Green pass: in quali sanzioni si può incorrere?

Redazione 26/08/21
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Con un iter legislativo non privo di difficoltà ed accompagnato da polemiche che non sembrano destinate a sopirsi, il 6 agosto è entrato in vigore il green passAl momento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il decreto-legge n. 111/2021 che introduce misure urgenti, a partire dal 1° settembre 2021, per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, dell’università e dei trasporti.

Occorre quindi presentare il green pass per accedere a ristoranti al chiusopalestrepiscinecentri termali e altri luoghi dove c’è il rischio di assembramento, come cinemateatrisale da concertostadi o palazzetti sportivi. Il green pass è necessario anche per eventi, convegni e congressi.

In quali sanzioni si incorre in caso di mancato green pass o dichiarazione del falso.

Green pass e sanzioni

Nei confronti di chi non è provvisto di valida certificazione e acceda comunque nei locali e/o attività in cui essa è obbligatoria, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro. Analoga sanzione può essere elevata nei confronti dell’esercente, il cui esercizio, peraltro, qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrebbe essere chiuso da uno a tre giorni.

Green pass e dichiarazione del falso

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In caso di contraffazione o alterazione della certificazione verde si incorre nel reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), un reato contro la fede pubblica, procedibile d’ufficio che punisce chi forma in tutto o in parte un atto falso ovvero altera un atto vero.

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