Green pass: dal 1° settembre nuovi obblighi, vecchi dubbi

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Da mercoledì 1° settembre 2021 entra in vigore quella che è già stata battezzata “fase due” del green pass che somma l’obbligo di esibire il documento per accedere a gran parte delle attività al chiuso, quali ristoranti, palestre, cinema, mostre, sagre, centri culturali e sociali, piscine e centri termali al chiuso, eventi, convegni e congressi, ciò che era stato promesso dal Governo Draghi con il decreto del 6 agosto, ovvero l’estensione del pass a scuole, università e trasporti.

Dopo la guida completa al green pass, vediamo le ultime novità in vigore dal 1° settembre.

     Indice:

I nuovi obblighi: trasporti, scuola, università

Ormai abbiamo imparato come si ottiene, quanto dura e per che cosa ci è servito finora il certificato verde, ma dobbiamo prepararci a tirare fuori il nostro QR Code, cartaceo o telematico, anche per prendere treni, aerei e trasporti e per poter tornare tra i banchi di scuola o dell’università.

In ambito trasporti, il green pass diventa obbligatorio:

  • per utilizzare tutti i treni ad alta velocità,
  • per imbarcarsi su navi e traghetti,
  • per prendere aerei con tratta nazionale (dal momento che per i voli internazionali era già obbligatorio a partire dal primo luglio, anche se si chiamava European Green Certificate).

Il certificato verde non sarà invece richiesto sui trasporti locali quali metropolitane, tram, autobus di linea, e nemmeno sui traghetti che effettuino tratte locali, quali ad esempio quelli che collegano l’Isola d’Elba alla terraferma, la Sardegna con Maddalena, Carloforte ed altre isole appartenenti alla stessa regione ed anche i collegamenti marittimi dello stretto di Messina, che, pur se interregionali, beneficiano della medesima esenzione.

Continuano ed essere esenti dall’obbligo di green pass:

  • i minori di dodici anni
  • le persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute. L’esenzione dal green pass per chi non può fare il vaccino deve essere debitamente dimostrata con documentazione fornita dall’ASL e mostrata al personale incaricato di controllare la presenza del pass stesso.

Per quanto riguarda le scuole e le università, tutto il personale docente dovrà essere in possesso di green pass, con le medesime esenzioni di cui si è dato atto poco sopra, ma se per gli studenti fino alle scuole secondarie superiori non sarà richiesto alcun certificato (permanendo comunque l’obbligo di mascherina per le lezioni in presenza), gli studenti universitari che vogliano seguire le lezioni e sostenere gli esami dovranno essere in possesso del QR Code per green pass.

>> Scopri tutte le novità sul green pass

Sospensione per il personale docente senza green pass

Rilevante è la disposizione che prevede, per il personale docente non in possesso di regolare green pass, la sospensione dalla mansione lavorativa e dallo stipendio a partire dal quinto giorno di assenza che verrà considerata ingiustificata. >> Leggi l’articolo Obbligo green pass per insegnanti e studenti: per il TAR il ricorso è inammissibile

La sospensione dalla mansione e dallo stipendio in caso di lavoratori non in possesso della certificazione verde è stata recentemente sancita da diverse pronunce di merito (Tribunali di Modena, 23 luglio 2021, Verona, 24 maggio 2021, Belluno, 19 marzo 2021, Roma 31 agosto 2021) e sostanzialmente confermata dalla Corte Europea per i diritti dell’Uomo, che ha ritenuto legittimo e non lesivo dei diritti umani sospendere da mansioni lavorative e retribuzione i lavoratori che rifiutano vaccini ed obbligo di green pass (la sentenza è stata pronunciata su ricorso da parte di vigili del fuoco francesi, e dunque riguarda la legislazione della Francia, ma siccome le nostre norme nazionali ricalcano piuttosto da vicino quelle francesi, non pare ci si possa aspettare orientamenti giurisprudenziali differenti).

Chi dovrà effettuare le verifiche?

La verifica del green pass, sotto forma di QR Code, da effettuarsi con scansione mediante l’app Verifica C19 (strumento ritenuto idoneo dal Garante per la Protezione dei Dati Personali a garantire da un lato la validità della certificazione e dall’altro la protezione dei dati personali degli interessati, in conformità con i principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al principio di minimizzazione) verrà effettuato sui mezzi di trasporto dai singoli vettori ed in particolare da loro incaricati, debitamente istruiti ed autorizzati.

Per il personale scolastico, invece, il controllo della misura è affidato ai dirigenti scolastici ed ai responsabili dei servizi ed è stata predisposta una piattaforma automatizzata per il controllo dei green pass collegata al data base nazionale.

È di oggi il parere 9694010 del Garante per la Protezione dei dati personali che si esprime favorevolmente sull’utilizzo di tale piattaforma, che rispetta i requisiti privacy previsti dal Reg. UE 679/2016 relativamente al principio di minimizzazione dei dati, alla sicurezza degli stessi ed al personale autorizzato ad effettuare la verifica.
>> Approfondisci il tema nell’articolo Green pass: chi verifica, quali dati e possibili sanzioni

Quali dati vengono comunicati nel QR Code?

Il soggetto verificatore vedrà solamente il nome e il cognome del soggetto che presenta il pass e una spunta verde in caso di validità del certificato, o una croce rossa nel caso di certificato non valido perché scaduto.

Non sono indicati altri dati, in particolare non vengono fornite informazioni circa le condizioni sulla base delle quali il pass è stato rilasciato o altre generalità riferite all’interessato.

Nessun dato viene registrato o memorizzato.

Quali sono le sanzioni?

Non cambiano le multe per chi non rispetterà l’obbligo di green pass, che si traducono in sanzioni amministrative che spaziano dai 400,00 ai 1.000,00 euro, oltre alla sanzione, ben più grave, della sospensione dal lavoro e dallo stipendio nel caso degli insegnanti.

I docenti senza certificato, infatti, non saranno ammessi in aula e verranno considerati assenti non giustificati. Dopo cinque giorni di assenza, scatterà la sospensione dalla retribuzione e la reintegra potrà avvenire solo regolarizzando la propria posizione (cioè esibendo un valido green pass).

L’accesso ai trasporti dovrà essere negato a chi non sarà in possesso della documentazione, così come l’accesso in ateneo agli studenti universitari, sia per seguire le lezioni, sia per sostenere gli esami in presenza.

I controlli sono demandati ai presidi ed ai singoli vettori per i trasporti.


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Avv. Luisa Di Giacomo

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