La domanda di brevetto europeo

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Una domanda per un brevetto europeo deve essere sia focalizzata sulla protezione che si richiede, sia non limitare indebitamente la possibile protezione disponibile.

Uno dei principi più importanti da notare è che il termine “invenzione” non è definito in nessuna parte nella Convenzione, né si richiede che la domanda di brevetto definisca quello che è considerato essere l’invenzione contenuta nella materia espressa.

Un brevetto dovrebbe esprimere la materia trattata nella forma di uno o più esempi che includono un’invenzione indefinita, descrivono vantaggi di determinati elementi delle inclusioni e, nelle rivendicazioni più ampie, specificano la materia trattata per la quale è desiderato un monopolio.

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Il brevetto sino alla descrizione specifica

La formulazione della parte introduttiva del brevetto è molto importante nella legge europea sui brevetti.

Di solito si determina determinare se la materia rivendicata offre un vantaggio sull’arte nota considerata più rilevante dell’esaminatore, se la materia trattata della rivendicazione principale soddisfa obiettivi precisati, se la rivendicazione principale include le caratteristiche descritte come essenziali.

Il titolo

All’inizio della descrizione non è più necessario includere il titolo, si preferisce farlo per comodità, ma verrà cancellato nella fase di concessione.

Si richiede esclusivamente che il titolo determini in modo chiaro e conciso la designazione tecnica dell’invenzione.

Il titolo non dovrebbe definire quello che si suppone essere l’invenzione perché non è richiesto quello che potrebbe limitare il campo delle rivendicazioni a questa invenzione o forzare una modifica alle rivendicazione se queste non sono limitate.

Il titolo dovrebbe includere la prima clausola della rivendicazione principale.

Ad esempio, “sensore di tensione” o “metodo per avvertire una tensione” o simili.

Il campo dell’invenzione

Si richiede che la descrizione inizi con lo specificare il campo tecnico relativo all’invenzione, non specificata.

Si suggerisce che questa asserzione sia formulata in modo simile:

“La presente invenzione si riferisce a seguito dalla prima clausola della rivendicazione principale”.

La descrizione dell’arte nota

La formulazione utilizzata per descrivere l’arte nota dovrebbe riflettere quello che viene espresso nell’arte presa in considerazione e non dovrebbe ricavare in modo arbitrario quegli elementi che si possono ritrovare nella domanda di brevetto presentata, perché questo potrebbe spingere l’esaminatore a sollevare un’obiezione.

Non si richiede:

Che la descrizione dell’arte nota sia modificata in modo che rifletta arte nota arrivata all’attenzione del richiedente del brevetto dopo la presentazione della domanda.

Che il documento considerato il più “vicino” alla materia rivendicata sia ricordato nella descrizione

e non si debba menzionare un documento specifico, perché è esclusivamente una preferenza.

I difetti con l’arte nota

È comune indicare dopo la descrizione dell’arte nota i difetti di quest’arte.

Spesso questi difetti sono formulati in modo da focalizzare su un miglioramento offerto dalla relativa invenzione.

L’affermazione di un “difetto” che mira verso caratteristiche della relativa invenzione possono implicare una mancanza di passo inventivo.

Un’altra difficoltà può sorgere con affermazioni di “difetti”tali che la caratteristica menzionata può dovere essere ritenuta essenziale all’”invenzione” della domanda di brevetto.

Se la caratteristica è stata omessa dalla rivendicazione principale, potrebbe sorgere un’obiezione di insufficienza.

Una disposizione spesso ignorata proibisce affermazioni che denigrino i prodotti o metodi di qualsiasi particolare persona, o ditta, diversi dal richiedente, o screditino i meriti o la validità di domande di brevetto o brevetti di qualsiasi persona.

Semplici paragoni con l’arte nota non sono considerati di per sé denigratori.

Se devono essere identificati uno o più difetti con l’arte nota, questo deve essere fatto quando non ci sono dubbi in relazione alla natura del difetto.

Ogni difetto non dovrebbe essere collegato a vantaggi oppure obiettivi della materia rivendicata.

Ogni difetto identificato dovrebbe essere espresso con grande attenzione in modo da non puntare verso una “soluzione” apparentemente offerta dalla materia della domanda di brevetto.

Gli obiettivi

In alcuni Paesi è comune aggiungere dopo la descrizione dell’arte nota uno o più “obiettivi dell’invenzione” o dichiarazioni di miglioramento desiderato dell’arte nota.

 

La Convenzione non richiede queste specificazioni.

Se l’introduzione della descrizione menziona uno o più obiettivi, la rivendicazione più ampia verrà esaminata per determinare se la materia trattata soddisfa gli obiettivi fissati.

Se così non fosse, la domanda potrebbe essere obiettata per insufficienza.

Una dichiarazione di miglioramento desiderato può implicare il fatto che esisteva un desiderio, noto, nell’arte nota di fare quel miglioramento e che il miglioramento fosse scontato.

Se si vuole dichiarare che la materia trattata migliora l’arte nota, questo non dovrebbe essere vincolante all’”invenzione” e dovrebbe essere espresso in termini molto generici non collegati a nessuna arte nota o inconvenienti identificati.

Ad esempio, si potrebbe scrivere:

“la presente invenzione cerca di offrire un sensore di tensione e un metodo per avvertire la tensione migliorati”.

 

Le dichiarazioni di invenzione e vantaggio

Una volta scritto della descrizione dell’arte, dovrebbe essere arrivata una dichiarazione a supporto almeno delle rivendicazioni principali, assicurando, in questo modo, che le stesse siano sostenute dalla descrizione.

Queste affermazioni potrebbero semplicemente copiare la formulazione delle rivendicazioni principali, però nei brevetti europei si preferisce formulare queste dichiarazioni in relazione alle rivendicazioni stesse, anziché ripeterle.

Ad esempio:

“Secondo un aspetto della presente invenzione, è previsto un sensore di tensione come specificato nella rivendicazione 1”.

Il vantaggio di questa formulazione è che di solito non c’è bisogno di modificare le dichiarazioni di invenzione quando vengono modificate le rivendicazioni.

Siccome una rivendicazione non definisce un’invenzione, ma la protezione che si cerca, sarebbe scorretto e potenzialmente pericoloso scrivere.

Ad esempio, “l’invenzione fornisce un prodotto/metodo come specificato nella rivendicazione 1. Meglio usare una formulazione più “remota”, come: “Secondo un aspetto della presente invenzione, è previsto”.

In relazione alle dichiarazioni di vantaggio, ognuna di esse dovrebbe essere attribuita agli elementi che offrono quel vantaggio e non all’invenzione.

Se un vantaggio consegue da quello che si suppone essere l’invenzione alla data di presentazione della domanda, dovrebbe essere espresso nei termini di un vantaggio che potrebbe essere ottenuto con l’invenzione.

Il principio solito è quello di lasciare aperta la possibilità di attribuire qualche altro vantaggio all’invenzione nel caso che venisse ritrovato un documento anteriore che offre lo stesso vantaggio di quello della domanda presentata o nel caso questo vantaggio si dimostrasse inesistente.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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