L’ascolto del minorenne: cosa cambia con la riforma Cartabia

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Il minorenne ha il diritto di esprimere la propria opinione.
Lo sancisce a livello europeo l’articolo 21 del Regolamento UE 1111 del 2019.
Allo stesso modo è stabilito il dovere del Giudice di tenerne conto (comma 2).
Nonostante questo, sempre come stabilisce il sopra menzionato Regolamento UE, il legislatore europeo lascia “al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell’audizione”.
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Indice

1. La disciplina della Riforma Cartabia


La discrezionalità relativa all’ascolto del minorenne è stata esercitata nella Riforma Cartabia che lo disciplina agli articoli 473bis comma 4 e 473bis comma 5 del codice di procedura civile.
In modo particolare, l’articolo 473bis 4 del codice di procedura civile, determina i casi dell’ascolto del minorenne, l’articolo 473bis 5 del codice di procedura civile determina le modalità dell’ascolto.
L’articolo 473bis 4 comma 1 del codice di procedura civile prevede che il minorenne che ha compiuto dodici anni e anche di età inferiore che sia capace di discernimento viene ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti a lui relativi, se dovesse essere necessario con l’assistenza di un esperto o di un altro ausiliario. (Relazione illustrativa D.L 149/22).
Il magistrato può attuare il cosiddetto ascolto diretto, portando avanti l’ascolto del minorenne, oppure, può attuare il cosiddetto ascolto assistito, avvalendosi dell’aiuto di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.
La delega all’ascolto, che viene conferita dal giudice a un soggetto terzo è esclusa “stante la delicatezza dei temi sui quali lo stesso si deve esprimere.
Lo stesso comma, ultima frase, dispone che le opinioni del minorenne debbano essere prese in considerazione, in relazione alla sua età conto e del suo grado di maturità.
Il legislatore in questo frangente ha voluto tutelare l’autodeterminazione e la personalità del minorenne, designa il patrimonio individuale del singolo che, a sua volta, non esclusivamente nelle capacità e inclinazioni naturali ma anche nelle aspettative del minorenne (Rel. Ill.)
I casi di esclusione tipizzata dell’audizione del minorenne sono elencati nel comma 2 dell’articolo 473Bis 4 del codice di procedura civile.


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2. In quali casi il giudice non ascolterà il minorenne


Il giudice non ascolterà il minorenne quando l’ascolto è in contrasto con il suo interesse del minore, quando l’ascolto risulta essere in modo evidente superfluo, esiste un’ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minorenne, lo stesso manifesta la volontà di non essere ascoltato.
Nei casi di accordo tra genitori in relazione all’affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto esclusivamente se dovesse essere necessario, (art. 473bis 4. terzo comma, c.p.c.).
L’articolo 473bis 5 del codice di procedura civile, come sopra scritto disciplina le modalità dell’ascolto.
L’articolo in questione, detta principalmente una serie di garanzie e accorgimenti a tutela del minorenne.
Il giudice fisserà l’udienza avendo con considerazione  quali siano gli impegni scolastici del minorenne, l’udienza verrà tenuta dove sia possibile in locali idonei e adeguati all’età dello stesso, anche fuori dal Tribunale, il giudice esporrà la natura del procedimento e gli effetti dell’ascolto, avendo considerazione all’età e della maturità minorenne.
Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica quali siano gli argomenti oggetto dell’adempimento, a coloro che esercitano la  responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i  quali possono  proporre  argomenti  e  temi  di   approfondimento   e,   su autorizzazione del giudice, può partecipare all’ascolto.(art. 473Bis 5 comma 3 c.p.c.)
L’ultimo comma dell’articolo 473Bis 5 del codice di procedura civile, prevede che venga effettuata la registrazione audiovisiva dell’ascolto.
Se per motivi tecnici non dovesse essere possibile procedere alla registrazione, il processo verbale dell’ascolto deve descrivere in modo dettagliato il comportamento del minorenne.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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