Affidamento di minorenni: legami di fatto e continuità affettiva

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La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 20/12/2023 n. 35537 ha chiarito che i genitori affidatari, e ancora di più coloro che hanno stabilito un semplice rapporto di fatto, non sono legittimati a chiedere il mantenimento della relazione affettiva con i minorenni.

Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 35537 del 20/12/2023

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Indice

1. Che cos’è l’affidamento familiare


L’affido familiare è un’istituzione dell’ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento di carattere temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi sino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare.
Il merito dell’affido, è che il minorenne viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o dove questo non sia possibile è permesso l’inserimento dello stesso in una comunità di assistenza pubblica o privata.
L’affidamento è un servizio di aiuto e sostegno creato nell’ottica della tutela dei diritti dell’infanzia, atto a garantire al minorenne il diritto di crescere in un ambiente che sia on grado di  soddisfare le sue esigenze di educazione e di affetto, capaci di rispettare i suoi bisogni, in relazione alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.
In Italia l’affidamento è disciplinato dalla Legge 04/05/ 1983 n. 184 e successive modifiche.
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2. I fatti della vicenda in questione


Un minorenne viene dato a una coppia in affidamento preadottivo.
I due genitori affidatari vanno incontro a un periodo di difficoltà a causa della grave malattia di uno di loro.
Durante questo periodo difficile, che coincide con il periodo di lockdown, il bambino viene accolto da un amico della coppia.
La persona in questione si relaziona il servizio sociale e sopporta le spese nell’interesse del minorenne.
In tempi successivi il bambino viene adottato e dice all’amico di subire dei maltrattamenti da parte della madre adottiva, la quale, in risposta alla situazione che si è creata, impedisce i rapporti con l’uomo.
A questo punto, lo stesso decide si agire in giudizio deducendo la lesione del diritto alla continuità affettiva,però sia il Tribunale per i minorenni sia la Corte d’Appello dichiarano inammissibile la domanda per difetto di legittimazione.
I giudici di merito rilevano l’assenza di un rapporto giuridico di affidamento, e deducono l’inapplicabilità dell’articolo 4 della legge 184/1983.
In relazione ai presunti maltrattamenti, dopo il ricorso dell’uomo, il Pubblico Ministero Minorile ha promosso una procedura a norma dell’articolo 330 del codice civile, a favore della tutela all’interesse del minorenne.
Secondo la Corte di Merito, non sussiste un interesse giuridicamente apprezzabile del soggetto terzo, estraneo al rapporto di parentela o di affidamento, a frequentare lo stesso senza il consenso dei soggetti che esercitano la Responsabilità Genitoriale.
Si arriva così in Cassazione.

3. La decisione della Suprema Corte di Cassazione


La Sezione I della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 20 dicembre 2023, n. 35537, ha risposto in modo negativo dettando importanti principi in materia.
I Supremi Giudici hanno ricordato che il mantenimento delle relazioni affettive con persone che non siano legate al minorenne da vincoli biologici è un diritto dello stesso in affidamento extrafamiliare, che, a sua volta, è un diritto del minorenne e non dell’adulto.
I genitori affidatari non sono legittimati al dovere agire per l’osservanza di questo diritto, allo stesso modo, non lo è chi abbia esclusivamente un semplice rapporto di fatto con il minorenne stesso, come nel caso in questione.
Si precisa anche che l’interruzione ingiustificata dei rapporti instaurati dal minorenne con soggetti non legati da consanguineità integra un comportamento pregiudizievole, a norma dell’articolo 333 del codice civile, a fronte del quale il giudice può assumere i provvedimenti che convengono di più nell’interesse dello stesso.
A norma dell’articolo 336 del codice civile, i soggetti legittimati a formulare istanza in questo senso sono i genitori, i parenti, il curatore speciale o il Pubblico Ministero.
I soggetti non compresi in questo elenco possono sollecitare lo stesso il Pubblico Ministero a tutela dei diritti e degli interessi del minorenne.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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