Decreto P.A. (44/2023): nuovo limite uso delle graduatorie

Paolo Martini 31/08/23
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Il 22 aprile 2023, il Governo ha approvato il nuovo Decreto legge n. 44 titolato “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” (già convertito mediante la Legge 21 giugno 2023, n. 74).
Il provvedimento è denso di novità: ad esempio la possibilità di stabilizzazioni negli Enti Locali e nelle Regioni fino al 31/12/2026 (art. 3) e la possibilità di concorsi per apprendistato e successiva assunzione di neo-laureati presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 3-ter).
Tuttavia una disposizione introdotta dall’art. 1-bis a novella dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001, suscita non poche perplessità.
Il testo è il seguente.
Art. 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale)
 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 35:
1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma”;
2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi.
In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.
Si apprende che:
“[…] tale disposizione è finalizzata a garantire una migliore qualità del personale assunto, e ciò in considerazione del fatto che i candidati collocati in graduatoria in una posizione rientrante nella quota introdotta corrisponde a quelli che hanno conseguito una valutazione finale più vicina al punteggio conseguito dai vincitori del concorso. Si tratta di una misura che va letta in un’ottica di sistema nel quale gli altri fattori da valutare sono la rapidità delle nuove procedure concorsuali (massimo 180 giorni, così come previsto nel regolamento di modifica al dPR n. 487 del 1994, recentemente approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri), frequenti (il turn over annuale medio è di circa 150.000 unità) e digitalizzate”[1].
Risulta opportuno chiarire fin da subito che la disposizione riguarda le graduatorie dei concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge[2] (ossia dopo il 22/06/2023).
Di seguito le perplessità in merito.
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Indice

1. La montagna che partorisce un topolino. La sussistenza di una graduatoria e la sua inutilizzabilità


La disposizione non esclude la formazione di una graduatoria.
Questa circostanza è confermata, oltre che dalla lettura di buona parte degli interpreti (ad esempio IlPersonale.it[3]) anche dal testo stesso, che al c. 1, lett. a), menziona la graduatoria medesima. Pertanto una graduatoria verrà formata. E tuttavia non potrà essere utilizzata.
Viene dato adito inoltre ad un ulteriore dubbio: al secondo periodo del punto 2 già citato, si fa presente che: “In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.
Ad avviso di chi scrive si rende necessario un chiarimento: nel caso in cui un idoneo all’assunzione rinunciasse all’immissione in ruolo, l’Amministrazione potrebbe scorrere un posto ulteriore rispetto al fissato limite del venti per cento? Se sì, si comprende l’utilità della disposizione: ossia nel caso in cui le rinunce erodessero la quota assumibile di idonei, si potrebbe fare ricorso ai nominativi disponibili. Confermando ulteriormente la necessità dell’esistenza di una graduatoria ma al contempo la sua – in buona parte (80%) – inutilizzabilità.
Se invece del secondo periodo si valorizza maggiormente la parte finale (“nei limiti di cui al quarto periodo”), la disposizione ammetterebbe una procedura già esistente ed automatica, ovvero il normale scorrimento di una graduatoria. E tuttavia rimarcherebbe il limite del venti per cento, rendendo potenzialmente un concorso inutile in tutto o in parte, nel caso in cui (non raro attualmente) le rinunce superino non solo il numero degli idonei, ma intacchi anche quello dei vincitori.


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2. L’intervento a gamba tesa del legislatore rispetto alla funzione della Commissione di concorso


Se la ratio della norma è quella dichiarata nella nota del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 1187/2023, il Governo avrebbe deciso di limitare fortemente il numero degli idonei all’assunzione “in considerazione del fatto che i candidati collocati in graduatoria in una posizione rientrante nella quota introdotta corrisponde a quelli che hanno conseguito una valutazione finale più vicina al punteggio conseguito dai vincitori del concorso”.
Tuttavia questa sarebbe una pesante ingerenza nel lavoro delle Commissioni di concorso oltreché una dichiarazione di sfiducia a priori nei loro confronti: è infatti l’attività di queste che stabilisce quali candidati potranno superare il concorso e, al termine, essere considerati idonei, secondo la gradazione del punteggio conseguito. In parole povere la Commissione, al termine della propria attività, indicherà quali sono i candidati che potranno accedere all’Amministrazione nel profilo bandito, ricordando che l’ultimo dei candidati inseriti nella graduatoria avrà comunque ricevuto un punteggio migliore del primo degli esclusi.
Inoltre non è detto che fra il primo classificato e l’ultimo intercorra una forbice di punteggi notevole: in molti concorsi (specie quelli che vedono numerosi candidati) si può osservare come un punto di differenza tra un candidato e un altro possa dare come risultato anche decine o centinaia di posizioni di distanza.
Il sistema risultante dalla nuova norma potrebbe spingere le Commissioni ad escludere il minimo numero possibile di candidati, in modo da creare graduatorie di centinaia di nominativi, solo per avere un numero sufficiente di soggetti assumibili.
Infatti la norma non lega il numero dei potenziali idonei ai posti messi a bando, in quanto il limite percentuale non fa riferimento ai candidati vincitori, bensì a quelli successivi all’ultimo dei posti banditi.
Quindi le future Commissioni, per poter garantire un margine di una ventina di potenziali idonei, potrebbero decidere di ammettere in graduatoria cento aspiranti. Con costi altissimi in termini di svolgimento e correzione prove, aspettative dei candidati e potenziali contenziosi.

3. Il contesto odierno e la spinta all’inefficienza


Che negli ultimi tempi i candidati ai concorsi pubblici rinuncino poi all’assunzione è noto a molti[4]. Quantomeno è attualità di tutta evidenza per gli Uffici del Personale delle Amministrazioni, che a fronte delle risorse e del tempo impiegate per l’espletamento delle procedure selettive, si ritrovano poi con pochi candidati che accettano l’immissione in ruolo e la conseguente necessità di ribandire il concorso.
Senza contare che le graduatorie, se ben bilanciate, possono costituire un valido elemento su cui basare la pianificazione delle assunzioni e le previsioni in merito al rafforzamento del personale: se infatti prima del concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 80/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”, che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte  le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali – più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).
Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formatasi (D.l. 146/2021; D.l. 95/2012).
Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per una generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con … concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamante. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione.
 Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni.

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Note

  1. [1]

    la dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it https://www.neopa.it/news/personale/2023-06/limite-alluso-delle-graduatorie-non-retroattivo , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1187 del 16/06/2023.

  2. [2]

    https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/personale-tetto-20percento-idonei-solo-i-concorsi-il-22-giugno-AEeTfqsD ; viene citata la nota del Ministero della Funzione Pubblica n. 1187/2023.

  3. [3]

    Le principali novità del d.l. n. 44/2023, convertito con legge n. 74 del 2023 (in vigore dal 22 giugno 2023)

  4. [4]

    si vedano per esempio: https://thewam.net/concorsi-pubblici-rinunce-ripescaggio/ ; https://www.agi.it/cronaca/news/2022-09-13/vincitori-concorso-rinunciano-posto-fisso-18062353/ ; https://www.romatoday.it/politica/concorso-comune-roma-fuga-assunzioni.html ; https://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_bianca/concorsi_pubblici_statali_flop_rinunce_lavoro_cosa_sappiamo-7238829.html

Paolo Martini

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