Cassazione: la PEC non garantisce il contenuto del suo allegato

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Secondo la Corte di Cassazione, la posta elettronica certificata (PEC) dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, non garantisce il contenuto del documento allegato.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n.10091 del 15-04-2024

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Indice

1. Che cos’è la PEC


PEC è l’acronimo di Posta Elettronica Certificata.
La PEC, in Italia, è un tipo particolare di posta elettronicache permette di dare al contenuto dello scritto lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo in questo modo la prova dell’invio e della consegna.
L’indirizzo PEC delle imprese e dei professionisti si può rintracciare gratuitamente online attraverso il registro pubblico INI-PEC.
Nonostante sia una particolarità italiana, dal 2018 sono state avviate attività governative per rendere la PEC conforme allo standard dell’Unione Europea.
A partire dal 2024, alla PEC si sostituisce lo standard europeo Registered Electronic Mail che prevede l’autenticazione a due fattori e la certificazione dell’identità del mittente e del destinatario con lo SPID o la carta d’identità elettronica.

2. I fatti in causa: il contenuto dell’allegato


Con decreto depositato il 2/10/2018 il Tribunale di Cagliari ha respinto l’opposizione ex art. 98 legge fallimentare proposta da Gieffe Srl contro il decreto con il quale il G.D. del fallimento. Bricosarda Srl aveva respinto la sua domanda di insinuazione del credito dell’importo di Euro 231.540,70, richiesto a titoli di canoni di affitto di azienda dei quali al contratto sottoscritto tra le parti.
Il Tribunale ha condiviso l’impostazione del G.D., ritenendo il contratto di affitto d’azienda in oggetto non opponibile alla procedura perché privo di data certa.
In particolare, ha osservato che, anche potendo costituire un significativo elemento di prova della data certa la PEC datata 21/01/2013 con la quale la società I Gabbiani Immobiliare (poi fusa in Gieffe Srl) aveva chiesto il pagamento dei canoni insoluti imputandoli al contratto.
Questo documento non era dotato di data certa, essendoci esclusivamente la prova che, in data 21/01/2013, la ricorrente aveva inviato una PEC alla Bricosarda, ma non anche che il documento allegato alla PEC fosse la nota prodotta.
Il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che l’opponente avrebbe dovuto riprodurre il documento in formato elettronico, in modo da potere verificare se allegata alla PEC ci fosse la comunicazione prodotta.
Analoga conclusione doveva essere estesa alla nota del 15/10/2012, la quale non conteneva nessun rinvio al contratto, né al suo contenuto, ma esclusivamente alle fatture emesse e non pagate.
Contro il decreto la GIEGGE Srl ha proposto Ricorso per Cassazione Gieffe Srl, affidandolo a quattro motivi.

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3. La decisione della Suprema Corte di Cassazione


La Sezione Prima civile della Cassazione nell’ordinanza n. 10091 del 15 aprile 2024, confermando una linea giurisprudenziale delineata in precedenti decisioni (Cass. n. 32165/2023 e Cass. n. 34755/2023), ha ribadito il principio secondo il quale a posta elettronica certificata (PEC) dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, però non garantisce il contenuto del documento allegato.
La Suprema Corte ha chiarito che, nonostante la PEC certifichi data, ora e formato di spedizione di un messaggio, i dettagli non sono on grado di garantire l’autenticità o l’integrità dei file trasmessi con la stessa.
Ad esempio, un file allegato a una PEC potrebbe contenere informazioni false o provenire da terze parti.
In questi casi, la certificazione della PEC non verifica e non conferma la veridicità o la pertinenza del contenuto del documento allegato.
L’autenticità e la completezza dei documenti, viene garantita attraverso l’utilizzo della firma digitale, la quale attesta sia la provenienza del documento, sia la sua integrità, rafforzando la sicurezza e la validità legale del documento in caso di opponibilità a terzi.
I Supremi Giudici hanno anche specificato che la semplice menzione di un documento in un altro non conferisce in modo automatico allo stesso documento una data certa, se non viene fornita  una prova contestuale della sua esistenza e integrità.
Questo principio è fondamentale quando documenti importanti, come contratti o mandati professionali, sono menzionati in altri atti legali senza essere allegati o verificati.
Come si legge su misterlex,it, a questo proposito:
La PEC si conferma uno strumento efficace per garantire la trasmissione certificata di messaggi.
I professionisti del diritto devono stare attenti a non presumere una verifica automatica del contenuto dei documenti allegati, se gli stessi non siano protetti e certificati in modo adeguato attraverso la firma digitale.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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