Minorenni in viaggio senza accompagnatore: età e regole

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I minorenni sono sottoposti alla tutela dei genitori o dei tutori, che si devono sostituire a loro sino a quando raggiungeranno la maggiore età.
Dal giorno della nascita sino al compimento dei 18 anni, i minorenni affrontano diverse tappe di sviluppo e di crescita che permettono loro di acquistare sempre più indipendenza nel percorso che li conduce a quella che dovrebbe essere la maturità.
Per questo, anche ai minorenni è permesso viaggiare senza accompagnatori, ma esclusivamente quando raggiungono l’età minima che prevede la legge.
Questo non significa che i minorenni al di sotto della soglia richiesta debbano essere per forza accompagnati dai genitori.
A questo proposito la legge prevede un’apposita procedura per tutelare la loro incolumità.
Di seguito vedremo qual è l’età minima nella quale gli stessi possono viaggiare e quali sono le differenze tra aereo, treno e pernottamento in hotel.

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Indice

1. Da quale età i minorenni possono viaggiare senza accompagnatore


La legge italiana prevede che i minorenni possono viaggiare senza accompagnatore a partire dal compimento dei 14 anni.
I minorenni che abbiano compiuto almeno 14 anni possono prendere il treno o l’aereo senza nessun genere di accompagnamento da parte dei genitori o di altri adulti preposti alla loro cura.
I giovani che devono viaggiare per conto loro devono rispettare i comuni obblighi relativi ai viaggi.
Dal compimento dei 14 anni, possono viaggiare a condizione di avere un documento di riconoscimento valido, la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto a seconda della destinazione, l’eventuale visto richiesto dal Paese di destinazione, di solito per motivi di studio.
I minorenni di almeno 14 anni non devono riportare l’autorizzazione dei genitori al viaggio. 

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2. L’età minima per viaggiare in aereo e in treno


La regola dei 14 anni di età vale anche per i viaggi in treno e aereo, per i quali viene fissata come età minima al di sotto della quale i minorenni non possono viaggiare senza un accompagnatore.
I minori di 14 anni possono prendere l’aereo o il treno esclusivamente se sono accompagnati dai genitori o dai tutori, oppure, da una persona diversa da loro preposta a farlo.
Per consentire al minore di 14 anni di viaggiare per conto suo, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, anche se separati, devono presentare la cosiddetta dichiarazione di accompagno.
Con questo documento si delega la tutela del minorenne durante il viaggio a un altro soggetto o a un ente apposito.
La dichiarazione, sottoscritta dagli aventi diritto, deve essere visionata e approvata dagli organi competenti al rilascio del passaporto, a pena di nullità.
La dichiarazione di accompagno è necessaria anche per usufruire dei servizi dedicati ai minorenni messi a disposizione dalle compagnie aeree e ferroviarie per questi casi.
Pagando un servizio aggiuntivo, i genitori possono affidare l’assistenza e l’accompagnamento dei minorenni al personale preposto dalla compagnia.
A questo proposito è opportuno preparare la dichiarazione di accompagno non prima di avere verificato le disposizioni della compagnia scelta in merito ai viaggi dei minorenni.
Il servizio di accompagnamento è previsto sui treni per i minori da 7 a 13 anni, mentre in relazione ai viaggi in aereo è consentito ai bambini a partire dai 5 anni.
La dichiarazione non è necessaria per i viaggi nazionali, ma ogni compagnia può imporre diverse e specifiche limitazioni. 

3. L’età per andare in hotel e le regole da seguire


Per pernottare in hotel, pensioni, ostelli e bed&breakfast è richiesto il compimento della maggiore età.
Prima dei 18 anni i minorenni non possono soggiornare in albergo senza un accompagnatore, anche se sono in possesso di un documento di riconoscimento valido, come ad esempio carta d’identità o passaporto.
Le regole da seguire per i minorenni in hotel, prevedono che coloro che non siano accompagnati da genitori o altro maggiorenne non possono mai soggiornare in hotel, neanche se siano muniti dei documenti di identità.
I minorenni possono soggiornare in hotel se accompagnati da un genitore o da un tutore rilasciando il proprio documento alla reception e non possono soggiornare nella struttura di ricezione senza un genitore esclusivamente se accompagnati da una persona maggiorenne munita di apposita autorizzazione firmata dai genitori o dal tutore legale e rilasciando il proprio documento d’identità.

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4. I documenti per i minorenni in viaggio da soli


Quando viaggiano, i minorenni che viaggiano da soli e non necessitano di un accompagnatore (quindi dopo i 14 anni) devono avere con sé il proprio documento valido per l’espatrio.
I minorenni che necessitano di accompagnatore, invece, la regolamentazione è la seguente:

  • Nel caso in cui l’accompagnatore sia il genitore (o chi è riconosciuto legalmente tutore), è richiesto che sul documento del minore siano indicati i nominativi dei genitori, registrati in sede di compilazione della domanda del rilascio del documento (Questura per il passaporto, Comune per la carta d’identità).
  • Nel caso in cui l’accompagnatore sia una persona differente dai genitori (o da chi è riconosciuto legalmente tutore), occorre la “dichiarazione di accompagno”. Tale dichiarazione deve essere redatta davanti ad un pubblico ufficiale presso gli uffici della Questura in cui, i genitori (o chi è riconosciuto legalmente tutore), autorizzano il maggiorenne affidatario a prendersi carico della responsabilità di accompagnare il minore per tutto il tempo previsto per il viaggio.
  • Se il minore utilizza l’aereo senza accompagnatore maggiorenne, i genitori autorizzano, tramite la “dichiarazione di accompagno”, il personale di volo purché il minore, all’arrivo, sia prelevato da persona maggiorenne espressamente indicata dai genitori (o da chi è riconosciuto legalmente tutore) utilizzando la dichiarazione AFFIDAVIT (Unaccompanied Minor – Request of Carriage), che viene prodotta dal vettore aereo.

Dott.ssa Concas Alessandra

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