essere utilizzato anche per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi.
Si deve ricordare che il Marchio di Certificazione Europeo non lo consente e il divieto è relativo sia al segno sia al regolamento d’uso.
Nella domanda deve essere indicato il tipo di marchio per il quale si effettua il deposito (marchio di garanzia o certificazione).
La domanda deve essere relativa ai prodotti e ai servizi che verranno certificati dal titolare del marchio e devono essere scelte le classi della Classificazione di Nizza corrispondenti.
Insieme alla domanda deve essere depositato il regolamento d’uso del marchio di garanzia o certificazione, che deve contenere la dichiarazione nella quale il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato, le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare, le condizioni d’uso del marchio di certificazione, le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione.
Il deposito del regolamento d’uso può non essere contemporaneo alla domanda ed essere fatto sino a due mesi dopo il deposito.
Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere comunicata in modo tempestivo  all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza dello stesso.
Il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato.
Ha l’obbligo di essere neutrale in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica, può certificare i prodotti e i servizi che altri utilizzano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione in prima persona.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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