Codice proprietà industriale: ok alle modifiche

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Il 18 luglio 2023 l’Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge presentato dal Governo al Senato e approvato in prima lettura nel maggio 2023, che novella il Codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Il testo si compone di 32 articoli.
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Indice

1. La riforma nel PNRR


La riforma del sistema della proprietà industriale è stata prevista dalla Missione 1 del PNRR e, in particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1). Il PNRR ha indicato quale traguardo da conseguire l’entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell’anno 2023.

2. Divieti


Si integra il disposto dell’art. 14, c. 1, lettera b) del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei a ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’UE, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’UE sono parte.

3. Diritti


Invertendo l’approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i diritti nascenti dall’invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse.

4. UTT


Introduce nel Codice un nuovo art. 65-bis, che consente alle istituzioni universitarie e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

5. Brevetto italiano e europeo


Si modifica l’art. 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. Si prevede che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest’ultimo.

6. Sanzioni


Viene aumentato il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.

7. Ricevibilità domanda brevetto


Si novella la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, consentendo il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

8. Controllo preventivo


Reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l’esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall’altra, l’estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

9. Trattazione ricorsi


Riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.


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10. Deposito domande e istanze


Interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate conformemente al codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all’UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico.

11. Legittimati


Si include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.

12. Termini


Si modifica il termine di presentazione dell’istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, fissandolo ad un anno dalla scadenza del termine non osservato.

13. Membri commissione e tirocinio


Si riduce da 8 a 7 il numero dei componenti della commissione d’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da 18 a 12 mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione.

14. Sequestro


Si abroga il c. 3 dell’art. 129 del Codice, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.

15. Requisiti di validità


Si precisa che con l’esame delle domande per i diritti di proprietà industriale su invenzioni e modelli di utilità è accertata la conformità dell’oggetto della domanda ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all’esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest’ultima si sopprime l’attuale previsione che rinviava a un D.M. la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l’Ufficio verifica che l’assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

16. Qualificazione


Viene qualificata come istanza e non più come domanda l’atto coil quale si chiede l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; si stabilisce che l’oggetto della comunicazione dell’istanza alle parti debba contenere l’avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; si elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell’istanza deve essere allegato “qualsiasi documento presentato dal richiedente”; si disciplina l’ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

17. Diritto di mora


Si modifica l’art. 230, c. 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

18. Bolli


Viene modificata la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.

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