Green pass scuola e trasporti: decreto convertito in legge

Redazione 04/10/21
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Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 che introduceva misure urgenti, a partire dal 1° settembre 2021, per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, dell’università e dei trasporti, è stato convertito nella legge 24 settembre 2021, n. 133. I professori e gli studenti per entrare in classe devono avere il green pass. Per quanto riguarda i trasporti, il green pass è richiesto per i mezzi (treni, pullman e traghetti) a lunga percorrenza.

Professori e studenti universitari con il green pass

Come si legge nel decreto-legge, ora convertito nella legge n. 133/2021, nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica dell’università e della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado è svolta in presenza.
Tale disposizione è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
  • è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere ed esibire il green pass.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
A differenza degli altri lavoratori pubblici e privati, per gli insegnanti viene mantenuta la possibilità della sospensione dal lavoro. >> Leggi l’articolo “Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori: chi controlla e quali sono le sanzioni

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Sul tema dei controlli del green pass, sanzioni e responsabilità, consigliamo il
CORSO online
“L’estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro pubblico e privato (D.L. n. 127/2021)”
Venerdì 15 ottobre 2021


Leggi anche


Trasporti

Dal 1° settembre sono state introdotte nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto.
In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

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