La bigenitorialità è un diritto del minorenne e un dovere dei genitori.
E’ il diritto dello stesso a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche se dovessero essere separati o divorziati.
Indice
1. Il principio della bigenitorialità
Il principio di bigenitorialità è una presunzione legale in base alla quale si ritiene che un bambino sia detentore del diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso gli stessi siano separati o divorziati, quando non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio.
Il diritto si basa, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per il quale non può e non deve essere condizionato da una separazione.
Su di lui non si può fare ricadere la responsabilità di determinate scelte di separazione dei genitori.
Il concetto di bigenitorialità o di genitorialità condivisa esiste da tempo in diverse discipline, ma per molto tempo veniva utilizzato prevalentemente in relazione alle famiglie unite.
Dopo la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia tenutasi a New York nel 1998, si è diffuso sempre di più il concetto che un bambino ha diritto di avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se loro si separano.
Mentre questo principio prendeva piede, il concetto di bigenitorialità è stato esteso anche alla famiglia separata.
In relazione all’Italia, il principio della bigenitorialità fu introdotto con la legge 54/2006.
Secondo la Corte Europea per i Diritti dell’Uuomo l’Italia non ha predisposto un sistema giuridico (e amministrativo) adeguato per garantire questo principio.
Anche se il principio sia stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza 28723/2020, la stessa Cassazione, con Sentenza del 24 marzo 2022, ha sancito che il diritto alla bigenitorialità è sempre subordinato a quello del benessere del minorenne e, non esiste obbligo di darvi corso.
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2. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la legge n. 176/1991
La Convenzione di New York del 1989 è di fondamentale importanza perché rappresenta un Trattato sui diritti umani che stabilisce i diritti civili, politici, economici, sociali, sanitari e culturali dei bambini.
E’stata ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 176/1991 che all’articolo 18, riportando dispone che:
Gli Stati faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune nei confronti dei figli e che tutto debba essere portato avanti nell’ottica dell’interesse preminente del fanciullo.
Gli Stati, al fine di garantire e promuovere i diritti enunciati, accordano aiuti appropriati a genitori e tutori legali affinché essi possano esercitare le proprie responsabilità. Tali aiuti si sostanziano nella creazione di istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
La Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 e la Legge n. 176/1991 rappresentano due pilastri del cammino verso il riconoscimento dei diritti dei minorenni.
3. Affido condiviso e bigenitorialità
Con la finalità di tutelare il superiore interesse del minorenne, deve essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, vale a dire, garantire la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio, in modo che possa instaurare solide relazioni affettive con entrambi, i quali, da parte loro, hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, con la Ordinanza del 08/04/2019, n.9764, richiamando, a questo fine, i principi sanciti a tutela dei minorenni da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, soffermandosi, in modo particolare, sul caso Solarino c. Italia.
La vicenda traeva origine da un provvedimento del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emesso all’esito di una procedura di separazione, che vedeva contrapposti due coniugi con figlia minorenne a carico.
L’adito Tribunale disponeva l’affido congiunto della minorenne, con collocamento presso la madre, stabilendo, anche, che il padre la potesse vedere e tenerla con sé a fine settimana alterni, vale a dire, ogni quindici giorni.