Green pass: dal 6 agosto le nuove regole. Ecco tutto quello che c’è da sapere

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Con un iter legislativo non privo di difficoltà ed accompagnato da polemiche che non sembrano destinate a sopirsi, il 6 agosto è entrato in vigore il green pass. Successivamente è stato emanato il decreto-legge n. 111/2021, convertito nella legge 24 settembre 2021, n. 133 che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, dell’università e dei trasporti.
>> Leggi l’articolo Green pass: dal 1° settembre nuovi obblighi, vecchi dubbi

Dal 6 agosto bisogna presentare il green pass per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, piscine, centri termali e altri luoghi dove c’è il rischio di assembramento, come cinema, teatri, sale da concerto, stadi o palazzetti sportivi. Il green pass è necessario anche per eventi, convegni e congressi.

Il green pass ora è obbligatorio nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie, e dal 15 ottobre è obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati >> Clicca qui per maggiori informazioni

Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Indice:

Che cos’è il green pass

Il green pass è un documento, rilasciato dal Ministero della Salute, che attesta che il possessore ha avuto il Covid e ne è guarito, oppure si è sottoposto a tampone in tempi recentissimi, ed è risultato negativo al virus, o infine che è stato immunizzato con una o due dosi di uno dei vaccini autorizzati dalle Autorità Sanitarie e dall’Unione Europea. Una sorta di vero e proprio lasciapassare, dunque, pensato per contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2 senza dover rinunciare al ritorno alla normalità.

Tra le esigenze di riaprire le attività economiche e far ripartire un Paese che per molte attività si trova ai limiti dell’irreversibile chiusura, quella di tutelare la salute della collettività, bene primario ed irrinunciabile, ed infine quella di salvaguardare il diritto dei singoli ad auto determinarsi, il Governo, anche a seguito del via libero definitivo dell’Unione Europea, ha ritenuto prevalente l’interesse della collettività optando quindi per l’obbligatorietà del certificato.

Guarda il VIDEO su Green pass e tutto quello che c’è da sapere

Il certificato digitale verde europeo

Contemporaneamente, il Parlamento Europeo ha in seduta plenaria ha approvato il nuovo Regolamento sul Digital Covid Certificate, che dal primo luglio di fatto coincide con il green pass nostrano, e che permette di spostarsi (quasi) liberamente tra i Paesi di area Schengen. Il nuovo Regolamento, come di consueto, è vincolante ed applicabile direttamente in tutti gli Stati membri, senza bisogno di decreti attuativi, ma ciò non vieta ai singoli Paesi, come ha fatto per prima la Francia, ed a seguito anche l’Italia, di ampliare ulteriormente le applicazioni del certificato con leggi ad hoc.

Per non contravvenire ad uno dei pilastri dell’Unione Europea, che è il principio di libera circolazione dei cittadini al proprio interno, il Parlamento ha stabilito che il certificato verde non è da intendersi come una condizione imprescindibile per viaggiare, ma solo come uno strumento di facilitazione, in presenza del quale sarà possibile spostarsi senza dover sottostare ad ulteriori misure sanitarie restrittive quali l’isolamento fiduciario all’ingresso o l’obbligo di ulteriori tamponi. Anche in questo caso, nulla impedisce ai singoli Stati membri di inasprire le condizioni per regolamentare l’accesso, per cui è bene in ogni caso verificare i requisiti richiesti dal singolo Paese di destinazione, prima di mettersi in viaggio.

La prima versione del green pass in Italia, contenuta del decreto riaperture 52/2021, e successivamente integrata dal decreto anticipo riaperture 65/2021, dall’ordinanza del Ministero della Salute 8 maggio 2021 e dal D.L. 44/2021, stabiliva che tra le finalità ci sarebbero state quelle di spostarsi tra le regioni di colore diverso dal bianco in entrata e in uscita, per recarsi in visita nelle RSA e per partecipare a cerimonie e matrimoni.

Tuttavia, le finalità specifiche del certificato non erano stabilite con chiarezza, permanendo una certa confusione anche nella comunicazione istituzionale, e la completa attuazione del provvedimento veniva lasciata all’emanazione di successivi decreti attuativi.

Non solo, ma poiché il Garante per la Protezione dei Dati Personali non veniva consultato in sede di approvazione del passaporto vaccinale, il Governo veniva formalmente ammonito per questa mancata consultazione, che rappresenta non già una mera facoltà, ma un obbligo di legge ogni qualvolta si adottino provvedimenti che impattano sul trattamento dei dati personali e sui diritti e sulle libertà fondamentali dei cittadini in questo ambito.

>> Viaggiare in Italia e all’estero, oltre al Green Pass anche il modulo Plf

Green pass: tutte le regole

Il green pass è costituito da un QR Code, che può essere stampato su carta o in formato digitale sul proprio smartphone, che deve essere esibito per il controllo alle persone autorizzate.
L’unico strumento di verifica del certificato è la app Verifica C19, che dovrebbe consentire solo di rilevare la validità e l’autenticità del certificato, senza informare quali sono i presupposti sulla base dei quali lo stesso è stato rilasciato.

Soggetti che posso chiedere il Green pass 

Gli unici soggetti autorizzati a chiedere l’esibizione del green pass sono:

  • i pubblici ufficiali,
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto in apposito elenco, tenuto – anche in forma telematica – dal prefetto competente per territorio (art. 3, comma 8, legge n. 94/2009, n. 94),
  • i titolari, o loro delegati, delle strutture recettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19,
  • il proprietario o il legittimo detentore, o loro delegati, di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della certificazione verde,
  • i gestori, o loro delegati, delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso della certificazione,
  • dal 15 ottobre, i datori di lavoro sia pubblici che privati,
  • nelle scuole e università, il personale designato al controllo del green pass

Il titolare del trattamento è il Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore, ed è presso di lui che pertanto andranno indirizzati eventuali reclami ed esercitati i propri diritti previsti dal GDPR in materia di trattamento dei dati.

>> Approfondisci il tema nell’articolo Green pass: chi verifica, quali dati e possibili sanzioni

Con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 è stato introdotto l’obbligo del green pass a scuola e nelle università ed è stato stabilito chi è tenuto a controllare. Clicca qui per maggiori informazioni

Dal 15 ottobre, anche i lavoratori dovranno possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Le modalità operative di controllo devono essere definite dai datori di lavoro. Per approfondire il tema del green pass a lavoro leggi l’articolo “Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori: chi controlla e quali sono le sanzioni”

Come si ottiene il Green pass

Il green pass si ottiene in presenza di una di queste tre condizioni, alternative tra loro:

  1. Aver avuto il Covid ed esserne guariti: in questo caso in certificato avrà validità di sei mesi a decorrere dalla data di emissione;
  2. Aver effettuato un tampone rapido o molecolare risultato negativo nelle 48 ore precedenti l’utilizzo del certificato: in questo caso la validità è limitata all’evento per cui viene esibito;
  3. Aver ricevuto almeno una dose di vaccino. In questo caso il pass si ottiene dopo quindici giorni dalla prima dose, o immediatamente dopo la seconda, ed ha validità di nove mesi a partire dalla seconda dose.

Come scaricare il Green pass

Per scaricare il green pass si possono adottare due procedure.

La prima, analogica, richiede la collaborazione del proprio medico di base competente o del farmacista, che aiuteranno tutti coloro che non sono in grado di scaricarsi in autonomia il certificato. Medico, ASL e farmacista saranno di aiuto anche in tutti i casi in cui i cittadini non dovessero ricevere i codici necessari per scaricarsi dal web la certificazione.

In alternativa, è possibile utilizzare le app Immuni e IO (quest’ultima dopo aver passato il vaglio di sicurezza del Garante, che aveva rilevato criticità in merito al trasferimento all’estero di dati, criticità che parrebbero superate), il proprio fascicolo sanitario elettronico, oppure scaricare il pass direttamente dalla piattaforma nazionale www.dgc.gov.it.

Nel caso in cui si scelga la procedura telematica, guidata e molto semplice, dopo il rilascio del green pass verrà inviato un sms o una email da parte del Ministero della Salute (il messaggio arriva solo via sms e email, non attraverso WhatsApp, quindi è necessario prestare attenzione ad eventuali messaggi di phishing, che già circolano in rete) contenente un codice univoco per recuperare e scaricare il proprio green pass (AUTHCODE). Sulla piattaforma nazionale si potrà accedere alla propria posizione utilizzando SPID, il codice univoco AUTHCODE, il codice del certificato di guarigione (NUCG), del tampone molecolare o rapido (CUN o NRFE) unitamente alle ultime otto cifre della propria tessera sanitaria, ovvero ad un documento di identità.

Il pass scaricato in questo modo potrà essere stampato o salvato nella galleria delle immagini per una più rapida consultazione.

Il parere del Garante

Con un primo parere emanato il 23 aprile scorso, il Garante ha mosso le prime serrate critiche all’impianto del green pass prima versione, lamentando in particolare il mancato rispetto del principio di minimizzazione del trattamento (troppe informazioni contenute nel certificato), l’indeterminatezza delle finalità del trattamento, la mancanza di indicazioni delle misure tecniche ed organizzative studiate per la protezione dei dati, in ossequio ai principi di data protection by design e by default, nonché la titolarità dei dati stessi e le autorizzazioni alla loro esibizione e controllo.

Con successivo parere del 9 giugno, pur avendo riscontrato un miglioramento rispetto alle criticità emerse nella prima versione, sono state riscontrate ancora diverse discrepanze rispetto ai principi dettati dal Regolamento per la protezione dei dati personali.

In particolare, la perdurante mancanza della definizione delle finalità del trattamento, cioè per quali circostanze ed in quali occasioni fosse lecito richiedere il green pass, in aperta violazione con l’art. 5.1.b GDPR, indispensabile per garantire i diritti e le libertà dei cittadini, che diversamente potrebbero essere sottoposti ad una sempre crescente limitazione della propria privacy, senza avere chiaro il motivo e senza vedere rispettato il principio di proporzionalità. Anche in questo caso, infatti, è necessario effettuare un bilanciamento tra i vari diritti ed esigenze in gioco (ed in particolare tra il diritto alla riservatezza ed alla protezione dei propri dati, specie di natura sanitaria, dei singoli, da un lato, e la salute pubblica e collettiva dall’altro).

>> Leggi l’articolo Chi verifica e identifica il possessore del green pass? Il Garante risponde

Il Garante ha quindi invocato la presenza di una riserva di legge, peraltro prevista dalla Costituzione, per evitare crescente discrezionalità ed iniziative “fai da te” da parte delle Regioni, ipotesi tutt’altro che remota, basti pensare alla Regione Campania, anch’essa ammonita dal Garante per aver introdotto l’obbligo di certificato verde per accedere ai servizi turistici e alberghieri, ai trasporti ed agli spettacoli.

Anche il Comitato nazionale di bioetica si è espresso nella medesima direzione del Garante, ed in un parere del 30 aprile scorso ha sottolineato il pericolo che le Regioni o i Comuni potessero farsi portatori di iniziative locali, aggravando la discriminazione dei cittadini in base alla provenienza geografica.

Dunque, i paletti posti dall’Authority si possono riassumere come segue:

  1. Riserva di legge per la conversione del decreto in legge e quindi per l’adozione in via definitiva del green pass;
  2. Rispetto del principio di minimizzazione dei dati e del principio di proporzionalità, individuando soglie numeriche nei luoghi al di sopra dei quali si è autorizzati a chiedere il green pass;
  3. Esclusione del green pass per lo svolgimento di attività quotidiane quali accesso a luoghi di lavoro, ristoranti, negozi, chiese, teatri, al fine di garantire i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini;
  4. Previsione di garanzie che evitino la discriminazione di coloro che non possono ricevere il vaccino per motivi clinici;
  5. Indicazione del Titolare del trattamento e delle misure tecniche ed organizzative adottate;
  6. Indicazione di chi è autorizzato a chiedere l’esibizione del green pass e con quale tipo di strumentazione.

Con il primo luglio scorso è entrato in vigore il Certificato digitale verde Europeo, che ad oggi coincide di fatto con il green pass e i nodi posti dal Garante sono stati sciolti, con conseguente via libera all’adozione del certificato, che ha mantenuto le caratteristiche richieste e rispettato i parametri stabiliti dal Regolamento e dalla nostra Costituzione, soddisfacendo i requisiti richiesti dal Garante. Almeno, fino ad oggi.

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Conclusioni

Sembrava che andasse tutto bene, che tutti i nodi fossero finalmente risolti, invece, complice la diffusione della variante Delta e le decisioni più stringenti prese dalla Francia, nei giorni scorsi il governo ha dato una ulteriore stretta alle regole per il green pass, stabilendone, a partire dal 6 agosto prossimo, l’obbligatorietà per l’accesso ai luoghi di ristorazione al chiuso, a palestre, cinema, teatri, musei, stadi e palazzetti per eventi sportivi o concerti.

In pratica, si potrà accedere senza certificato solo ai trasporti locali, ai negozi e supermercati (almeno per il momento).
Con il decreto-legge n. 111/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto, a partire dal 1° settembre 2021, il green pass è obbligatorio anche per personale scolastico, professori e studenti universitari. Il nuovo decreto impone l’obbligo del green pass anche per i trasporti a lunga percorrenza.
>> Leggi l’articolo Green pass scuola e trasporti: tutte le regole dal 1° settembre

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino a fine anno, ed è stato introdotto un prezzo calmierato per l’effettuazione dei tamponi.

Le reazioni a questa nuova stretta non hanno tardato a farsi sentire ed il popolo dei no vax, che ora è diventato dei no pass è immediatamente insorto.

Pur senza dirlo specificamente, il nuovo decreto stabilisce di fatto una sorta di obbligo vaccinale: chi non ha avuto il Covid, infatti, a meno di non volersi sottoporre a tampone ogni volta che desidera entrare in un cinema o cenare al ristorante in una sera di pioggia, dovrà obbligatoriamente sottoporsi al vaccino, ed infatti i resultati si sono immediatamente riscontrati: poche ore dopo il decreto del Governo, le prenotazioni del vaccino sono balzate di una percentuale compresa tra il 15 ed il 200% a seconda delle regioni.

Da molte parti si è gridato all’attentato alla Costituzione, in particolare citando l’art. 32, secondo cui nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge, ma altresì il diritto alla salute deve essere tutelato sia come diritto individuale sia come interesse di tutta la collettività.

Parafrasando un detto comune secondo cui la propria libertà finisce dove inizia quella degli altri, è chiaro che ciascuno sia libero di agire o non agire per sé stesso secondo coscienza, ma la nostra legge fondamentale, così come il GDPR per quanto riguarda l’aspetto del trattamento dei dati personali, prevede la possibilità di limitare parzialmente le libertà fondamentali a vantaggio di interessi collettivi costituzionalmente rilevanti.

Si tratta del principio di bilanciamento tra interessi confliggenti, che, unitamente al principio di ragionevolezza e proporzionalità del beneficio in rapporto alla limitazione, può portare a scelte solo in apparenza in conflitto con i diritti fondamentali. Tanto più che comunque il green pass offre una alternativa che, per quanto scomoda, permette ai contrari ad oltranza di evitare di sottoporsi al vaccino.

Quello che resta da vedere, in pratica, sarà l’effettiva applicazione delle regole. Nonostante le multe salate previste per chi non rispetterà le norme (dai 400 ai 1000 euro), sia a carico dei cittadini, sia delle strutture che dovrebbero essere incaricate di effettuare i controlli, potrebbe essere non del tutto evidente che le dovute verifiche vengano effettivamente svolte da chi di dovere.

Lo scopriremo solo vivendo, cantava Battisti, e credo non ci resti che aspettare di vedere l’evolversi di questa bizzarra estate 2021 che prosegue più che mai all’insegna dell’incertezza.

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Avv. Luisa Di Giacomo

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